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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 luglio 2021

Cassazione n. 36346/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Rps (1Ef..lt 1-3W.P et-IPZr.)et(A C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] AGENZIA NAZIONALE B.S.C. avverso il decreto del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso 1) 4 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto depositato in data 5 luglio 2021 la Corte di appello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha revocato il decreto con il quale in data 1° ottobre 2020 il Tribunale di Bologna aveva applicato nei confronti dei predetti la misura di prevenzione della confisca di beni mobili e immobili.

A fronte del provvedimento di prima istanza, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], più volte condannato per reati fiscali, soggetto che viveva abitualmente dei proventi di attività delittuose, nella specie evasione fiscale, nel periodo dal 1996 sino all'attualità, il secondo giudice ha ritenuto che solo la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - per il quale era stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena in data 29 maggio 2019, sentenza non irrevocabile, con riguardo alle annualità dal 2011 al 2016 - era idonea a generare reddito, ma nel caso in esame era stato ritenuto che Andreini avesse avuto un profitto pari al 20% del fatturato, e dunque nella misura di € 290.000 nell'arco di sei anni, e quindi in misura trascurabile rispetto al complesso dei redditi goduti dal proposto.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata l'assenza di motivazione del giudizio che aveva escluso la pericolosità del proposto.

Il decreto impugnato, pur rilevando che la condanna per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 riguarda fatto idoneo a fondare un giudizio di pericolosità, l'aveva in concreto escluso senza spiegare quali reati fiscali dovessero essere presi in considerazione, pur essendo tutti idonei a generare reddito.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità Il difensore deposita certificato di morte di Borhan, e memoria con la quale chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo non consentito.

Il provvedimento impugnato ha escluso che nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] fosse fondato il giudizio di persona che vive abitualmente con i o proventi di attività delittuose, presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione reale, sul rilievo che lo stesso, all'epoca delle acquisizioni patrimoniali, aveva dal delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 - per il quale era stato condannato - tratto, nell'arco di sei anni, un profitto di C 290.000 circa, importo decisamente marginale rispetto alla complessiva capacità reddituale del proposto e dei componenti del suo nucleo familiare.

A fronte di detta motivazione il ricorrente ha denunciato l'assenza della stessa in ordine ai reati, commessi dal proposto, idonei a produrre capacità reddituale, all'entità del profitto economico conseguito dai reati e alla sproporzione tra il valore degli acquisti e i redditi leciti disponibili.

Ora, a parte il rilievo che il tema del rapporto tra redditi leciti e valore degli acquisti è rimasto fuori dal giudizio del secondo giudice, risultando assente il presupposto della pericolosità, in ordine a tale specifico giudizio la censura proposta si risolve in realtà nella contestazione del merito della decisione.

E si deve, pertanto, rilevare che "nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento" (Cass. Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulé, Rv. 279284).

Il ricorso sostiene che anche il reato di dichiarazione fraudolente, oggetto dell'altra condanna riportata dal proposto, avrebbe generato rilevantissimi redditi, illegittimamente non considerati dal giudice di appello.

Analogamente, anche il reato valutato dal decreto impugnato aveva prodotto redditi ben più elevati di quelli considerati dalla Corte di appello.

La doglianza è dunque articolata nella prospettiva di una rivisitazione del giudizio di merito, fondandosi su dati ricavati dagli atti, estranea al giudizio di legittimità.

Il ricorso, quindi, ha proposto una critica alla decisione impugnata, al di là dell'ambito del controllo che, nel presente procedimento, è limitato all'assenza di una effettiva motivazione.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso.

P.Q.M. ichiara inammissibile il ricorso. osì deciso, il 3 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Rps (1Ef..lt 1-3W.P et-IPZr.)et(A C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] AGENZIA NAZIONALE B.S.C. avverso il decreto del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso 1) 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato in data 5 luglio 2021 la Corte di appello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha revocato il decreto con il quale in data 1° ottobre 2020 il Tribunale di Bologna aveva applicato nei confronti dei predetti la misura di prevenzione della confisca di beni mobili e immobili. A fronte del provvedimento di prima istanza, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], più volte condannato per reati fiscali, soggetto che viveva abitualmente dei proventi di attività delittuose, nella specie evasione fiscale, nel periodo dal 1996 sino all'attualità, il secondo giudice ha ritenuto che solo la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - per il quale era stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena in data 29 maggio 2019, sentenza non irrevocabile, con riguardo alle annualità dal 2011 al 2016 - era idonea a generare reddito, ma nel caso in esame era stato ritenuto che Andreini avesse avuto un profitto pari al 20% del fatturato, e dunque nella misura di € 290.000 nell'arco di sei anni, e quindi in misura trascurabile rispetto al complesso dei redditi goduti dal proposto. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata l'assenza di motivazione del giudizio che aveva escluso la pericolosità del proposto. Il decreto impugnato, pur rilevando che la condanna per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 riguarda fatto idoneo a fondare un giudizio di pericolosità, l'aveva in concreto escluso senza spiegare quali reati fiscali dovessero essere presi in considerazione, pur essendo tutti idonei a generare reddito. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità Il difensore deposita certificato di morte di Borhan, e memoria con la quale chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo non consentito. Il provvedimento impugnato ha escluso che nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] fosse fondato il giudizio di persona che vive abitualmente con i o proventi di attività delittuose, presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione reale, sul rilievo che lo stesso, all'epoca delle acquisizioni patrimoniali, aveva dal delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 - per il quale era stato condannato - tratto, nell'arco di sei anni, un profitto di C 290.000 circa, importo decisamente marginale rispetto alla complessiva capacità reddituale del proposto e dei componenti del suo nucleo familiare. A fronte di detta motivazione il ricorrente ha denunciato l'assenza della stessa in ordine ai reati, commessi dal proposto, idonei a produrre capacità reddituale, all'entità del profitto economico conseguito dai reati e alla sproporzione tra il valore degli acquisti e i redditi leciti disponibili. Ora, a parte il rilievo che il tema del rapporto tra redditi leciti e valore degli acquisti è rimasto fuori dal giudizio del secondo giudice, risultando assente il presupposto della pericolosità, in ordine a tale specifico giudizio la censura proposta si risolve in realtà nella contestazione del merito della decisione. E si deve, pertanto, rilevare che "nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento" (Cass. Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulé, Rv. 279284). Il ricorso sostiene che anche il reato di dichiarazione fraudolente, oggetto dell'altra condanna riportata dal proposto, avrebbe generato rilevantissimi redditi, illegittimamente non considerati dal giudice di appello. Analogamente, anche il reato valutato dal decreto impugnato aveva prodotto redditi ben più elevati di quelli considerati dalla Corte di appello. La doglianza è dunque articolata nella prospettiva di una rivisitazione del giudizio di merito, fondandosi su dati ricavati dagli atti, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso, quindi, ha proposto una critica alla decisione impugnata, al di là dell'ambito del controllo che, nel presente procedimento, è limitato all'assenza di una effettiva motivazione. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso. P.Q.M. ichiara inammissibile il ricorso. osì deciso, il 3 marzo 20
Decreto Cassazione n. 36346/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris