CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 44572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa per fattispecie in materia di immigrazione oltre che per omicidio, in merito ai quali il richiedente è stato assolto, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con sentenza divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe ritenuto sussistente la condizione ostativa consistente nella condotta innanzi descritta in forza di elementi non emergenti dalle sentenze assolutorie di primo e di secondo grado ed anzi dalle stesse escluse. Il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni rese da Alamirty, Yosaf e Riasat, circa la descritta condotta tenuta a bordo del natante ed in merito all'esito positivo dell'individuazione fotografica eseguita dai tre citati soggetti. Per il ricorrente, dalle sentenze di merito emergerebbero le diverse circostanze per cui Alamirty e Riasat non avrebbero fotograficamente individuato l'attuale richiedente mentre le dichiarazioni di Yosaf sarebbero state ritenute tali da porsi a fondamento di un racconto pieno di contraddizioni, incostante, incoerente ed acefalo. Riasat, peraltro, sarebbe stato ritenuto inattendibile dallo stesso G.i.p., avendo falsamente accusato altro soggetto come essere uno dei rei solo in ragione di un litigio verificatosi tra i due, con conseguente revoca della misura cautelare emessa in favore dell'incolpato ([OSCURATO:PERSONA]). A quanto innanzi si aggiungerebbe l'errore nell'aver considerato la condotta processuale tenuta dal richiedente ed estrinsecatasi in dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio, ciò anche in ragione della circostanza per la quale [OSCURATO:PERSONA], a dire del ricorrente, appresi gli specifici addebiti mossigli, avrebbe reso, su sua stessa richiesta, altro interrogatorio nel corso del quale avrebbe chiarito la propria condotta (di mero trasportato da scafisti e non trasportatore di immigranti).3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio, e l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze resistente, che ha sollecitato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 2.3. Più nel dettaglio, per quanto rileva nella fattispecie in esame, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue. Ciò in ragione del fondamento solidaristico alla base dell'istituto e anche nell'attuale formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per il quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non incide sul diritto alla riparazione (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Mignolo, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 3. Premesso quanto innanzi, occorre rilevare che nella specie la Corte territoriale ha argomentato la sussistenza della causa ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo dalla condotta del richiedente, tanto extraprocedimentale quanto procedimentale. Quanto alla prima tipologia di condotta, tenuta in considerazione ai fini dell'adozione della misura cautelare, il riferimento è all'essere stato [OSCURATO:PERSONA] il principale conducente del natante a bordo del quale sono stati trasportati gli stranieri, nei confronti di taluno dei quali avrebbe peraltro esercitato violenza per imporsi (mediante calci, pugni, cinta o coltello). Quanto innanzi, ai fini del collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità (anche in termini di mantenimento della misura cautelare), è stato valutato in uno con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver litigato con altro passeggero reagendo, con un pugno, ad una subita ferita alla mano. 4. Orbene, il giudice della riparazione, disattendendo i principi governanti la materia (innanzi esplicitati), ha seguito un errato percorso logico-giuridico. In considerazione della fattispecie di c.d. «ingiustizia sostanziale» in oggetto, difatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare. In particolare, quanto ai fatti di cui alle dichiarazioni dalle quali sarebbe stata argomentata la condotta extraprocedimentale non si comprende se essi siano stati confermati o smentiti dalla sentenza assolutoria, né se il giudice penale li abbia ritenuti accertati ancorché non tali da fondare l'accusa. Sul punto l'ordinanza si limita genericamente a sostenere che «la sentenza di assoluzione [...] è giunta alla soluzione assolutoria a cagione della rilevata impossibilità di completare la prova in giudizio, per l'accertata irreperibilità dei fondamentali testi d'accusa [...]». Sicché, la Corte territoriale non chiarisce se la detta irreperibilità si sia riferita anche ai soggetti che hanno reso dichiarazioni sottese al compiuto giudizio di sussistenza della condotta gravemente colposa e sinergica rispetto all'intervento dell'autorità in merito alla specifica posizione del richiedente. Tale grave vizio motivazionale impedisce peraltro di valutare l'eventuale corretta applicazione del principio per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per l'autonomia del giudizio rispetto a quello di cognizione, può utilizzare, ai fini della verifica dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, in dibattimento, si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, salvo che nel giudizio di cognizione, a seguito di una complessa valutazione di inattendibilità del dichiarante, i fatti individuabili come fattori ostativi siano stati esclusi o ritenuti non sufficientemente provati (Sez. 4, n. 482 del 09/11/2021, dep. 2022, Addessi, Rv. 282595). Quanto alla condotta procedimentale, poi, non si comprende dal provvedimento impugnato quanti siano stati gli interrogatori del richiedente ed il tenore delle dichiarazioni dallo stesso rese, che il giudice della riparazione avrebbe dovuto saggiare al fine dell'accertamento della condotta dolosa o gravemente colposa in collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità (anche in termini di permanenza di esso). Per quanto rileva nella fattispecie in esame, infatti, come innanzi chiarito, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, escluso il mero silenzio, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue. Ciò in ragione del fondamento solidaristico alla base dell'istituto e quindi anche nell'attuale formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per il quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non incide sul diritto alla riparazione (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Mignolo, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo, cui demanda altresì la regolarizzazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Pa