CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10944/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Padovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, qualegiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione, tra il reato di rapina aggravata commessain Trebaseleghe il 21 novembre 2014 oggetto della sentenza n. 100 del 2018 emessa dalGip di Padovae il reato di tentata rapina aggravata commessa in Bologna il 15 novembre2015, oggetto della sentenza n. 293 del 2016 del Gip di Bologna;che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbeerroneamente applicato la legge penale, nonché illogicità della motivazione in ordine allainsussistenza della unicità del disegno criminoso, sminuendo gli elementi indicati dalla difesaquali la omogeneità dei reati, commessi nel nord Italia in danno di banche a distanza di solisette mesi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge non solo che i reati sianostati commessi a distanza di tempo significativa, ma anche con concorrenti diversi, ciò checorrettamente viene ritenuto essere espressione di separate e autonome ideazioni (cfr. Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, diSerio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);che, pertanto, a fronte di una motivazione puntuale e coerente, il ricorso èinammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese asollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6,n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10944/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4189/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38255/2025TERESA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Padovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, qualegiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione, tra il reato di rapina aggravata commessain Trebaseleghe il 21 novembre 2014 oggetto della sentenza n. 100 del 2018 emessa dalGip di Padovae il reato di tentata rapina aggravata commessa in Bologna il 15 novembre2015, oggetto della sentenza n. 293 del 2016 del Gip di Bologna;che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbeerroneamente applicato la legge penale, nonché illogicità della motivazione in ordine allainsussistenza della unicità del disegno criminoso, sminuendo gli elementi indicati dalla difesaquali la omogeneità dei reati, commessi nel nord Italia in danno di banche a distanza di solisette mesi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge non solo che i reati sianostati commessi a distanza di tempo significativa, ma anche con concorrenti diversi, ciò checorrettamente viene ritenuto essere espressione di separate e autonome ideazioni (cfr. Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, diSerio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);che, pertanto, a fronte di una motivazione puntuale e coerente, il ricorso èinammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese asollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6,n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]