CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39283/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con memoria il difensore avv. A. Minghelli insisteva per l'accoglimento del ricorso allegando sentenza di assoluzione del Roccia per i fatti alla base della misura contestata che veniva revocata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, confermava la sussistenza di un grave quadro indiziario e cautelare a carico del Roccia per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 del D.p.r. 309\90, applicando la misura degli arresti domiciliari in sostituzione di quella della custodia in carcere. . 2 Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava il ricorso alla motivazione per relationem e la mancata valutazione delle allegazioni difensive. Segnatamente si rilevava che (a) che la frequentazione del luogo dello spaccio era giustificato da una relazione sentimentale; (b) che i fotogrammi non erano eloquenti in quanto indicavano la mera presenza del ricorrente che, comunque era un assuntore di stupefacenti; (c) che le intercettazioni non riguardano il ricorrente ed evidenziano la carenza di contatti tra lo stesso e gli altri componenti del sodalizio; (d) che non emerge alcuna spedizione punitiva; (e) l'intercettazione di cui al progr. 11610 indicherebbe l'estraneità del Roccia ai fatti di spaccio; (f) l'intercettazione di cui al progressivo 3934 non fa alcun riferimento al ricorrente; (g) non erano stati presi in considerazioni gli argomenti con i quali si giustificava la presenza del Roccia che emerge dalla telefonata registrata al progr. n. 3955 anche alla luce delle altre intercettazioni. 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per lo spaccio decritto al capo 15) contestato in seguito al riconoscimento dello Scarpone: la motivazione sdarebbe carente e non si confronterebbe con le allegazioni difensive 2.3. vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari che sarebbero state riconosciute con motivazione illogica 3. Il difensore con memoria allegava la sentenza emessa dal Gup di Roma con la quale il Roccia veniva assolto dai reati per i quali gli era stata applicata la misura contestata, che veniva revocata contestualmente alla assoluzione. Nella memoria non si indicavano le ragioni a sostegno dell'eventuale - persistente - interesse alla definizione nel merito dell'incidente cautelare. In materia si ribadisce che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen.. (Sez. 6 - , Sentenza n. 48583 del 15/10/2019 Cc. (dep. 28/11/2019) Rv. 277567 - 01) Assente ogni indicazione sul persistente interesse alla definizione dell'incidente cautelare il collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse correlata alla revoca della misura. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificat