CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2019
Cassazione n. 04453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 36412/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dell'alto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, c/o studio Scafarelli presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], 45^ [OSCURATO:PERSONA] e Vacanze d'[OSCURATO:PERSONA] & C s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1933/2019 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 12/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], s.p.a., ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1933 del 2019 del Tribunale di Treviso, esponendo che: - in forza di due ipoteche iscritte nel 2001 e nel 2004, aveva proceduto a un pignoramento immobiliare con trascrizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2011; - vi erano stati alcuni interventi, tra cui quello della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], che allegava di aver ottenuto l'accoglimento della domanda giudiziale proposta "ex" art. 2932, cod. civ., relativamente al medesimo cespite staggito, trascritta 1'8 luglio 2009 con successiva sentenza a sua volta trascritta il 13 luglio 2015; - il giudice dell'esecuzione, su sollecitazione del professionista delegato e all'esito di contraddittorio, aveva revocato l'ordinanza di vendita in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale, antecedente a quella del pignoramento; - l'ordinanza era stata opposta "ex" art. 617, cod. proc. civ., dalla • deducente, facendo valere la previa iscrizione ipotecaria; - il Tribunale, all'esito della fase sommaria, aveva rigettato l'opposizione, osservando che la trascrizione del pignoramento, in quanto successiva a quella della domanda, era subvalente a mente del disposto contenuto nell'art. 2915, secondo comma, cod. civ.; resiste con controricorso la s.r.l. Montelliana, che ha depositato altresì memoria, mentre sono rimasti intimati l'esecutato [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., nonché [OSCURATO:PERSONA], 45° [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] 8(c. s.a.s., e [OSCURATO:PERSONA]; RG n 36412 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] a con ordinanza interlocutoria n. 23285 del 2022 è stata disposta da questa Corte la rinnovazione della notifica nei confronti di Pillon, litisconsorte necessario quale debitore esecutato; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2652, 2644, 2808, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'art. 2915, secondo comma, cod. civ., non era la norma dirimente nel caso d'iscrizione ipotecaria anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale in parola, dovendosi fare applicazione dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., altrimenti svuotando di contenuto l'opponibilità della garanzia reale e, al contempo, rendendo incerta la stessa valutazione del valore di realizzo al momento della concessione del collaterale, in quanto esposto alla sopravvenuta insorgenza di controversie giudiziarie; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 602, cod. proc. civ., dell'art. 111, Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la trascrizione della sentenza "ex" art. 2932, cod. civ., aveva la funzione di regolare il conflitto tra l'attore e gli aventi causa dal convenuto che avessero effettuato trascrizioni o iscrizioni successive alla trascrizione della domanda, ma non quella di anticipare gli effetti della sentenza costitutiva al momento della introduzione del giudizio, sicché l'esecuzione sul bene era correttamente avvenuta nei confronti del previo proprietario, con conseguente avviso "ex" art. 498, cod. proc. civ., al fine del possibile un intervento anche distributivo, così com'era stato fatto esplicitamente nella fattispecie, altrimenti risultando irrazionale e contrastante con il principio di ragionevole durata dei processi costringere all'estinzione della procedura solo per imporne un nuovo inizio nei confronti dell'acquirente "ex" art. 2932, cod. civ., permettendo, in tal modo, solo una dilazione nel tempo dei medesimi esiti; RG n 36412 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] che preliminarmente deve constatarsi l'improcedibilità del ricorso, quale oggetto dell'ordine di rinnovazione della notifica di cui lin parte narrativa, ai sensi dell'art. 371-bis cod. proc. civ.; va ribadito il principio per cui, nel giudizio di legittimità, l'art. 371-bis cod. proc. civ., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in Cancelleria entro il termine perentorio stabilito testualmente in venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione "parte qua" estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291, cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso (cfr. in termini Cass., Sez. U., 21/07/2004, n. 13602, e succ. conf. tra cui ad esempio Cass., 02/04/2019, n. 9097 in cui si precisa che, peraltro, qualora non ricorra l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dovrà essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso); nella fattispecie l'ordinanza interlocutoria è stata pubblicata e comunicata il 26 luglio 2022, la rinnovazione della notificazione, effettuata infine correttamente ai sensi dell'art. 143, cod. proc. civ., è stata richiesta dapprima il 6 settembre 2022 e poi svolta il 3 ottobre 2022, mentre il deposito, in via 4bm. telematica, risulta esse ottobre 2022, laddove il termine scadeva il 14 ottobre 2022: 60 giorni il termine dato dall'ordinanza, 20 giorni successivi quello fissato dalla norma per il deposito degli atti, non maggiorati della sospensione feriale in ragione dell'oggetto della controversia; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento alle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 6.100,00, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. RG n 36412 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo