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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 20795/2026

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to a CHIVASSO il 27/01/1967 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ri [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza e l'illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di riciclaggio, è aspecifico, per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha congruamente rilevato come gli elementi addotti dall'imputato a sostegno della propria alternativa versione dei fatti siano risultati privi di qualsivoglia credibilità e smentiti dalle ulteriori risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio (si vedano le pagine 4 e 5, paragrafo 4.1, della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che è parimenti infondata l'ulteriore censura contenuta nel medesimo motivo di ricorso, che denuncia l'illegittimità della motivazione impugnata nella parte in cui vengono richiamate per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado; a tal riguardo, è necessario ricordare, che la decisione del giudice di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti.

Quindi, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Nel caso in esame, tanto i criteri omogenei di valutazione quanto l'apparato logico uniforme caratterizzano le due sentenze di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 5, paragrafo 4.2, della sentenza impugnata, ove si rileva come non fosse emerso alcun elemento di segno positivo ai fini della valutazione dell'applicabilità delle circostanze invocate in considerazione della totale assenza di resipiscenza da parte dell'imputato); che a tale riguardo i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, infine, che non può tenersi conto della memoria difensiva, pervenuta in data 3 marzo 2026 e che deve considerarsi tardiva ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., e, comunque, di contenuto non decisivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MDaniela [OSCURATO:PERSONA] 9iela orsellino , r DEPOS1T,,[OSCURATO:PERSONA] ITh E5 Ft.se Marzt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CHIVASSO il 27/01/1967 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ri [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza e l'illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di riciclaggio, è aspecifico, per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha congruamente rilevato come gli elementi addotti dall'imputato a sostegno della propria alternativa versione dei fatti siano risultati privi di qualsivoglia credibilità e smentiti dalle ulteriori risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio (si vedano le pagine 4 e 5, paragrafo 4.1, della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che è parimenti infondata l'ulteriore censura contenuta nel medesimo motivo di ricorso, che denuncia l'illegittimità della motivazione impugnata nella parte in cui vengono richiamate per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado; a tal riguardo, è necessario ricordare, che la decisione del giudice di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti. Quindi, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Nel caso in esame, tanto i criteri omogenei di valutazione quanto l'apparato logico uniforme caratterizzano le due sentenze di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 5, paragrafo 4.2, della sentenza impugnata, ove si rileva come non fosse emerso alcun elemento di segno positivo ai fini della valutazione dell'applicabilità delle circostanze invocate in considerazione della totale assenza di resipiscenza da parte dell'imputato); che a tale riguardo i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivio comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, infine, che non può tenersi conto della memoria difensiva, pervenuta in data 3 marzo 2026 e che deve considerarsi tardiva ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., e, comunque, di contenuto non decisivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDaniela [OSCURATO:PERSONA] 9iela orsellino , r DEPOS1T,,[OSCURATO:PERSONA] ITh E5 Ft.se Marzt
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