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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 25038/2026

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l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso percassazione, avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] data 20 gennaio 2026.2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senzal'osservanza del termine di quindici giorni previsto dal combinato disposti degliartt. comma 6 degli artt.. 678, comma 1, 666, comma 6 e 585, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 31908 del 11/04/2023,Greco, Rv. 285016 – 01).Ed invero, l’ordinanza impugnata, pronunciata in data 20 gennaio 2026, èstata notificata al condannato ed al suo difensore rispettivamente il 23 ed il 24gennaio 2026.

Pertanto, il termine per proporre impugnazione scadeva il 9febbraio (considerato che il giorno 8 cadeva di domenica).Il ricorso per cassazione, depositato via pec in data 12 febbraio 2026, comeAi sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la proposizionedell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc. pen. è causa di inammissibilità del ricorso.3.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamentodelle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritienecongruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso percassazione, avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] data 20 gennaio 2026.2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senzal'osservanza del termine di quindici giorni previsto dal combinato disposti degliartt. comma 6 degli artt.. 678, comma 1, 666, comma 6 e 585, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 31908 del 11/04/2023,Greco, Rv. 285016 – 01).Ed invero, l’ordinanza impugnata, pronunciata in data 20 gennaio 2026, èstata notificata al condannato ed al suo difensore rispettivamente il 23 ed il 24gennaio 2026. Pertanto, il termine per proporre impugnazione scadeva il 9febbraio (considerato che il giorno 8 cadeva di domenica).Il ricorso per cassazione, depositato via pec in data 12 febbraio 2026, comeAi sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la proposizionedell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc. pen. è causa di inammissibilità del ricorso.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamentodelle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritienecongruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25038/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris