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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 07058/2024

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iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12357-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]’ e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] 2023-2026, Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO DELL’ORDINE - ELEZIONI R.G.N.12357/2023 Cron.

Rep .

Ud.12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QUARTA FEDERICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALAMA’ EMANUELA, [OSCURATO:PERSONA], DELL’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 94/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 94 del 2023, depositata e pubblicata il 9.5.2023, il [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i reclami elettorali presentati dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si impugnavano i verbali della Commissione elettorale per l’elezione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce che li aveva dichiarati ineleggibili ed aveva disposto lo scorrimento della graduatoria degli eletti.

2. I suddetti avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ricoperto la carica di consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lecce per due mandati consecutivi, l’ultimo dei quali era stato per la consiliatura 2015/2018, con scadenza al 31.12.2018, poi prorogata fino a maggio 2019.

I medesimi erano stati nuovamente eletti per la consiliatura 2019/2022 in data 8 maggio 2019,salvo poi a rassegnare le dimissioni con atto del 18 luglio 2019; quindi, dopo appena 2 mesi dalla proclamazione.

A fronte di ciò, con delibera del 24.7.2019, il C.O.A. di Lecce aveva integrato la composizione del Consiglio con il subentro dei primi sei non eletti.

Con atti del 12 gennaio 2023, gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano presentato la propria candidatura come componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce per il quadriennio 2023/2026 e la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva disposto l’ammissione con riserva.

Successivamente, la Commissione, pur certificando che i candidati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano collocati ai posti 2 e 3 della graduatoria, ne aveva dichiarato l’ineleggibilità.

La ragione di tale decisione risiedeva nel fatto che gli avvocati avevano svolto due mandati consecutivi, l’ultimo dei quali, relativo al quadriennio 2019- 2022, andava considerato per intero, poiché le dimissioni, seppur rassegnate dopo un periodo di consiliatura inferiore a due anni, non escludevano che fosse integrata la previsione dell’art. 3, co. 3, terza parte della L. n. 113/2017.

Avverso tale decisione gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano innanzi al C.N.F. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] presentava controricorso con ricorso incidentale.

3. Con l’indicata sentenza n. 94 del 2023, il C.N.F. annullava l’atto di proclamazione nella parte in cui dichiarava ineleggibili gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio 2023/2026 e disponeva, di conseguenza, la modifica della graduatoria degli eletti.

Il C.N.F., in particolare, affermava la generale impossibilità di esercitare poteri valutativi in fase di proclamazione degli eletti e, a fortiori, nel caso in cui la Commissione elettorale, come nella vicenda in esame, si fosse già espressa in sede di ammissibilità delle candidature.

Con delibera del 16.5.2023, il C.O.A. di Lecce dava esecuzione alla sentenza e dichiarava eletti gli odierni resistenti al posto degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. La sentenza in esame è stata impugnata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a quattro distinti motivi.

5. Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

6. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

7. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

8. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21-septiesdella L. 241/1990 nonché degli artt. 3, 8, 9 e 15 della L. n. 113/2017 nonché dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Nello specifico, censura la decisione del primo Collegio laddove lo stesso ha ritenuto che, in attuazione dell’art. 15 della L. n. 113/2017, la [OSCURATO:PERSONA], una volta assunti i candidati, non potesse più decidere sull’incandidabilità o ineleggibilità degli stessi, a nulla rilevando la specifica riserva operata dalla stessa, che di fatto rinviava ogni valutazione di merito ad un momento successivo alle operazioni di voto.

Invero, l’avvocata argomenta la legittimità dell’agire della Commissione ritenendo che l’art. 9, co. 3, della L. n. 113/17 attribuisce espressamente alla Commissione elettorale la verifica delle condizioni di eleggibilità, ma non prevede termini e decadenze, ben potendosi la stessa riservare tale controllo ad un momento successivo all’ammissione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della L. n. 113/2017, nonché dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, richiamando altri precedenti decisioni del C.N.F. (in particolare la decisione n. 9 del 2022), non computabile il breve mandato (di circa due mesi) svolto dai consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai fini della ricandidatura e dell’applicazione del divieto previsto dall’art. 3.

In particolare, il collegio, in violazione delle citate norme, ha affermato che, nell’ipotesi di dimissioni volontarie intervenute prima del decorso del biennio rilevante, ai sensi dell’art. 3, co. 4, della legge n. 113/2017, ai fini del divieto di ulteriore candidatura, non trovasse applicazione la concezione del mandato in senso oggettivo (affermata, invece, da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 8566 del 2021), la quale avrebbe comportato l’ineleggibilità degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, co. 3, ultimo periodo della legge n. 113/2017, nonché dell’art. 12 delle preleggi, con riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Assume che la sentenza gravata ha violato le norme in epigrafe nella parte in cui ha affermato che le funzioni di consigliere svolte dagli odierni resistenti nel corso della consiliatura 2019/2022 non si sono protratte per un tempo superiore al biennio e che oltretutto la “ricandidatura” è intervenuta ben oltre il tempo in cui è stato svolto in concreto il precedente mandato.

4. Con il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 L. n. 247/2012 e 59 e ss.

R.D. n. 37/34, dell’art. 343 cod. proc. civ. nonché dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

In particolare, la ricorrente censura la decisione del C.N.F. nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale da lei proposto, volto a far accertare e dichiarare gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] incandidabili e, comunque, ineleggibili per il quadriennio 2023-2026 ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. n. 113/2017.

5. Infine, la ricorrente presenta un’istanza di sospensione alla luce del grave periculum in mora della ricorrente, la quale, pur legittimamente eletta, nelle more del giudizio, in virtù di una sentenza illegittima, sarebbe ingiustamente privata della possibilità di svolgere il suo mandato come consigliera di maggioranza in un C.O.A. all’interno del quale ricopriva anche cariche istituzionali come coordinatrice di commissioni.

6. Va preliminarmente respinta l’istanza di sospensione proposta dalla ricorrente.

Premesso che il periculum in mora non può ritenersi insito nel provvedimento adottato dal C.N.F., è da escludere che le ragioni addotte dalla ricorrente integrino quel pregiudizio grave ed irreparabile in rapporto al beneficio di chi abbia tratto vantaggio dalla pronuncia qui impugnata.

7. Va, poi, rilevato che il primo motivo di ricorso pone alla Corte la questione di diritto della ammissibilità della candidatura con riserva e della possibilità di delibare definitivamente sulla eleggibilità all’esito dello scrutinio e quindi a votazione già avvenuta.

La questione, su cui non risultano specifici precedenti di legittimità, riveste particolare rilevanza e pertanto si giustifica la trattazione in pubblica udienza, luogo privilegiato nel quale, all’esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. tra le varie, Cass., Sez.

U., n. 28945 del 2023; Cass., Sez.

U., n. 7011 del 2020; Cass., Sez.

U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez.

U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez.

III, 1° agosto 2017, n. 19115).

Va richiamata, sul punto, l’ordinanza interlocutoria di queste Sezioni unite n. 1113/2024 (deliberata in data 21 novembre 2023 e pubblicata in data 10 gennaio 2024) in materia analoga.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12357-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]’ e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] 2023-2026, Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO DELL’ORDINE - ELEZIONI R.G.N.12357/2023 Cron. Rep . Ud.12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], QUARTA FEDERICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALAMA’ EMANUELA, [OSCURATO:PERSONA], DELL’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 94/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 94 del 2023, depositata e pubblicata il 9.5.2023, il [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i reclami elettorali presentati dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si impugnavano i verbali della Commissione elettorale per l’elezione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce che li aveva dichiarati ineleggibili ed aveva disposto lo scorrimento della graduatoria degli eletti. 2. I suddetti avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ricoperto la carica di consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Lecce per due mandati consecutivi, l’ultimo dei quali era stato per la consiliatura 2015/2018, con scadenza al 31.12.2018, poi prorogata fino a maggio 2019. I medesimi erano stati nuovamente eletti per la consiliatura 2019/2022 in data 8 maggio 2019,salvo poi a rassegnare le dimissioni con atto del 18 luglio 2019; quindi, dopo appena 2 mesi dalla proclamazione. A fronte di ciò, con delibera del 24.7.2019, il C.O.A. di Lecce aveva integrato la composizione del Consiglio con il subentro dei primi sei non eletti. Con atti del 12 gennaio 2023, gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano presentato la propria candidatura come componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce per il quadriennio 2023/2026 e la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva disposto l’ammissione con riserva. Successivamente, la Commissione, pur certificando che i candidati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultavano collocati ai posti 2 e 3 della graduatoria, ne aveva dichiarato l’ineleggibilità. La ragione di tale decisione risiedeva nel fatto che gli avvocati avevano svolto due mandati consecutivi, l’ultimo dei quali, relativo al quadriennio 2019- 2022, andava considerato per intero, poiché le dimissioni, seppur rassegnate dopo un periodo di consiliatura inferiore a due anni, non escludevano che fosse integrata la previsione dell’art. 3, co. 3, terza parte della L. n. 113/2017. Avverso tale decisione gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano innanzi al C.N.F. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] presentava controricorso con ricorso incidentale. 3. Con l’indicata sentenza n. 94 del 2023, il C.N.F. annullava l’atto di proclamazione nella parte in cui dichiarava ineleggibili gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio 2023/2026 e disponeva, di conseguenza, la modifica della graduatoria degli eletti. Il C.N.F., in particolare, affermava la generale impossibilità di esercitare poteri valutativi in fase di proclamazione degli eletti e, a fortiori, nel caso in cui la Commissione elettorale, come nella vicenda in esame, si fosse già espressa in sede di ammissibilità delle candidature. Con delibera del 16.5.2023, il C.O.A. di Lecce dava esecuzione alla sentenza e dichiarava eletti gli odierni resistenti al posto degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La sentenza in esame è stata impugnata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a quattro distinti motivi. 5. Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 6. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. 7. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 8. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21-septiesdella L. 241/1990 nonché degli artt. 3, 8, 9 e 15 della L. n. 113/2017 nonché dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Nello specifico, censura la decisione del primo Collegio laddove lo stesso ha ritenuto che, in attuazione dell’art. 15 della L. n. 113/2017, la [OSCURATO:PERSONA], una volta assunti i candidati, non potesse più decidere sull’incandidabilità o ineleggibilità degli stessi, a nulla rilevando la specifica riserva operata dalla stessa, che di fatto rinviava ogni valutazione di merito ad un momento successivo alle operazioni di voto. Invero, l’avvocata argomenta la legittimità dell’agire della Commissione ritenendo che l’art. 9, co. 3, della L. n. 113/17 attribuisce espressamente alla Commissione elettorale la verifica delle condizioni di eleggibilità, ma non prevede termini e decadenze, ben potendosi la stessa riservare tale controllo ad un momento successivo all’ammissione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della L. n. 113/2017, nonché dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, richiamando altri precedenti decisioni del C.N.F. (in particolare la decisione n. 9 del 2022), non computabile il breve mandato (di circa due mesi) svolto dai consiglieri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai fini della ricandidatura e dell’applicazione del divieto previsto dall’art. 3. In particolare, il collegio, in violazione delle citate norme, ha affermato che, nell’ipotesi di dimissioni volontarie intervenute prima del decorso del biennio rilevante, ai sensi dell’art. 3, co. 4, della legge n. 113/2017, ai fini del divieto di ulteriore candidatura, non trovasse applicazione la concezione del mandato in senso oggettivo (affermata, invece, da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 8566 del 2021), la quale avrebbe comportato l’ineleggibilità degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, co. 3, ultimo periodo della legge n. 113/2017, nonché dell’art. 12 delle preleggi, con riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume che la sentenza gravata ha violato le norme in epigrafe nella parte in cui ha affermato che le funzioni di consigliere svolte dagli odierni resistenti nel corso della consiliatura 2019/2022 non si sono protratte per un tempo superiore al biennio e che oltretutto la “ricandidatura” è intervenuta ben oltre il tempo in cui è stato svolto in concreto il precedente mandato. 4. Con il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 L. n. 247/2012 e 59 e ss. R.D. n. 37/34, dell’art. 343 cod. proc. civ. nonché dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. In particolare, la ricorrente censura la decisione del C.N.F. nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale da lei proposto, volto a far accertare e dichiarare gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] incandidabili e, comunque, ineleggibili per il quadriennio 2023-2026 ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. n. 113/2017. 5. Infine, la ricorrente presenta un’istanza di sospensione alla luce del grave periculum in mora della ricorrente, la quale, pur legittimamente eletta, nelle more del giudizio, in virtù di una sentenza illegittima, sarebbe ingiustamente privata della possibilità di svolgere il suo mandato come consigliera di maggioranza in un C.O.A. all’interno del quale ricopriva anche cariche istituzionali come coordinatrice di commissioni. 6. Va preliminarmente respinta l’istanza di sospensione proposta dalla ricorrente. Premesso che il periculum in mora non può ritenersi insito nel provvedimento adottato dal C.N.F., è da escludere che le ragioni addotte dalla ricorrente integrino quel pregiudizio grave ed irreparabile in rapporto al beneficio di chi abbia tratto vantaggio dalla pronuncia qui impugnata. 7. Va, poi, rilevato che il primo motivo di ricorso pone alla Corte la questione di diritto della ammissibilità della candidatura con riserva e della possibilità di delibare definitivamente sulla eleggibilità all’esito dello scrutinio e quindi a votazione già avvenuta. La questione, su cui non risultano specifici precedenti di legittimità, riveste particolare rilevanza e pertanto si giustifica la trattazione in pubblica udienza, luogo privilegiato nel quale, all’esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. tra le varie, Cass., Sez. U., n. 28945 del 2023; Cass., Sez. U., n. 7011 del 2020; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. III, 1° agosto 2017, n. 19115). Va richiamata, sul punto, l’ordinanza interlocutoria di queste Sezioni unite n. 1113/2024 (deliberata in data 21 novembre 2023 e pubblicata in data 10 gennaio 2024) in materia analoga.
Sentenza Cassazione n. 07058/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris