CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05691/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
f. 0 2898110586 – in persona del l egale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]del fallimento della “PROD” s.r.l. (già “PIER” s.p.a.) , in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, al la via G iuseppe Ferrari, n. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] C r i stina Salvucci che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Treviso n. 4957/2017, udita la relazione nella camera di consiglio del25 febbraio 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ritualmente depositato la “SACE” s.p.a. – autorizzata ex lege al rilascio di garanzie per il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti a supporto del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane - domandava l’ammissione al passivo del fallimentodella “PROD” s.r.l. (già “PIER” s.p.a.), dichiarato dal Tribunale di Treviso con sentenza dei7/8.6.2016. Esponeva che “Cariparma/[OSCURATO:PERSONA]” aveva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] accordato alla “PIER” s.p.a. un mutuo dell’importo di euro 500.000,00 assistito da garanzia prestata daessa ricorrente per la quota del 52,5% in linea capitale. Esponeva che la “PIER” si era resa inadempiente e la “Cariparma/[OSCURATO:PERSONA]” con missiva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva comunicato alla mutuataria la decadenza dal beneficio del termine. Esponeva che l’istituto di credito con missiva in data 12.4.2016, ad escussione della garanzia, le aveva richiesto il pagamento della somma di euro 172.081,79. Chiedeva quindi -dato atto che aveva provveduto alla revoca del contributo erogato sotto forma di garanzia ed al pagamento richiestole dall’istituto bancario - l’ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 9, 5° co., del d.lgs. n . 123/1998. 2.Il giudice delegato ammetteva l’istante al passivo per l’ import o di euro 169.757,86in chirografo, denegando gli interessi e l’invocato privilegio . 3.La “SACE” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva il curatore del fallimento della “PROD” [OSCURATO:SOCIETA] “la natura privilegiata del credito sia perché esso non deriva dalla mancata restituzione di finanziamenti erogati ai sensi dell’art.9, comma 5, del d . lg s. 123 /9 8 , sia perché SACE avrebbe revocato il beneficio esclusivamente in ragione del mero inadempimento civilistico all’obbligazione di rimborso delle rate del mutuo, anziché per uno dei motivi tassativamente previsti dalla legge”(così decreto impugnato, pag. 2). 4.Con decreto n. 4957/2017 il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite. Evidenziava il tribunale che, alla stregua del l’in terpretazione letterale e sistematica dell’art. 9, 5° co. - «per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustiziae di quelli previsti dall'art. 2751- bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi» - del d.lgs. n. 123/1999, l’ambito del privilegio era senz’altro da circoscrivere “alle restituzioni conseguenti alle sole erogazioni dirette di denaro da parte di SACE” (così decreto impugnato, pag. 3). Evidenziava invero che la distinzione tra “ finanziamenti ” e “ garanzie ” emergeva nitida dalla previsione del 1° co. dell’art. 7 del d.lgs. cit. e “il significato letterale dell’espressione «finanziamenti»non è suscettibile di essere esteso fino a ricomprenderele garanzie (…)” (così decreto impugnato, pag. 4) . Evidenziava infine che nulla era dovuto all’opponente a titolo di interessi, in considerazione della natura chirografaria del credito ed in considerazionedel dì del pagamento, eseguito dalla “SACE” in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento (cfr.decreto impugnato, pag. 4). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “SACE” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della “PROD” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ilricorso con il favore delle spese. 6.Il controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1 e 7d.lgs. n. 123/1998. Deduce cheha errato il t ribunale a circoscrivere il privilegio al credito per le “erogazioni dirette di denaro”. Deduce che pur il rilascio di garanzie costituisce una forma di sostegno pubblico alle imprese nazionali e quindi non sussistono valide ragioni per sottrarle all’ambito di operatività del titolo di prelazione (cfr. ricorso, pag. 8). 8.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 9, 5° co., d.lgs. n. 123/1998 e degli artt. 1, 2° co., punto f), punto 6), e 106, 3° co., d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B). Deduce cheha errato il t ribunale a negare il privilegio , siccome il contributo non è stato concesso nella forma del “finanziamento per cassa”. Deduce che il rilascio di “garanziee impegni di firma” costituisce senz’altro attività di finanziamentosia ai sensi del T.U.B. sia ai sensi dell’art. 2 del decreto n. 53/2015 del M.E.F., emanato in attuazione dell’art. 106, 3° co., del T.U.B. (cfr. ricorso, pag. 13). 9.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 delle preleggi. Deduce che il riferimento operato dal Tribunale di Treviso all’art. 14 delle preleggiè del tutto inconferente (cfr. ricorso, pag. 16 ) . 10.I motivi di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono fondati e meritevolidi accoglimento.11. È sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte (di cui il curatore controricorrente è ben consapevole: cfr. memoria del controricorrente, pag. 8). Propriamente, all’insegnamento secondo cuiil privilegio previsto, dall’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti delloStato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore (cfr. Cass. (ord.) 10. 4. 2024, n. 965 7. Cfr. altresì Cass. (ord.) 22.10.2024, n. 27360; Cass. (ord.) 17.12.2020, n. 28892; Cass. (ord.) 9.3.2020, n. 6508, secondo cui, in tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, il privilegio previsto dall’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l’insegnamento di Sez. U., n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento). 12.In accoglimento dei motivi di ricorso il decreto n. 4957/2017del Tribunale di Trevisova cassato con rinvio a llo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., delprincipio di diritto a cui ci si dovrà uniformare in sede di rinvio, può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dagli insegnamenti di questa Corte in precedenza menzionati. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie i motivi di ricorso, cassa in relazione ai medesimi motivi il decreto n. 4957/2017 del Tribunale di Treviso e rinvia a llo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, i