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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34284/2025

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 14436/2019 R.G. propost o da AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]- neraledello Stato, con domicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. –ricorrente – Oggetto:revocazione– er- rore revocatorio -limiti contro [OSCURATO:PERSONA] ; –intimato– avversola sentenza della C ommissione Tributaria Regionale del la Cam- panian. 159 / 23 /20 19 , depositata in data 15 /0 1 /20 19 e che non risulta notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.159/23/2019 dichiarava inammissibile i l ricorso proposto dall’Agen- zia delle Entrate - Riscossione per la revocazione della sentenza della CTR n. 1 0590 / 11/ 1 7 .

Quest’ultima decisione aveva parzialmente ac- coltol’appello proposto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- tariaProvinciale di Napoli n . 18306/10/16, di parziale accoglimento del ricorso introduttivo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto plurime cartelle di pagamento notificategli dall’agente della riscos- sione.

2. Il giudice non ravvisava l’errore revocatorio ex art.395, n.4, cod. proc.civ., denunciato dall’agente della riscossione, secondo cui la de- cisionealla base della sentenza n. 10590/11/17 sarebbe stata viziata daerrore di fatto, consistito nell’aver erroneamente ritenuto perfezio- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 140 cod. proc. civ. sulla base delladocumentazione agli atti.

3. Avverso la sentenza n. 159/23/2019 che , oltre a rigettare la do- mandadi revocazione, accertava l’assenza di prova dell’avvenuto rice- vimentodella raccomandata informativa nel rispetto dell’art. 140 cit., l’agente della riscossione ha proposto ricorso per Cassazione, affidato aquattro motivi, mentre il con tribuente è rimasto intimato .

Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso si prospetta , in relazione all’ art. 360, comma1, n. 4 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione de gli artt. 39 5 e 136 cod. proc. civ. nonché 36 del d.lgs . n. 546/1992 e l’apparenzadella motivazione espressa dalla sentenza nella parte in cui haaffermato l’insussistenza nella fattispecie di un errore di fatto revo- catorio. 2.Il motivo è infondato.

LaCorte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo ap- parente,e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi- bile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudiceper la formazione del proprio convincimento, non potendosi la- sciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche , congetture(Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

Rammenta,inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'a rt. 12 delle preleggi, come ri- duzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo- tivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti- vazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in qua nto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile",esclusa qualunque rilevanza de l semplice difetto di "suffi- cienza"della motivazione (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 3.Nel caso di specie il giudice, dato atto delle doglianze e ragioni delle parti, all’esito di un articolato ragionamento ha escluso l’esistenza di un errore revocatorio commesso dal la CTR nella sentenza n. 10590/11/17.In particolare, non ha ravvisato l’errore revocatorio ex art.395,n.4, cod. proc. civ. denunciato dall’agente della riscossione, accertando che il giudice della sentenza revocanda correttamente ha ritenuto non perfezionata la notificazione della cartella di pagamento impugnatacon il ricorso introduttivo .

S ulla base della documentazione agliatti il giudice ha ritenuto anche che non si sia concluso il procedi- mentonotificatorio ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ. , come interpre- tatodalla giurisprudenza, in assenza di prova di ricezione della racco- mandata informativa.

Tale motivazione rispetta il minimo costituzio- nale. 4.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in rapporto all’ art. 360, comma1, n. 4 , cod. proc. civ., la v iolazione dell’art. 395 cod. proc. civ. laddovela sentenza pare aver ritenuto inammissibile il motivo di revo- cazione per errore di fatto, mentre l’errore di percezione denunciato avrebberiguardato « l’esistenza di un documento che abbia condotto adaffermazioni circa l’esistenza di un fatto decisivo » . 5.Il terzo motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt.140 cod. proc. civ. e 60, lett.e), d.P.R. n.600/73, 2727 cod. civ. da parte della sentenza, nella partein cui sostiene che il procedimento notificatorio non è stato per- fezionatoai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., cui rinvia il disposto degli artt.26d.P.R. n.602/73 e 60 d.P.R. n.600/73 in tema di irreperibilità .

6. Il quarto motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di di- scussionetra le parti, emergente dai documenti di causa, consistente nelperfezionamento della notificazione. 7.I tre motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente .

7.1. [OSCURATO:PERSONA] innanzitutto rammenta che l 'errore di fatto previsto dall'art.395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revo- cazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materialeche abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesi stenza di un fattopositivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché noncada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valuta- zione delle risultanze processuali (Cass. Sez. 5, s entenza n. 26890/2019;conforme, Cass. Sez. 6 - 1, o rdinanza n. 2236 /2022). 7.2.Orbene, la sentenza impugnata ha escluso l’esistenza di un errore revocatorio sulla base di un ragionamento in diritto stabilendo l’ « as- senzadi prova dell’avvenuto ricevimento della richiamata raccoman- datainformativa» ai fini dell’art.140 cod. pro c. civ. 8.In riferimento poi alla questione sottesa alle censure, v a anche bre- vementericordato che gli adempimenti prescritti nel caso di c.d. irre- peribilitàrelativa dall'art. 140 cod. proc. civ. sono tre, e in particolare: a)il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stantel'irreperibilità del destinatario; b) l'affissione alla porta dell'av- visodi deposito; c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso diricevimento contenente la notizia del deposito. 8.1.A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, richiamataanche nella sentenza impugnata, in tema di notificazione ex art.140 c od . p roc . c iv . si è tenuto distinto il momento del perfeziona- mentodella notificazione nei riguardi del notificante da quello nei con- fronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi ric hiede l'adempimento,e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilitàdell'atto ( v.

Cass. 11 maggio 2012, n. 7324) . 8.2.Ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo alcontribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci g iorni dall'inoltro della raccomandatao nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico ingiacenza ( cfr. Cass., sez. 5, n. 27666 del 2019).

8.3. Inoltre, per interpretazione consolidata la prova del perfeziona- mentodella notifica ex art.140 cod. proc. civ. è data dall’avviso di ri- cevimentosottoscritto dal destinatario, e non basta un avviso di rice- vimentovuoto, ossia non sottoscritto per ricezione (v. ad es.

Cass. 6 - 5n.15782/2022).

8.4. Orbene, partendo dallo scrutinio del secondo motivo, incentrato propriosulla violazione dell’art. 395 cod. proc. civ., la censura è inam- missibile.Infatti, n el la sentenza impugnata non vi è alcuna esclusione dell’esistenza agli atti del documento che attesta la perfezione della notifica,bensì vi è stato un preciso accertamento fattuale del giudice chepresuppone la valutazione della documentazione.

Il giudica accerta chemanca la prova di ricezione della raccomandata informativa , ossia laCTR, nella sentenza oggetto di revocazione n. 10590/11/2017, alle- gataal ricorso, ha affermato che «manca la prova della ricezione della raccomandata a.r. attestante l’avvenuto deposito presso la Casa co- munaledelle predette cartelle» .

8.5. Gli ulteriori due motivi sono poi inammissibili perché censurano unastatuizione che la CTR, adita con un ricorso per revocazione con- clusasicon un rigetto, non poteva emettere.

Non spettava alla CTR, e nonspetta alla Corte di cassazione in questa sede , una volta che non si sia superata la fase rescindente, procedere alla fase rescissoria e verificaree, quindi, pronunciare sulla regolarità della notifica della car- tella. 9.Il ricorso dev’essere in ultima analisi complessivamente rigettato e nessun provvedimento dev’essere adottato sul le spese di lite, in as- senzadi costituzione dell’intimato .

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenota

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 14436/2019 R.G. propost o da AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]- neraledello Stato, con domicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. –ricorrente – Oggetto:revocazione– er- rore revocatorio -limiti contro [OSCURATO:PERSONA] ; –intimato– avversola sentenza della C ommissione Tributaria Regionale del la Cam- panian. 159 / 23 /20 19 , depositata in data 15 /0 1 /20 19 e che non risulta notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.159/23/2019 dichiarava inammissibile i l ricorso proposto dall’Agen- zia delle Entrate - Riscossione per la revocazione della sentenza della CTR n. 1 0590 / 11/ 1 7 . Quest’ultima decisione aveva parzialmente ac- coltol’appello proposto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- tariaProvinciale di Napoli n . 18306/10/16, di parziale accoglimento del ricorso introduttivo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto plurime cartelle di pagamento notificategli dall’agente della riscos- sione. 2. Il giudice non ravvisava l’errore revocatorio ex art.395, n.4, cod. proc.civ., denunciato dall’agente della riscossione, secondo cui la de- cisionealla base della sentenza n. 10590/11/17 sarebbe stata viziata daerrore di fatto, consistito nell’aver erroneamente ritenuto perfezio- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 140 cod. proc. civ. sulla base delladocumentazione agli atti. 3. Avverso la sentenza n. 159/23/2019 che , oltre a rigettare la do- mandadi revocazione, accertava l’assenza di prova dell’avvenuto rice- vimentodella raccomandata informativa nel rispetto dell’art. 140 cit., l’agente della riscossione ha proposto ricorso per Cassazione, affidato aquattro motivi, mentre il con tribuente è rimasto intimato . Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso si prospetta , in relazione all’ art. 360, comma1, n. 4 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione de gli artt. 39 5 e 136 cod. proc. civ. nonché 36 del d.lgs . n. 546/1992 e l’apparenzadella motivazione espressa dalla sentenza nella parte in cui haaffermato l’insussistenza nella fattispecie di un errore di fatto revo- catorio. 2.Il motivo è infondato. LaCorte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo ap- parente,e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi- bile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudiceper la formazione del proprio convincimento, non potendosi la- sciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche , congetture(Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Rammenta,inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'a rt. 12 delle preleggi, come ri- duzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo- tivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti- vazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in qua nto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile",esclusa qualunque rilevanza de l semplice difetto di "suffi- cienza"della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 3.Nel caso di specie il giudice, dato atto delle doglianze e ragioni delle parti, all’esito di un articolato ragionamento ha escluso l’esistenza di un errore revocatorio commesso dal la CTR nella sentenza n. 10590/11/17.In particolare, non ha ravvisato l’errore revocatorio ex art.395,n.4, cod. proc. civ. denunciato dall’agente della riscossione, accertando che il giudice della sentenza revocanda correttamente ha ritenuto non perfezionata la notificazione della cartella di pagamento impugnatacon il ricorso introduttivo . S ulla base della documentazione agliatti il giudice ha ritenuto anche che non si sia concluso il procedi- mentonotificatorio ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ. , come interpre- tatodalla giurisprudenza, in assenza di prova di ricezione della racco- mandata informativa. Tale motivazione rispetta il minimo costituzio- nale. 4.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in rapporto all’ art. 360, comma1, n. 4 , cod. proc. civ., la v iolazione dell’art. 395 cod. proc. civ. laddovela sentenza pare aver ritenuto inammissibile il motivo di revo- cazione per errore di fatto, mentre l’errore di percezione denunciato avrebberiguardato « l’esistenza di un documento che abbia condotto adaffermazioni circa l’esistenza di un fatto decisivo » . 5.Il terzo motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt.140 cod. proc. civ. e 60, lett.e), d.P.R. n.600/73, 2727 cod. civ. da parte della sentenza, nella partein cui sostiene che il procedimento notificatorio non è stato per- fezionatoai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., cui rinvia il disposto degli artt.26d.P.R. n.602/73 e 60 d.P.R. n.600/73 in tema di irreperibilità . 6. Il quarto motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di di- scussionetra le parti, emergente dai documenti di causa, consistente nelperfezionamento della notificazione. 7.I tre motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente . 7.1. [OSCURATO:PERSONA] innanzitutto rammenta che l 'errore di fatto previsto dall'art.395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revo- cazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materialeche abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesi stenza di un fattopositivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché noncada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valuta- zione delle risultanze processuali (Cass. Sez. 5, s entenza n. 26890/2019;conforme, Cass. Sez. 6 - 1, o rdinanza n. 2236 /2022). 7.2.Orbene, la sentenza impugnata ha escluso l’esistenza di un errore revocatorio sulla base di un ragionamento in diritto stabilendo l’ « as- senzadi prova dell’avvenuto ricevimento della richiamata raccoman- datainformativa» ai fini dell’art.140 cod. pro c. civ. 8.In riferimento poi alla questione sottesa alle censure, v a anche bre- vementericordato che gli adempimenti prescritti nel caso di c.d. irre- peribilitàrelativa dall'art. 140 cod. proc. civ. sono tre, e in particolare: a)il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stantel'irreperibilità del destinatario; b) l'affissione alla porta dell'av- visodi deposito; c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso diricevimento contenente la notizia del deposito. 8.1.A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, richiamataanche nella sentenza impugnata, in tema di notificazione ex art.140 c od . p roc . c iv . si è tenuto distinto il momento del perfeziona- mentodella notificazione nei riguardi del notificante da quello nei con- fronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi ric hiede l'adempimento,e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilitàdell'atto ( v. Cass. 11 maggio 2012, n. 7324) . 8.2.Ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo alcontribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci g iorni dall'inoltro della raccomandatao nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico ingiacenza ( cfr. Cass., sez. 5, n. 27666 del 2019). 8.3. Inoltre, per interpretazione consolidata la prova del perfeziona- mentodella notifica ex art.140 cod. proc. civ. è data dall’avviso di ri- cevimentosottoscritto dal destinatario, e non basta un avviso di rice- vimentovuoto, ossia non sottoscritto per ricezione (v. ad es. Cass. 6 - 5n.15782/2022). 8.4. Orbene, partendo dallo scrutinio del secondo motivo, incentrato propriosulla violazione dell’art. 395 cod. proc. civ., la censura è inam- missibile.Infatti, n el la sentenza impugnata non vi è alcuna esclusione dell’esistenza agli atti del documento che attesta la perfezione della notifica,bensì vi è stato un preciso accertamento fattuale del giudice chepresuppone la valutazione della documentazione. Il giudica accerta chemanca la prova di ricezione della raccomandata informativa , ossia laCTR, nella sentenza oggetto di revocazione n. 10590/11/2017, alle- gataal ricorso, ha affermato che «manca la prova della ricezione della raccomandata a.r. attestante l’avvenuto deposito presso la Casa co- munaledelle predette cartelle» . 8.5. Gli ulteriori due motivi sono poi inammissibili perché censurano unastatuizione che la CTR, adita con un ricorso per revocazione con- clusasicon un rigetto, non poteva emettere. Non spettava alla CTR, e nonspetta alla Corte di cassazione in questa sede , una volta che non si sia superata la fase rescindente, procedere alla fase rescissoria e verificaree, quindi, pronunciare sulla regolarità della notifica della car- tella. 9.Il ricorso dev’essere in ultima analisi complessivamente rigettato e nessun provvedimento dev’essere adottato sul le spese di lite, in as- senzadi costituzione dell’intimato . Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenota
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