CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31987/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 14045 /20 2 2 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura separata in calce al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura da intendersi in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 610 /202 2 della CORTE d’APPELLO di CATANIA,pubblicata e notificata il 28 marzo 202 2 ; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il 27 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Catania, deducendo che: - nel 1989 il Comitato di gestione dell’USL 35 di Catania aveva bandito un concorso per titoli ed esami per la selezione di un “coadiutore sanitario internista (equipe pluridisciplinare)”; -ella aveva partecipato al concorso, avendo già ricoperto l’incarico di assistente medico presso laDivisione di “medicina” dell’ Ospedale di Biancavilla e avendo già svolto mansioni superiori nel reparto di “medicina”del medesimo ospedale; -all’esito del concorso, nella graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, si era collocata al terzo posto, alle spalle del dott.[OSCURATO:PERSONA] (collocato al primo posto e risultato vincitore) e del dott. CarmeloDi Stefano, collocato al secondo posto; -in seguito a lla rinuncia del dott. [OSCURATO:PERSONA], il posto di “ coadiutore sanitario internista” era stato assegnato al dott. [OSCURATO:PERSONA]; -questi, peraltro, aveva esibito, tra i titoli presentati al concorso, un certificato di servizio falso: infatti, sebbene negli anni precedenti avesse ricoperto il ruolo di assistentemedico nel reparto di “chirurgia” dell’Ospedale di [OSCURATO:PERSONA] (dunque, nell’ambito di una disciplina diversa da quella – “medicina interna” – a cui si riferiva il concorso), aveva presentatoun certificato rilasciatogli dalla stessa USL n. 39 di [OSCURATO:PERSONA], il quale attestavache per un certo periodo aveva espletato le funzioni di aiuto-medico all’interno dell’area funzionale di “medicina” (materia equipollente a quella oggetto del concorso); - in ragione di questa condotta, il dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a procedimento penale per il delitto di concorso in falsità ideologica in atto pubblico,commessa con altri professionisti; -all’esito del giudizio penale, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 63/2004, pur emettendo nei suoi confronti pronuncia di proscioglimento (sub specie di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, dopo avere riqualificato lo stesso nella diversa fattispecie delittuale di falsità in certificazioni) , aveva tuttavia definitivamente accertato la falsità dell’atto da lui esibito in sede concorsuale; - la condotta illecita del dott. [OSCURATO:PERSONA] le aveva im p edito sia di collocarsi al primo posto nella graduatoria formata in seguito al concorso e di assurgere, quale vincitrice dello stes s o, al posto di “coadiutore sanitario internista” e al relativo livello retribu t ivo, sia di ottenere il successivo superiore inquadramento mediantel’acquisizione dell’“incarico di struttura semplice ” ( riconosciuto , invece , al dott. [OSCURATO:PERSONA]) in luogo dell’inferiore inquadramento derivante dall’attribuzione dell’“incarico professionale A” ( effettivamente riconosciutole), sia,infine, di ottenere l’incari co di direzione del servizio di UVG([OSCURATO:PERSONA]). Sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] domandò la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimentodel danno provocatole mediantela descritta condotta illecita, da rapportare, nel quantum , al le differenze re t ribu ti ve e di trattamento di fine servizio perdute per effetto della mancata assegnazione del posto di “ coadiutore sanitario internista” e del mancato ottenimento dei successivisuperiori incarichi professionali. 2. Costituitosi il convenuto ed espletata una consulenza tecnica contabile per quantificare le somme eventualmentespettanti in caso di accertamento dell’azionato diritto risarcitorio, il Tribunale di Catania rigettò la domandae compensò le spese , sul presupposto che l’attrice non avesse provato il nesso causale tra la presentazione della certificazione falsa e il danno subìto, mancando in particolare la dimostrazione del minor punteggio che, in tesi, sarebbestato attribuito al dott. [OSCURATO:PERSONA] all’esito del concorso, in mancanza del titolo risultato falso. 3. L a Cor t e d’appello di Catania – adìta con impugnazione principale da [OSCURATO:PERSONA] e con impugnazione incidentale , limitata alla statuizionesulle spese, da [OSCURATO:PERSONA] – ha accolto quest’ultima(condannando l’attrice a rimborsare al convenuto le spese dei due gradi del giudizio nella misura della m età, circoscrivendo la compensazione alla residua metà) e ha rigettato la prima, sui rilievi: I- che , anzitutto, non era stato provato il nesso causale tra l a presentazione del certificato falso e la formazione della graduatoria all’esito del concorso: infatti, per un verso , la sentenza penale del Tribunale di Catania n.63/2004, nel dic hiarare non doversi procedere per amnistiain relazione al reato contestato al dott. [OSCURATO:PERSONA] (previa riqualificazione dello stesso da concorso in falso ideologico in atto pubblico a falsità ideologica in certificazione), aveva dato atto, i n motivazione, tra l’altro, che l’averprestato servizio in una branca affine non era di ostacolo alla partecipazione e all’ammissione al concorso, ma poteva avere rilevanza ai fini di una eventual e riduzion e del punteggio;per altro verso, l’attrice non aveva precisato quale sarebbe stato il suo punteggio e quello del convenuto, né seil p unteggio sulla base dellacertificazione oggetto di contestazione fosse stato attribuito al dott. [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periodo successivo al 1° maggio 1989 o anche in relazione al precedente periodo di servizio presso il [OSCURATO:PERSONA],decorrente dal 1° agosto 1982, per modo che non si era potuto accertare la misura della riduzione del punteggio che il convenuto avrebbe subìto in mancanza della presentazione del certificato falso; II- che , esclusa la dimostrazione che, in mancanza della presentazionedel titolo falso da parte del convenuto, l’attrice sarebbe stata vincitrice del concorso, neppure era stato provato, in secondo luogo, il nesso causale tra l’esito del concorso e i successivi incarichi professionali dei duemedici: risultava, infatti, che, indipendentemente da tale esito, nel 1994, in applicazione del decreto legislativo n. 517/1993, entrambi i professionistierano stati inquadrati, senza avere precedentemente ricevuto a ltri incarichi, nella posizione di “ D irigente medico di I Livello”; pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non era provato il nesso causale tra l’illecito commesso dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e l’acquisizione da parte sua dell’ “ incarico professionale A” in luogo del più retribuito incarico di “struttura semplice”, riconosciuto al convenuto , non potendo ritenersi che il superiore inquadramentocome “strutturato semplice”, rispetto a quello di “dirigente mediconella posizione professionale A ”, fosse dipeso dalla pregressa nomina a “coadiutore sanitario internista”; III- che, infine , in terzo luogo, neppure era stato dimo s trato il nesso causale tra l’esito del concorso e la mancata successiva preposizione delladott.ssa Sciuto alla Direzione del Se r vizio di [OSCURATO:PERSONA] (UVG), direzione invece attribuita al dott. [OSCURATO:PERSONA]: infatti, avuto riguardo alla circostanza che la predetta Unità era stata istituita e inserita nel piano sanitario solo a partiredal 1994, non vi era alcuna prova della diretta connessione, anche in termini temporali, tra l’incarico di “ coadiutore sanitario internista ” e quello di “responsabile di una UVG ”, non avendo peraltro l’attrice né indicato quando il convenuto a veva assunto tale incarico , né chiarito se essa avesse avuto tutti i requisiti per espletarlo. 4.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di cinquemotivi. Rispondecon controricorso [OSCURATO:PERSONA] . La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo è denunciata « n ullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia circa fatti decisivi per il giudizio in relazione al numero 5 dell’articolo 360 del codice di procedura civile, in particolare la circostanza che la produzione del documento falso avrebbe dovuto impedire la partecipazione del Dott. [OSCURATO:PERSONA]». Secondo la ricorrente, nell’escluderela prova del nesso causale tra la presentazionedel certificato falso e la formazione della graduatoria all’esito del concorso per “ coadiutore sanitario internista ” , la Corte territorialeavrebbe omesso d i considerare il fatto decisivo che il Dott. [OSCURATO:PERSONA] vi aveva potuto partecipare solo in seguito alla produzione del certificato falsamenteattestante il servizio nell’area di “ medicina ” , posto che la pregressa prestazione di tale servizio costituiva requisito indispensabile di a m missione al concorso medesimo ; se avesse valutato la circostanza che, in mancanza dell’esibizionedel titolo falso, il convenuto non sarebbe stato ammesso a l con corso, il giudice del meritoavrebbe c onsegue ntemente accolto la domanda risarcitoria . 1.2. Con il secondo motivo, formulato in posizione subordinata rispetto al primo, è denunciata «nullità della sentenza impugnata – sotto altro profilo – per omessa pronuncia circa fatti decisivi per il giudizio in relazione al numero 5 dell’articolo 360 del codice di procedura civile, in particolare la circostanza che la produzione del documento falso avrebbe comunque dovuto comportare una riduzione del punteggio ottenuto dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]». La ricorrente, per l’ipotesidi rigetto delprimo motivo, lamenta che, in ogni caso, la Corte di meritoavreb be omesso d i considerare il fatto decisivo che, in mancanza della falsa certificazione del pregresso servizio nell’area di “medicina”, il dott. [OSCURATO:PERSONA], avendo prestato servizio nella diversa area di “chirurgia”, avrebbe comunque subìto una riduzione nel punteggio attribuitogli all’esitodel concorso, collocandosi ingraduatoria in una posizione inferiore rispetto alla sua; precisa, in proposito, che dal verbale della Commissione giudicatrice, all e gato ai documenti depositatiinsieme al ricorso per cassazione, risultava, che, in conformitàalle regole generali stabilite dal D.P.R. n. 761 del 1979 e dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1982, era stata prevista una riduzione del punteggio nella misura del 25% per il caso di servizi prestati in materieaffini a quella di “medicina interna ” e una riduzione del 50% peril caso di servizi prestati in discipline non affini. 1.3. Con il terzo motivo è denunciata « n ullità della sentenza impugnata per violazione del principio della libera valutazione delle prove, posto a fondamento dell’articolo 116 del codice di procedura civile, in relazione al numero 4 dell’articolo 360 del medesimo codice». La ricorrente lamenta che il giudice d’appellonon abbia recepito, quale elemento di prova,la sentenza penale n. 63 / 2004 del Tribunale di Catania; sostiene, precisamente, che la sentenza impugnata non si sarebbe«limitata a discostarsi dalle risultanze del procedimento penale e dai documenti in esso prodotti– ciò che sarebbe stato legittimo – ma [avrebbe]addirittura sostenuto di non p oter tenere conto, nemmeno quale argomento di prova, del giudicato formatosi» (pag. 16 del ricorso). 1.4.Con il quarto motivo è denunciata «omessa pronuncia circa fatti decisivi per il giudizio in relazione al numero 5 dell’articolo 360 del codice di procedura civile, in particolare per aver del tutto omesso di valutare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado». La sentenza impugnata è ce n surata per avere mancato di considerare, trascurandone completamente le risultanze, l’elemento istruttorio determinante costituito dalla consulenza tecnica espletatain primo grado, all’esito della quale erano state accertate(e quantificate in oltre 84.000 euro) le differenze, relative al periodo 1998-2006, tra gli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di retribuzione e di indennità di buonuscita in ragionedell’inquadramento nella posizione “professionale A ” e gli importi che avrebbe percepito se fosse stata inquadrata come “strutturata semplice”. 1.5.Con il quinto motivo è denunciata violazione dell’articolo 91 cpc in relazione all’articolo 360 numero 3 del codice medesimo». Ècensurata la statuizione di condanna della ricorrente alle spese del primo e del secondo grado, sull’assunto che la fondatezza della pretesarisarcitoria da lei azionata ( erroneamente respinta dal giudice del merito) avrebbe dovuto implicare, all ’ o p posto, la condanna alle spese del convenuto. La ricorrente chiede pertanto che , in con seguenza dell’accoglimento dei motivi sopra illustrati e della cassazione della sentenza resa dalla Corte territoriale, venga altresì cassato il capo concernentela sua condanna alle spese dei gradi di merito. 2.Vanno esaminati congiuntamente , per ragioni di connessione, il primo, il secondoe il quarto motivo. Va premesso, sul piano qualificatorio, che, con questi motivi, ad onta dell’atecnico utilizzo, in rubrica, della locuzione “ nullità della sentenza” e del sintagma “omessa pronuncia”, nonviene denunciata la violazione, per difetto, della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 cod. proc. civ.), bensì il diverso vizio di omesso esame, come risulta, formalmente , dall’evocazione del paradigma di cui al n.5 dell’art. 360 cod. proc. civ. nonché, sostanzialmente, dal riferimento, sempre in rubrica, alla (dedotta) mancata considerazione di “fatti decisivi, e come è reso perspicuo dallasuccessiva illustrazione dei motivi medesimi. Ciò premesso, le censure in esame sono inammissibili per diverse ragioni. 2.a. In primo luogo, esse s i infrang ono sulla regola (già posta dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, e ora dal “nuovo” art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022) che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art.360 cod. proc. civ., ha l’onere –nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass.22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994Cass. 28/02/2023, n. 5947; da ultimo, Cass. 20/10/2025, n. 27852). In proposito è appena il caso di rilevare che tale onere non viene meno nell’ipotesi in cui –come nella fattispecie – nel secondo grado di giudizio sia stata riformata, in seguito all’ accoglimento dell’impugnazione incidentale del convenuto , la sola sta tui zione accessoria sulle spese, la quale non incide sulla reciproca conformità delle pronunce di merito rese sulla domanda proposta in giudizio né, evidentemente, implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto poste a base della s tatuizione di primo grado e quelle poste a fondamento della sua conferma in grado di appello; diversità che, invece, in quanto presupposto di ammissibilità del r icorso per cassazioneproposto ai sensi dell’art.360 n.5 cod. p roc. c iv., è onere del ricorrente allegare e dimostrare. 2.b. In s econdo luogo, i motivi in esame, lungi dal pro spettare l’omesso esame di un fatto storico principaleo secondario, discusso tra le parti e avente carattere decisivo, nel senso precisato da questa Corte, nel suo massimo consesso (cfr. Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053e succ. conf.), attingono piuttosto il giudizio di merito espresso dal giudice d’appello in ordine al rapporto di causalità tra il dedotto contegno illecitoe il danno da esso asseritamente provocato. La Corte territoriale, infatti, ha espressamente considerato la circostanza della presentazioneda parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] della falsa attestazione del pregresso servizio nell’area di “ medicina ” ( anziché in quella di “ chirurgia ” ) pe r valutarne l’incidenza si a in ordine all’ammissione al concorso per “coadiutore sanitario internista”, sia in ordine al punteggioassegnato all’esito dello stesso. In relazione al primo aspetto , come si è già detto, ha tratto argomenti di convincimento dalla sentenza del Tribunale di Catanian. 63/2004, la quale, nel dichiararel’estinzione per amnistia del reato di falsocontestato al dott. [OSCURATO:PERSONA] , aveva osservato, in motivazione , che «comunque l’avere prestatoservizio in una branca affine non era di ostacoloalla partecipazione e all’ ammissione al concorso ma poteva avere rilevanza ai fini delle previste riduzioni del punteggio » (pag.8 dellasentenza impugnata ). In relazione al secondo aspetto, la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse possibile apprezzare l’incidenza della falsa attestazione del pregresso servizio nell’ area di “ medicina ” sul punteggio attribuito al dott. [OSCURATO:PERSONA] della graduatoria, in quantol’attrice non aveva precisato quale sarebbe stato il suo punteggio e quello del convenuto, né se il punteggio sulla base della certificazione oggetto di contestazionefosse stato attribuito al dott. [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al periodo successivoal 1° maggio 1989 o anche in relazione al pregresso periododi servizio al [OSCURATO:PERSONA] , decorrente dal 1° agosto 1982 (pag.7 della sentenza impugnata) ; il giudice territoriale ha anche motivatamente esclusola rilevanza , a tali effetti , della delibera n. 52 del 13 febbraio 1989 dell’USL 39 di [OSCURATO:PERSONA] (non essendo «dato sapere come e in che termini tale provvedimento [potesse] incidere sul punteggio finale»: pag. 8 della sentenza impugnata) , nonché l’ammissibilità, ai medesimi effetti, della scheda di valutazionedei titoli del dott. [OSCURATO:PERSONA] delle copie dei decreti del Ministero della S anità asseritamentecontenenti le norme generali per la valutazione dei titoli medesimi, la descrizione delle diverse aree funzionali di “medicina” e “chirurgia”e i punteggi da attribuire in re l azione ai periodi lavorativi in valutazione, depositate in grado d’ appello ( trattandosi di documentazione nuova, non prodotta in primo grado e dunque non utilizzabile ai finidella decisione ) . Nel ribadire, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, che, se non avesse falsamente attestatoil pregresso servizio nell’area funzionale di “medicina”, il dott. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ammesso al concorso e che, comunque , in difetto di tale fa l sa attestazione, avreb be ricevuto una riduzione del punteggio tale da relegarlo in una posizione inferiore allasua nella graduatoria finale, la ricorrente omette di considerare che l’accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 25/09/2023, n. 27266). Va, al riguardo, ribadito il principio per cui il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(in termini, Cass.7 /04/2017, n. 9097; Cass.22/11/2023, n. 32505; Cass. 23/04/2024, n. 10927). La circostanza che le censure veicolate con i motivi in esame, al di là della formale intestazione, con cui viene dedotto l’omesso esame di circostanze discuss e e decisiv e , si fondino tutte su un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale ne implica, dunque, la manifesta inammissibilità. 2.c.In terzo luogo, con specifico riguardo alla doglianza di omessa considerazione delle risultanze della CTU, va rilevata un’ulteriore ragione di inammissibilità, consistente nel difetto di specificità della censura in relazione al tenore della statuizioneimpugnata . La decisione di rigetto della domanda risarcitoria trova infatti la sua ratio nella rilevata mancata prova del nesso causale tra l’illecito contestato e il danno lamentato e quindi nel negativo accertamento della dedotta responsabilità del dott. [OSCURATO:PERSONA] per i pregiudizi asseritamente subìti dalladott.ssa Sciuto . La consulenza tecnica contabile era stata invece disposta dal primo giudice in funzione della liquidazione del danno, per l’ipotesi che l’accertamento della resp onsab ilità del convenuto avesse avuto esito positivo. Poiché l’accertamento dell’an debeatur aveva carattere pregiudiziale rispetto alla liquidazione del quantum debeatur , doverosamente la Corte d’ appello , una volta escluso il primo , ha rigettatol’impugnazione dell’appellante (confermando la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria), senza prendere in esame la seconda. La censura direttaa lamentare l’omesso esame di un fatto storico processuale discusso e decisivo, per essere stata indebitamente ignorata nella motivazione della sentenza di merito la CTU contabile espletata in corso di causa, appare, d unque, del tut t o eccentrica rispetto allaratio della statuizione im p ugnata, incorrendo , pertanto , in una ulteriore ragione di inammissibilità. In definitiva, il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili. 3.Del pari inammissibile è il terzo motivo. 3.a. Anzitutto, non è affatto vero che la Corte d’ appello , oltre a discostarsi dalle risultanze del procedimentopenale e dai documenti in esso prodotti – ciò che , secondo la stessa ricorrente sarebbe stato legittimo – avreb be addirittura sostenuto di non p oter tenere conto, nemmenoquale argomento di prova, della sentenza penale n. 63/2004 del Tribunale di Catania. Ben diversamente, la Corte di merito, citando una pronuncia di questa Corte di legittimità(Cass. n. 9358 del 2017), ha correttamente ricordato che, adifferenza delle sentenze di assoluzione, le quali entro certilimiti possono assumere efficacia di giudicato nel giudizio civ ile di danno, tale efficacia extrapenale non è riconosciuta alle sentenze di nondoversi procedere (pag. 9 della sentenza impugnata) . 3.b.Ciò posto, tuttavia, la Corte territoriale, in ossequio al principio per cui le sentenze pronunciate in un precedente processo penale, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 cod. proc. pen., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche ai fini dell’accertamento dell’illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (ex aliis, tra le più recenti, Cass . 16/04/2025, n. 9957), ha liberamente apprezzato , sul piano probatorio,la sentenza pena le di non doversi procedere, per un verso, in positivo, supponendo accertatain base ad essa la condotta di falsità del dott. [OSCURATO:PERSONA] e concentrando l’indagine sulla valutazione della sussistenza del nesso causale tra tale condotta illecita e il danno asseritamente subìto dalla dott.ssaSciuto; per a l tro verso, in negativo, desumendo,proprio da tale sentenza , la mancata dimostrazione della circostanza che il pregresso servizio prestato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] in una branca diversa da quella a cui si riferiva il concorso costituisse preclusione all’ammissione e alla partecipazione allo stesso ( pag. 8 della sentenzaimpugnata). Da un lato, pertanto,il criterio del prudente apprezzamento è stato correttamenteseguìto dal giudice del merito ; dall’a l tro lato, la censura per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. si palesa, di contro , inammissibile, potendo essa configurarsi–con conseguente vizio di cui all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – solo quando lo stesso giudice del merito disattenda il principio di libera valutazione della prova in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime ( ex multis , Cass.10/06/2016, n. 11892; Cass. 19/04/2021, n. 10253). 4. Inammissibile , infine, è anche il quinto motivo , il quale si configura, in realtà, come “non motivo” (cfr., al riguardo , di recente, Cass. 25/06/2025, n. 17164 e Cass. 22/09/2025, n.25782, entrambe non massimate sul punto), dal momento che l’auspicata rinnovazione del regolamento delle spese dei gradi di merito, in senso favorevole alla ricorrente, avrebbe postulato l’accoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, che devono invece essere disattese per le ragioni che si sono andate esponendo. 5. In definitiva , il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la so ccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00 per compensi , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Anorma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processual