CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38665/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo con cui il ricorrente ha censurato il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, a una pronuncia di primo grado afferente a un'altra imputata di un diverso procedimento non è sorretto da interesse, essendo evidente che si è trattato di un refuso, che non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione operata dalla Corte di appello, come dimostrato dal fatto che la menzionata Corte — nella parte motiva della sentenza — ha analizzato la posizione del ricorrente e ha dato risposta alle sue deduzioni difensive; rilevato, altresì, che la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. è del tutto generica e, ad ogni modo, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato al riguardo a pagina 9 della sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci