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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 48850/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/06/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibiltà del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato in sede di riesame quella del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della stessa città, emessa in data 13 aprile 2022 (eseguita in data 17 maggio 2022), con cui è stata applicata nei confronti del ricorrente la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui all'artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascritti ai capi A-31) e A-35).

2. Ha presentato ricorso tramite il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] che deduce due ordini di motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, con riferimento all'assenza di elementi di prova della stabilità del rapporto di collaborazione esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e gli acquirenti ed i fornitori, sotto il profilo della carente e non corretta lettura delle conversazioni intercettate, per un verso per il rilievo dato ad un dialogo del predetto coindagato con la moglie ed un'altra parente in cui sarebbe evidente il tono scherzoso, e per altro verso per la sottovalutazione di altra conversazione in cui viene data una immagine più realistica dei programmi criminosi del Carlomosti intenzionato a trafficare solo hashish e non cocaina per i connessi maggiori rischi.

Con il secondo motivo si censura l'errata valutazione del rapporto tra il ricorrente e l'associazione, essendo le attività illecite ascritte all'indagato inquadrabili, a tutto voler concedere, nel concorso di persone nel reato, in considerazione del rilievo dato ad alcuni debiti del predetto verso il Carlomosti degli importi di circa 1500, 750 euro per forniture di sostanza stupefacente nell'arco dei mesi di ottobre e novembre tali da non consentire di dimostrare l'esistenza di unc stabile contributo causale al mantenimento in vita dell'associazione, e quindi di dare la prova dell'affectío societatis.

Si richiamano sul punto i principi affermati in diversi precedenti di legittimità in tema di differenze tra il reato associativo ed il concorso di persone. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.

Con esso vengono riprodotte censure di merito sulle risultanze istruttorie valorizzate nell'ordinanza impugnata, che vengono esaminate in modo parcellizzato senza evidenziare profili di oggettivo travisamento o vizi di evidente illogicità delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata.

La tesi difensiva della sporadica ed occasionale collaborazione viene argomentata attraverso una lettura alternativa delle intercettazioni basata su mere congetture (tono scherzoso di alcune di esse) o minimizzando la durata delle transazioni, oppure attraverso il vaglio parcellizzato di altre telefonate in cui si esprimono meri commenti sui maggiori rischi connessi allo smercio della cocaina, a fronte di una motivazione logica e coerente che valorizza il compendio delle intercettazioni nella loro globalità.

Le plurime fonti di prova richiamate nell'ordinanza descrivono l'esistenza di un gruppo stabile di persone che gestisce lo spaccio in diverse zona di Roma, sotto l'egida dei fratelli Carlornosti, entrati in conflitto tra loro.

Le intercettazioni svolte dimostrano la gravità dei fatti per quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente dell'ordine di molti chili di cocaina oggetto dei traffici (90, 30, 1000 kg), l'uso di armi da fuoco con ferimenti (gannbizzazioni) per la spartizione delle zone di competenza.

Nei confronti del ricorrente sono state valorizzate le risultanze delle intercettazioni che lo vedono costantemente impegnato come stabile acquirente di quantitativi sempre rilevanti di sostanza stupefacente del tipo cocaina (desunti dai pagamenti continui di somme cospicue (750 euro il 26/10/2018 ed il 31/10/2018, 1500 euro il 19/1/2018, ed una somma imprecisata il 3/12/2018) per il conseguente smercio nella consapevolezza della solidità del gruppo di trafficanti facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente non contesta i reati-fine ma soltanto l'esistenza di una associazione o in alternativa la partecipazione ad essa da parte del Seccia, censurando le valutazioni sulla sussistenza degli elementi strutturali del reato associativo, da tenere distinti da quelli del concorso di persone.

Si tratta però di doglianze generiche articolate esclusivamente sulla base del richiamo ai noti principi sulla stabilità del programma criminoso, che non si confrontano con le risultanze probatorie oggetto di valutazioni inattaccabili sul piano della logica argomentativa e che si pongono in linea con le indicazioni ermeneutiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo.

Va ricordato che la questione dell'interpretazione delle conversazioni intercettate è inammissibile in sede di legittimità ove non denunci alcun travisamento della prova, ma solo evochi, come nel caso di specie, una lettura alternativa che il Tribunale per il riesame ha escluso con argomenti non illogici.

In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/06/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibiltà del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato in sede di riesame quella del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della stessa città, emessa in data 13 aprile 2022 (eseguita in data 17 maggio 2022), con cui è stata applicata nei confronti del ricorrente la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui all'artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascritti ai capi A-31) e A-35). 2. Ha presentato ricorso tramite il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] che deduce due ordini di motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, con riferimento all'assenza di elementi di prova della stabilità del rapporto di collaborazione esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e gli acquirenti ed i fornitori, sotto il profilo della carente e non corretta lettura delle conversazioni intercettate, per un verso per il rilievo dato ad un dialogo del predetto coindagato con la moglie ed un'altra parente in cui sarebbe evidente il tono scherzoso, e per altro verso per la sottovalutazione di altra conversazione in cui viene data una immagine più realistica dei programmi criminosi del Carlomosti intenzionato a trafficare solo hashish e non cocaina per i connessi maggiori rischi. Con il secondo motivo si censura l'errata valutazione del rapporto tra il ricorrente e l'associazione, essendo le attività illecite ascritte all'indagato inquadrabili, a tutto voler concedere, nel concorso di persone nel reato, in considerazione del rilievo dato ad alcuni debiti del predetto verso il Carlomosti degli importi di circa 1500, 750 euro per forniture di sostanza stupefacente nell'arco dei mesi di ottobre e novembre tali da non consentire di dimostrare l'esistenza di unc stabile contributo causale al mantenimento in vita dell'associazione, e quindi di dare la prova dell'affectío societatis. Si richiamano sul punto i principi affermati in diversi precedenti di legittimità in tema di differenze tra il reato associativo ed il concorso di persone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi. Con esso vengono riprodotte censure di merito sulle risultanze istruttorie valorizzate nell'ordinanza impugnata, che vengono esaminate in modo parcellizzato senza evidenziare profili di oggettivo travisamento o vizi di evidente illogicità delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata. La tesi difensiva della sporadica ed occasionale collaborazione viene argomentata attraverso una lettura alternativa delle intercettazioni basata su mere congetture (tono scherzoso di alcune di esse) o minimizzando la durata delle transazioni, oppure attraverso il vaglio parcellizzato di altre telefonate in cui si esprimono meri commenti sui maggiori rischi connessi allo smercio della cocaina, a fronte di una motivazione logica e coerente che valorizza il compendio delle intercettazioni nella loro globalità. Le plurime fonti di prova richiamate nell'ordinanza descrivono l'esistenza di un gruppo stabile di persone che gestisce lo spaccio in diverse zona di Roma, sotto l'egida dei fratelli Carlornosti, entrati in conflitto tra loro. Le intercettazioni svolte dimostrano la gravità dei fatti per quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente dell'ordine di molti chili di cocaina oggetto dei traffici (90, 30, 1000 kg), l'uso di armi da fuoco con ferimenti (gannbizzazioni) per la spartizione delle zone di competenza. Nei confronti del ricorrente sono state valorizzate le risultanze delle intercettazioni che lo vedono costantemente impegnato come stabile acquirente di quantitativi sempre rilevanti di sostanza stupefacente del tipo cocaina (desunti dai pagamenti continui di somme cospicue (750 euro il 26/10/2018 ed il 31/10/2018, 1500 euro il 19/1/2018, ed una somma imprecisata il 3/12/2018) per il conseguente smercio nella consapevolezza della solidità del gruppo di trafficanti facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non contesta i reati-fine ma soltanto l'esistenza di una associazione o in alternativa la partecipazione ad essa da parte del Seccia, censurando le valutazioni sulla sussistenza degli elementi strutturali del reato associativo, da tenere distinti da quelli del concorso di persone. Si tratta però di doglianze generiche articolate esclusivamente sulla base del richiamo ai noti principi sulla stabilità del programma criminoso, che non si confrontano con le risultanze probatorie oggetto di valutazioni inattaccabili sul piano della logica argomentativa e che si pongono in linea con le indicazioni ermeneutiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo. Va ricordato che la questione dell'interpretazione delle conversazioni intercettate è inammissibile in sede di legittimità ove non denunci alcun travisamento della prova, ma solo evochi, come nel caso di specie, una lettura alternativa che il Tribunale per il riesame ha escluso con argomenti non illogici. In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il g
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