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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23912/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIBERTA' di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che,ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt.81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, haapplicato nei suoi confronti, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto inflagranza di reato, la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazionedel cd. braccialetto elettronico di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc.pen. sotto il profilo della mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entitàai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non essendoemersi elementi concreti del carattere organizzato o economicamente rilevantedell’attività illecita, della erronea valutazione della prova con riferimento alla suaconfessione, alla sua giovane età e alla sua incensuratezza, della insufficienza econtraddittorietà della motivazione con riferimento al pericolo di recidiva e allamancata valutazione di misure cautelari meni afflittive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2.

Il ricorso è inammissibile.3.

Il ricorrente è reo confesso; lo afferma a chiare lettere il Tribunale delriesame secondo il quale l’indagato aveva ammesso l’addebito precisando diesercitare l’attività di vendita al dettaglio di sostanza stupefacente del tipococaina presso la piazza di spaccio del suo quartiere di residenza con turnoserale e notturno (20:00-8:00) per ragioni di bisogno economico e aggiungendoche prima della perquisizione aveva ceduto 21 dosi il cui provento era già statoconsegnato a terzi.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta, altresì, che:- l’arresto in flagranza era stato eseguito all’esito di un servizio diosservazione e controllo all’interno del quartiere popolare ZEN di Palermo,definita “notoria piazza di spaccio di sostanze stupefacenti”;- tale attività aveva consentito di monitorare le condotte del ricorrente vistocedere almeno quattro dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ad almenoquattro acquirenti non identificati;- la perquisizione aveva consentito di ritrovare e sequestrare un barattolocontenente gr. 7,28 di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 19dosi confezionate in modo identico a quelle già oggetto di pregresse cessioni;- il barattolo era stato trovato nel luogo presso il quale il ricorrente era statonotato di volta in volta dirigersi per prelevare la dose e consegnarlaall’acquirente di turno.Da questi dati di fatto, dei quali il ricorrente non deduce il travisamento, ilTribunale del riesame ha tratto il convincimento della sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza del reato provvisoriamente ascritto al ricorrente che - si leggenell’ordinanza - aveva ammesso di esercitare l’attività di pusher nella piazza dispaccio del suo quartiere di residenza nei termini sopra indicati.

P.Q.Mè stata esclusa la lieve entità del fatto le cui modalità organizzative, tutt’affattooccasionali, legate al movente economico hanno fornito sostanza al giudizioprognostico negativo formulato nei confronti del ricorrente e alla ritenutaadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per far fronte alpericolo di recidiva.4.Il ricorso si esprime in modo assertivo e generico poiché, prescindendo daltesto della motivazione e dalla ratio decidendi, si rivolge alla Corte di cassazionein termini diretti, non mediati dalla critica del provvedimento impugnato.

Quelche si chiede, in altre parole, è una sostanziale rivisitazione nel merito delladecisione assunta, una rivisitazione proposta sulla base dei medesimi indicatoridi fatto (dei quali - si ribadisce - non viene dedotto il travisamento) già scrutinatidal Tribunale del riesame e senza dedurre uno specifico vizio di motivazione traquelli indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il ricorrente nonspiega nemmeno se (e perché) la motivazione sui punti dedotti è carente,manifestamente illogica o intrinsecamente o estrinsecamente contraddittoria,non essendo consentito alla Corte di cassazione di individuare motu proprioeventuali vizi del provvedimento impugnato.L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).Sotto altro profilo, va ribadito che non può ritenersi di lieve entità il fattocompiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata daun'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabilecommercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino,Rv. 272529 - 01), piazza nella quale il ricorrente svolgeva il ruolo stabile dipusher con relativi turni di “lavoro”.In ogni caso, la qualificazione del fatto in termini di lieve entità nonimpedisce la applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari atteso illimite edittale della pena (cinque anni di reclusione) che non osta nemmeno allaapplicazione della misura inframuraria.Infine, la prognosi di recidiva e la ritenuta adeguatezza degli arrestidomiciliari con controllo elettronico a distanza a far fronte alle esigenze cautelariè formulata in termini non manifestamente illogici che sfuggono, pertanto, alsindacato della Corte.5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché delversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissaequitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modoesercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, diaumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc.pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni dellainammissibilità stessa come sopra indicate.P.Q.M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 19/02/2026Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che,ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt.81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, haapplicato nei suoi confronti, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto inflagranza di reato, la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazionedel cd. braccialetto elettronico di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc.pen. sotto il profilo della mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entitàai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non essendoemersi elementi concreti del carattere organizzato o economicamente rilevantedell’attività illecita, della erronea valutazione della prova con riferimento alla suaconfessione, alla sua giovane età e alla sua incensuratezza, della insufficienza econtraddittorietà della motivazione con riferimento al pericolo di recidiva e allamancata valutazione di misure cautelari meni afflittive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2. Il ricorso è inammissibile.3. Il ricorrente è reo confesso; lo afferma a chiare lettere il Tribunale delriesame secondo il quale l’indagato aveva ammesso l’addebito precisando diesercitare l’attività di vendita al dettaglio di sostanza stupefacente del tipococaina presso la piazza di spaccio del suo quartiere di residenza con turnoserale e notturno (20:00-8:00) per ragioni di bisogno economico e aggiungendoche prima della perquisizione aveva ceduto 21 dosi il cui provento era già statoconsegnato a terzi.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta, altresì, che:- l’arresto in flagranza era stato eseguito all’esito di un servizio diosservazione e controllo all’interno del quartiere popolare ZEN di Palermo,definita “notoria piazza di spaccio di sostanze stupefacenti”;- tale attività aveva consentito di monitorare le condotte del ricorrente vistocedere almeno quattro dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ad almenoquattro acquirenti non identificati;- la perquisizione aveva consentito di ritrovare e sequestrare un barattolocontenente gr. 7,28 di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 19dosi confezionate in modo identico a quelle già oggetto di pregresse cessioni;- il barattolo era stato trovato nel luogo presso il quale il ricorrente era statonotato di volta in volta dirigersi per prelevare la dose e consegnarlaall’acquirente di turno.Da questi dati di fatto, dei quali il ricorrente non deduce il travisamento, ilTribunale del riesame ha tratto il convincimento della sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza del reato provvisoriamente ascritto al ricorrente che - si leggenell’ordinanza - aveva ammesso di esercitare l’attività di pusher nella piazza dispaccio del suo quartiere di residenza nei termini sopra indicati. P.Q.Mè stata esclusa la lieve entità del fatto le cui modalità organizzative, tutt’affattooccasionali, legate al movente economico hanno fornito sostanza al giudizioprognostico negativo formulato nei confronti del ricorrente e alla ritenutaadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per far fronte alpericolo di recidiva.4.Il ricorso si esprime in modo assertivo e generico poiché, prescindendo daltesto della motivazione e dalla ratio decidendi, si rivolge alla Corte di cassazionein termini diretti, non mediati dalla critica del provvedimento impugnato. Quelche si chiede, in altre parole, è una sostanziale rivisitazione nel merito delladecisione assunta, una rivisitazione proposta sulla base dei medesimi indicatoridi fatto (dei quali - si ribadisce - non viene dedotto il travisamento) già scrutinatidal Tribunale del riesame e senza dedurre uno specifico vizio di motivazione traquelli indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente nonspiega nemmeno se (e perché) la motivazione sui punti dedotti è carente,manifestamente illogica o intrinsecamente o estrinsecamente contraddittoria,non essendo consentito alla Corte di cassazione di individuare motu proprioeventuali vizi del provvedimento impugnato.L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).Sotto altro profilo, va ribadito che non può ritenersi di lieve entità il fattocompiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata daun'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabilecommercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino,Rv. 272529 - 01), piazza nella quale il ricorrente svolgeva il ruolo stabile dipusher con relativi turni di “lavoro”.In ogni caso, la qualificazione del fatto in termini di lieve entità nonimpedisce la applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari atteso illimite edittale della pena (cinque anni di reclusione) che non osta nemmeno allaapplicazione della misura inframuraria.Infine, la prognosi di recidiva e la ritenuta adeguatezza degli arrestidomiciliari con controllo elettronico a distanza a far fronte alle esigenze cautelariè formulata in termini non manifestamente illogici che sfuggono, pertanto, alsindacato della Corte.5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché delversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissaequitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modoesercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, diaumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc.pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni dellainammissibilità stessa come sopra indicate.P.Q.M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 19/02/2026Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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