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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00202/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni depositate nell'interesse del medesimo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura il vizio motivazionale in relazione agli artt. 125 comma terzo, 546 comma primo lett. e), 605 cod. proc. pen. e 111 comma sesto Cost., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in ordine all'omessa applicazione della disciplina della continuazione tra i reati ed alla mancata esclusione della recidiva contestata, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della continuazione e pag. 4 quanto alla ritenuta recidiva, pertinentemente contestata per le modalità dei fatti costituenti piena prova della maggiore pericolosità del reo e della sua più spiccata colpevolezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni depositate nell'interesse del medesimo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura il vizio motivazionale in relazione agli artt. 125 comma terzo, 546 comma primo lett. e), 605 cod. proc. pen. e 111 comma sesto Cost., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in ordine all'omessa applicazione della disciplina della continuazione tra i reati ed alla mancata esclusione della recidiva contestata, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della continuazione e pag. 4 quanto alla ritenuta recidiva, pertinentemente contestata per le modalità dei fatti costituenti piena prova della maggiore pericolosità del reo e della sua più spiccata colpevolezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 00202/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris