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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17285/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione con il quale lo Scarabacchio lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed all'attendibilità della persona offesa è aspecifico in quanto meramente riproduttive di profili di censura fattuali già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici.

La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all'accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa (vedi pagg. 5-6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della c:ompletezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili in termini di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione con il quale lo Scarabacchio lamenta violazione dell'art. 624-bis cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto con strappo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con percorso argomentativo logico e coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato le ragioni della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina di cui al capo A), rimarcando che la violenza, posta in essere per superare la resistenza della vittima, è stata esplicata direttamente sulla persona offesa e non sulla banconota di cui gli imputati si sono appropriati (vedi pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata); i giudici di appello hanno implicitamente dato seguito al principio di diritto secondo cui il furto con strappo non è configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" -a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina impropria (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata); rilevato che l'ulteriore doglianza, contenuta nel terzo motivo del ricorso proposto dallo Scarabaggio e nel primo motivo del ricorso proposto dal Guerrieri, con la quale i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di tenue entità è aspecifica.

La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici. rilevato che il primo motivo di impugnazione con il quale il Guerrieri lamenta carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è consentito, in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione con il quale lo Scarabacchio lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed all'attendibilità della persona offesa è aspecifico in quanto meramente riproduttive di profili di censura fattuali già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all'accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa (vedi pagg. 5-6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della c:ompletezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili in termini di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione con il quale lo Scarabacchio lamenta violazione dell'art. 624-bis cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto con strappo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo logico e coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato le ragioni della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina di cui al capo A), rimarcando che la violenza, posta in essere per superare la resistenza della vittima, è stata esplicata direttamente sulla persona offesa e non sulla banconota di cui gli imputati si sono appropriati (vedi pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata); i giudici di appello hanno implicitamente dato seguito al principio di diritto secondo cui il furto con strappo non è configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" -a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina impropria (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata); rilevato che l'ulteriore doglianza, contenuta nel terzo motivo del ricorso proposto dallo Scarabaggio e nel primo motivo del ricorso proposto dal Guerrieri, con la quale i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di tenue entità è aspecifica. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici. rilevato che il primo motivo di impugnazione con il quale il Guerrieri lamenta carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è consentito, in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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