CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2019
Cassazione n. 33764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.15342 /2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 62 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di lui, nel suo studio in viale delle Milizie n. 38 controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 183/2019 della Corte d’appello di Bari depositata il 28-1-2019 OGGETTO: compravendita – assicurazione R.G.15342/2019 C.C. 14-11-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del 15-10-2002 [OSCURATO:PERSONA] citò avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo nei confronti del primo, venditore, azione di garanzia per i vizi della cosa venduta e nei confronti della seconda, compagnia di assicurazione con la quale aveva stipulato contratto di assicurazione, azione di indennizzo, in relazione ai danni riportati dall’imbarcazione da lui appena acquistata, durante la navigazione da [OSCURATO:PERSONA] a Mola di Bari il 22-12-2001. Con sentenza n.3358 depositata il 21-10-2013 il Tribunale di Bari rigettò le domande. 2.Proposero appello principale [OSCURATO:PERSONA] , appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Bari con sentenza n. 183 pubblicata il 28-1-2019, accogliendo l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, per essere competente il Tribunale di Milano e alternativamente quello di Fermo; ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato la statuizione sulle spese di lite di primo grado e ha condannato l’appellante Lamorgese alla rifusione delle spese di secondo grado a favore di entrambi gli appellati. La sentenza ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito tempestivamente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bari sostenendo che il contratto di compravendita dell’imbarcazione era stato stipulato ed eseguito a [OSCURATO:PERSONA] e che il domicilio di entrambi i convenuti si trovava a Milano; ha escluso modificazione della competenza in ragione del cumulo di domande,ha altresì escluso che l’eccezione fosse improduttiva di effetti in quanto proposta soltanto da un convenuto e che incidesse sulla determinazione della competenza l’impegno assunto dal venditore con riconoscimento di debito; quindi ha dichiarato l’incompetenza in relazione alla domanda proposta dall’acquirente Lamorgese nei confronti del venditore [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza ha confermato il rigetto della domanda proposta nei confronti della compagnia di assicurazione, sulla base della previsione dell’art.11 della polizza di assicurazione che prevedeva l’esclusione della garanzia per i danni nel caso di dolo o colpa grave; ha dichiarato che i danni si erano verificati per essere stati rimoss i i piombini di taratura delle pompe di iniezione del motore, verosimilmente al fine di aumentare la potenza dei motori ma sollecitando le strutture dell’imbarcazione fino al punto di rottura delle stesse, con comportamento assai imprudente inquadrabile nell’ambito della colpa grave; non rilevava accertare se l’autore della modifica fosse stato l’attore o se l’attore avesse acquistato il natante già in tali condizioni, anche se appariva più probabile la prima ipotesi, in quanto l’art. 11 escludeva l’operatività della polizza nel caso in cui il comportamento colposo fosse stato posto in essere non solo dal comportamento del contraente o dall’assicurato, ma da qualunque persona alla quale fosse affidata l’unità da diporto e a qualsiasi titolo. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazionesocietà cooperativa ha resistito con controricorsoe nessuno si è costituito per [OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo posta il 23 - 5 - 2019 al difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio l a controricorrente costituita ha depositato memori a illustrativ a , rappresentando anche di essere divenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della camera di consiglio del 1 4 - 11 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si dà atto che è ammissibile ai sensi dell’art.330 co.1 cod. proc. civ. la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore della parte costituita in grado di appello [OSCURATO:PERSONA], non risultando dichiarato o notificato l’evento della morte da parte del suo procuratore e operando la regola dell’ultrattività del mandato alle liti, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ.(cfr. Cass. Sez. L 9-10-2018 n. 24845 Rv. 650728-01, Cass. Sez. 5 23-3-2021 n. 8037 Rv. 660820- 01). 2.Con il primo motivo “violazione delle norme sulla competenza e, in particolare, dell’art. 38 c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1, n. 2, c.p.c.” il ricorrente censura la dichiarazione di incompetenza eseguita dalla sentenza impugnata, evidenzia ndo che l’art. 38 cod. proc. civ. pone l’onere di indicare i l giudice territorialmente competente con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento, dovendosi in mancanza ritenere la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione. Sostiene che l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] era inammissibile, in quanto lo stesso in comparsa di risposta aveva indicato come competente solo il Tribunale di Milano in base al criterio della residenza del convenuto, mentre non aveva fatto riferimento al Tribunale di Fermo, quale foro del luogo ove era sorta e doveva essere eseguita la prestazione e al Tribunale del luogo di domicilio del convenuto, che non era dichiarato in atti, pur avendo autonomo rilievo; aggiunge che solo nella comparsa conclusionale il convenuto aveva fatto riferimento al Tribunale di Fermo. 2.1.Osserva la Corte chela pronuncia della Corte d’appello relativa al rapporto contrattuale di vendita è stato soltanto di dichiarazione di incompetenza territoriale (essendo l’ulteriore capo della pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite meramente accessorio) e quindi per censurare tale capo di decisione il ricorrente avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ.; ciò entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria ex art. 47 co.2 cod. proc. civ. Si deve dare continuità al principio già posto da questa Corte, secondo il qualele pronunce sulla sola competenza (fatte salve quelle del giudice di pace ex art. 46 cod. proc. civ.), pur se emesse in grado di appello e pure se abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado che ha deciso anche il merito (come nella fattispecie), sono impugnabili solo con il regolamento necessario di competenza, a norma dell’art. 42 cod. proc. civ.; la disposizione non distingue tra sentenza di primo e sentenza di secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo di impugnazioneesclusivo per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass. Sez. 2 19-7- 2023 n. 21101, Cass. Sez. 2 28-2-2020 n. 5516 Rv. 657118- 01, Cass. Sez. 6-2 10-7-2017 n. 17025 Rv. 645064- 01 ) . Il principio vale anche nella fattispecie, nella quale l’attore ha proposto distinte domande nei confronti d ei due convenuti , gli altri motivi di impugnazioneriguardano la diversa domanda che trova titolo nel contratto di assicurazione ed è stata decisa nel merito dalla sentenza impugnata. Infatti, è già stato posto il principio secondo il quale nel caso di unico giudizio con pluralità di domande, qualora la sentenza di primo grado decida nel merito una delle domande e dichiari il difetto di competenza sull’altra, la decisione, benché unic a sotto il profilo documentale, contiene statuizioni distinte e autonome in relazione alle diverse domande; pertanto, il capo che statuisce su lla competenza, non avendo deciso in alcun modo il merito della causa,è autonomo rispetto agli altri e ai sensi dell’ art. 42 cod. proc. civ. può essere impugnato solo con l’istanza di regolamento necessario di competenza, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’appello avverso tale capoproposto (Cass. Sez. 2 10-1-2023 n. 341 Rv. 666671-01, Cass. Sez. 2 28-8-2002 n. 12607 Rv. 557164 - 01, Cass. Sez. 1 13-9-1997 n. 9073Rv. 507937-01). In conclusione, poiché nella fattispecie la declaratoria di incompetenza è stata eseguitadalla Corte d’appello limitatamente alle domande che trovavano titolo nel contratto di compravendita, tale pronuncia avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento di competenza e invece è stata oggetto del primo motivo del ricorso per cassazione notificato oltre il termine posto dall’art. 47 co. 2 cod. proc. civ. per la proposizione di regolamento di competenza , tale motivo deve essere dichiarato inammissibile. Nulla si deve disporre sulle spese del giudizio di legittimità nel rapporto tra il ricorrente e la controparte [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. 3.Con il secondo motivo “omessa valutazione di un fatto storico risultante dagli atti di causa in relazione all’art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.” il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto l’utilizzo non regolamentare dei motori dovuto alla rimozione su entrambi i motori dei piombini di taratura, omettendo di considerare il dato di fatto relativo alle reali condizioni del trasferimento per mare da [OSCURATO:PERSONA] a Mola di Bari, dettagliatamente allegate e provate dall’attore, del tutto regolamentarie idonee a sconfessare ogni uso non conforme dell’imbarcazione, indipendentemente dall’asserita rimozione dei piombini di taraturadei motori. 3.1.Il motivo è inammissibile, in quanto si verte in ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 - ter co.5 cod. proc. civ. da applicare ratione temporis, essendo stato l’appello notificato successivamente al giorno 11-9-2012 e avendo la sentenza di appello rigettato la domanda di indennizzo proposta dall’assicurato nei confronti della sua compagnia di assicurazione, confermando sul punto la pronuncia di primo grado. Nell’ipotesi di “doppia conforme” è onere del ricorrente indicare le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 667202- 01,Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 643244-03, Cass. Sez. 2 10 - 3 - 2014 n. 5528 Rv. 630359-01); al contrario, nella fattispecie il ricorrente si limita a lamentare che le reali condizioni nelle quali è avvenuta la navigazione non siano state considerate dalla corte d’appello, senza allegare in alcun modo cheil giudice di primo grado avesse rige ttato la sua domanda per ragioni diverse. 4.Con il terzo motivo “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co.2, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1, n.4 c.p.c.” il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente in quanto manifestamenteillogica e incomprensibile, per il fatto di avere desunto l’utilizzo non regolamentare del natante dalla mera assenza dei piombini di taratura dei motori, per avere ritenuto irrilevante l’accertamento dell’imputabilità a ll’acquirente del la rimozione dei piombini, per avere qualificato tale operazione di rimozione comportamento gravemente colposo ai sensi dell’art. 11 di polizza.Il ricorrente lamenta che sia illogico e incomprensibile anche il successivo passo della sentenza, laddove ha dichiarato essere irrilevante accertare se l’autore della modifica ai motori dell’imbarcazione fosse stato l’acquirente o se egli avesse acquistato il natante in tali condizioni, aggiungendoche l’art. 11 delle condizioni di assicurazione escludeva l’operatività della polizza nel caso in cui il comportamento colposo fosse stato posto in essere non solo dal contraente o dall’assicurato, ma anche da qualunque altra persona alla quale fosse stata affidata l’unità da diporto e anche a qualsiasi titolo. 5.Con il quarto motivo “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, degli artt. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n.3 c.p.c.” il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia violato la disciplina relativa al riparto dell’onere probatorionella parte in cui ha confermato la pronuncia di primo grado sull’inoperatività della polizza.Evidenzia che l’attore ha fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto all’indennizzo, relativamente all’esistenza della polizza e dei danni subiti dall’unità di diporto e che la compagnia assicurativa non ha provato l’esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto, tra i quali l’esistenzadi comportamento gravemente colposo dell’assicurato ai sensi dell’art. 11 della polizza, che non poteva ravvisarsi nella mera rimozione dei piombini di taratura; aggiunge che tale operazione era stata dalla sentenza meramente supposta , non ne era stata provata l’imputabilità all’attore ed stata comunque priva di rilevanza, a fronte delle reali condizioni del trasferimento via mare provatedall’attore. 6.Ilterzo motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte , con il conseguente assorbimento del quarto motivo. Si deve dare continuità ai principi secondo i qual i non sono ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 co.6 Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; qualora sia violato l’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 co.6 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ., si concreta nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ.(Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01). 6.1.Facendo applicazione di tali principi, si deve considerare che la motivazione nella prima parte oggetto della sua censura , (da pag. 10),ha dato atto che già in sede di accertamento tecnico preventivo il consulente d’ufficio aveva escluso che il danneggiamento fosse stato provocato da urti della barca con corpi estranei galleggianti o sommersi eaveva accertato che nell’imbarcazione erano stati sostituiti entrambi i motori di propulsione ed erano stati tranciati i piombini di fabbrica posti sulle aste cremagliere delle pompe iniezioni dei due motori, che avevano la funzione di garantire una certa corsa massima dell’asta e quindi il non superamento delle prestazioni massime di potenza e di giri motore imposte dal fabbricante. D i seguito la sentenza ha considerato che lo stesso consulente d’ufficio aveva poi svolto la consulenza d’ufficio in giudizio accertando che la causa più probabile delle rotture era da riferire all’utilizzo non regolamentaredei motori, in particolare perché i motori potevano essere ut ilizzati a condizioni di prestazione ben superiori a quelle per le quali erano stati certificati e omologati; il sistema era stato s ogget to a uno stato dinamico eccessivo, consentito dalla rimozione dei piombini di taratura aventi la funzione di limitare ai valori prestabiliti la potenza massima e il numero massimo di giri erogabili dai motori in funzione della certificazione rilasciata a seguito delle prove di omologazione. La sentenzaha altresì evidenziato che la mancanza dei piombini sui motori avrebbe comportato, in caso di controllo, l’annullamento del certificato di navigabilità, il rinnovo del collaudo dei motori e i l blocco della navigazione; quindi, ha concluso che la mancanza dei piombini poteva permettere all’utilizzatore dell’imbarcazione di portare i motori a potenze molto più elevate di quelle ufficialmente riconosciute, per incrementare la velocità dell’imbarcazione, ma sollecitando i motori oltre i limiti di potenza, di coppia motrice e di giri ammessi, per i quali l’intero sistema propulsivo costituito dalle varie parti dell’imbarcazione deve essere dimensionato. Fino a questo punto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha esposto in modo coerente e privo di contraddizioni le cause dei danni che ha individuato ; ciò ha fatto richiamando le indagini svolte dal consulente d’ufficio, che avevano escluso qualsiasi collisione con corpi estranei e aveva no accertato la rimozione dei piombini di taratura aventila funzione di limitare a valori prestabiliti la massima potenza del motore così da consenti re di utilizzare l’imbarcazione a condizioni per le quali non era omologata. Le critiche del ricorrente non sono utili a fare emergerein questa parte della motivazione vizi tali da non ritenere rispett ato il “ minimo costituzionale”, essendo in sostanza finalizzate esclusivamente a sostenere che la ricostruzione sia stata erronea per la mancanza di prova che utilizzo a potenza superiore a quella di omologazione fosse realmente avvenuto. La sentenza ha anche spiegato in modo coerente le ragioni per le quali ha ritenuto l’esistenza della colpa grave ai sensi dell’art. 11 della polizzaai fini dell’esclusione della garanzia, in quanto ha dichiarato che l’avere rimosso i piombini di taratura, verosimilmente al fine di aumentare la potenza dei motori sollecitando le strutture dell’imbarcazione fino al punto di rottura, costituiva comportamento assai imprudente, perché esponeva al rischio di affondamento il natante. N on si può prescindere dal considerare che con questa affermazione la sentenza ha esplicitato il concetto di ritenere la condotta di colpa graveintegrata nell’attività di rimozione dei piombini di taratura e non nel dato in sé delle modalità di utilizz o dell’imbarcazione con i piombini mancanti. Ciò comporta che nella parte successivala sentenza non riesca più a sottra rsi alle critiche della ricorrente, laddove dichiara: « Non rileva accertare se l’autore dell’avventata modifica ai propulsori dell’imbarcazione sia stato l’attore Lamorgese o se egli abbia acquistato il natante già in tali condizioni, anche se appare più probabile la prima ipotesi, posto che fino allo sventurato viaggio da [OSCURATO:PERSONA] a Mola di Bari non vi è alcuna prova che il natante avesse subito altri sinistri riconducibili alla eccessiva potenza dei motori rispetto alle caratteristiche dello scafo. L’articolo 11 delle condizioni di assicurazione infatti esclude l’operatività della polizza nel caso in cui il comportamento colposo sia stato posto in essere non solo dal contraente o dall’assicurato, ma da qualunque altra persona al quale siaaffidata l’unità da diporto e anche a qualsiasi titolo». In questo punto la motivazione - specificamente svolta al fine di escludereil diritto dell’appellante all’indennizzo e che perciò non può ritenersi in sé superflua o irrilevante- in primo luogo risulta perplessaladdove dichiara essere probabile che l’autore della modifica dei propulsori fosse stato l’acquirente; ciòperché tale giudizio non si risolve né nell’attribuzione né nell’esclusione della responsabilità di tale condotta all’acquirente, in insanabile contraddizione con la precedente affermazione secondo la quale la colpa grave ai fini dell’art.11 di polizza era da individuare nella condotta di rimozione dei piombini. La motivazione risulta ulteriormente perplessa e obiettivamente incomprensibileladdove af ferma l’irrilevanza , al fine del riconoscimento dell’indennizzo,della mancanza di elementi sufficienti per individuare nel compratore l’autore della modifica dei propulsori, perché non offre alcun elemento per rendere comprensibile tale affermazione, a sua volta in insanabile contraddizione con l’affermazione che la colpa grave era consistita nella condotta di rimozione dei piombini. La spiegazione non può essere contenuta nel richiamoa tale fine eseguito al contenuto dell’art. 11 delle condizioni di assicurazione, perché la motivazione neppure spiega in quali termini il compratore potesse essere stato coinvolto in un affidamento del natante a terzi avvenutoprima del suo acquistoe perciò in quali termini tale affidamento a terzi a lui non riferibile- nell’ambito del quale fosse stata eseguita l’operazione di rimozione dei piombini-potesse risolversi nell’esclusione del suo diritto all’indennizzo.Tale perplessità e obiettiva incomprensibilità si riverberano anche sulla parte precedente e sull’intero ragionamento, in quanto rend ono nel complesso incomprensibili le ragioni per le quali la sentenza è giunta alla conclusione di escludere il diritto all’indennizzo in forza del contratto di assicurazione. 7.In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, che esaminerà la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della sua compagnia di assicurazione attenendosi a quanto sopra ritenuto e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ. nel rapporto tra queste due parti. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, assorbito il quarto,