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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 08886/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA per la correzione di errore materiale relativo al dispositivo della sentenza emessa il 2/02/2021 dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, su segnalazione della Corte di appello di Perugia. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Andria esaminati gli atti e udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato in fatto e in diritto che: — l'odierna procedura camerale ex art. 130 cod. proc. pen. è stata instaurata d'ufficio per la correzione del dispositivo dell'indicata sentenza emessa da questa Sezione della Corte di Cassazione in data 4/02/2020 (R.G.

Cass. n. 28123/2019), all'esito di pubblica udienza, che così statuiva «annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia»; — per mero errore materiale, non determinante nullità e non incidente sul contenuto decisorio della sentenza, il dispositivo ha indicato come giudice del rinvio "altra sezione della Corte di appello di Perugia". [OSCURATO:PERSONA] si compone, infatti, di un'unica Sezione. — il descritto errore materiale può ben essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. con procedura cartolare esperibile nel caso in esame de plano, in quanto funzionale all'interesse processuale dello stesso imputato (cfr.: Sez. 1, n. 29970 del 17/05/2013, Apice, Rv. 256405; Sez. 2, n. 4257 del 10/01/2015, Cocco, Rv. 262370; Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rinaldi, Rv. 264946).

P. Q. M. Ordina la correzione del dispositivo e del ruolo di udienza della sentenza emessa il 2 febbraio 2021 (R.G.

Cass. n. 28123/20) dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicchè in luogo della frase, errata, «Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia" si legga la frase corretta: « Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze».

Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.

Così deciso il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] "gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA per la correzione di errore materiale relativo al dispositivo della sentenza emessa il 2/02/2021 dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, su segnalazione della Corte di appello di Perugia. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Andria esaminati gli atti e udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto e in diritto che: — l'odierna procedura camerale ex art. 130 cod. proc. pen. è stata instaurata d'ufficio per la correzione del dispositivo dell'indicata sentenza emessa da questa Sezione della Corte di Cassazione in data 4/02/2020 (R.G. Cass. n. 28123/2019), all'esito di pubblica udienza, che così statuiva «annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia»; — per mero errore materiale, non determinante nullità e non incidente sul contenuto decisorio della sentenza, il dispositivo ha indicato come giudice del rinvio "altra sezione della Corte di appello di Perugia". [OSCURATO:PERSONA] si compone, infatti, di un'unica Sezione. — il descritto errore materiale può ben essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. con procedura cartolare esperibile nel caso in esame de plano, in quanto funzionale all'interesse processuale dello stesso imputato (cfr.: Sez. 1, n. 29970 del 17/05/2013, Apice, Rv. 256405; Sez. 2, n. 4257 del 10/01/2015, Cocco, Rv. 262370; Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rinaldi, Rv. 264946). P. Q. M. Ordina la correzione del dispositivo e del ruolo di udienza della sentenza emessa il 2 febbraio 2021 (R.G. Cass. n. 28123/20) dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicchè in luogo della frase, errata, «Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia" si legga la frase corretta: « Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze». Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] "gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08886/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris