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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23406/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25005-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i dall’ a vv ocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in PALMI, alla [OSCURATO:PERSONA], N. 33; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA],alla VIA D. TRIPEP I, N. 64 ; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 244/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 2 -

1. Con rogito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] i fratelli Riccardo, Giovanna ed [OSCURATO:PERSONA] acquistavano da [OSCURATO:PERSONA] un fondo rustico, quale porzione di un fondo ulivetato di maggiore estensione sito in agro di Taurianova, appartene nte tutto allo stesso venditore, sulla base di un frazionamento effettuato dal Geom.

Barreca nel 1948.

L’atto traslativo della proprietà era stato stipulato dalle parti in adempimento di un contratto prelimina re concluso tra le stesse il 05.10.1988: in esso, il terreno di cui è causa veniva già individuato secondo il «frazionamento Barreca», e conteneva in allegato uno schizzo planimetrico riportante la situazione di fatto del bene promesso in vendita, al netto di un precedente esproprio della Provincia e con l’indicazione dei limiti fisici esistenti.

Nelle more tra la conclusione del contratto preliminare e il rogito, in data 11.01.1989, [OSCURATO:PERSONA] depositava all’UTE un ulteriore atto di frazionamento effettuato dal Geom.

Lazzaro(«frazionamento Lazzaro» ).

1.1. In data 13.11.1989 lo stesso Spinelli vendeva altra porzione dell’estensione residua del fondo ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]; con attonotarile del 13.1 2 .1990 lo stesso venditore trasferiva ai coniugi Romeo anche la particella 386, confinante con il fondo dei ricorrenti, individuata secondo il «frazionamento Lazzaro».

1.2. Nel 2002, i fratelli Rossetti costruivano un muro divisorio arretrato rispetto alla delimitazione preesistente e realizzavano un fabbricato rustico con scala esterna di congiunzione tra piano terra e sottotetto arretrato.

1.3. I n corso di realizzazione delle opere edili , insorgeva controversia con i proprietari confinanti, coniugi Romeo, i quali promuovevano una causa civile innanzi al Tribunale di Palmi sul presupposto della non corretta apposizione della linea di confine rispetto alle risultanze documentali dei propri atti di acquistoe, quindi, Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 3 - dell’assoluta incertezza oggettiva e soggettiva del confine tra i fondi, chiedendo al giudice il regolamento dei confini, il rilascio dellaporzione di terreno occupata dai Rossetti, la demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali.

I convenuti contestavano integralmente l’azione avversaria e , con domanda riconvenzionale , chiedevano il risarcimento dei danni patitiper €261.000,00.

1.4. Con sentenza n. 565/2015 del 29.07.2015il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda attorea ponendo a base del proprio convincimento l’individuazione dei confini dei terreni di cui è causa secondo le risultanze istruttorie provenienti dalla C.T.U., la quale a sua volta aveva ricostruito i confini tra le proprietà basandosi sul più recente «frazionamento Lazzaro».

Pertanto, il g iudice di prime cure condannava i convenuti: alla restituzione agli attori dell’area (180,20 mq) illegittimamente inglobata nel proprio fondo, libera da ogni manufatto ed opera ivi esistente; all’arretramento del fabbricato a due piani fuori terra, poiché realizzato in violazione della distanza legale di 5,00 mt dal confine.

Rigettava ogni altra doman da attorea e riconvenzionale, compensava le spese delle due C.T.U. espletate e le spese di lite per 1/4, poneva a carico dei convenuti la restante quota per complessivi €16.107,44, di cui €67,185 per spese vive, ed €16.040,25 per competenze.

1.5. Avverso la sentenza del Tribunale di Palmi proponevano appello i fratelli Rossetti, chiedendo – previa richiesta inibitoria – la rinnovazione della C.T.U. e l’accoglimento di tutti i petita promossi in primo grado.

Lamentavano, altresì, il sovradimensionamento della liquidazione delle spese, essendo il valore della controversia limitato ad €1.722,00.

2. R innovata l’istruttoria limitatamente alla C.T.U., la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 244/2020 qui impugnata Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - rigettava il gravame, condannando in solido gli appellantialla rifusione delle spese processuali del giudizio corrente (liquidate in complessivi €10.942,25).A sostegno della sua decisione, rilevava la Corte: - f acendo proprie le risultanze della seconda C.T.U., ai fini dell’individuazione dell’esatto confine tra le proprietà sarebbe stata imprescindibile l’integrazione dei dati enunciati nei due rogiti di compravendita dei fratelli Rossetti e dei coniugi Romeo c on la documentazione catastale.

Dal raffronto tra i due attisarebbe emerso che nel rogito dei Rossetti si fa ceva riferimento unicamente ai dati catastali (nonché ad altro rogito divisionale del 19.01.1987); nel rogito dei coniugi Romeo - Crucitta, invece, veniva richiamato il «frazionamento Lazzaro».

T ale pi ù recent e frazionamento , essendo stato inserito nel catasto dallo stesso Spinelli, doveva considerarsi come da questi «validato» e quindi ben più attendibile, posto che il venditore non poteva non conoscere l’effettiva giacitura dei confini dei lotti che stava cedendo; - d alle rilevazioni della C.T.U. no n era stata rinvenuta traccia della recinzione di fatto (apaletti in legno e ferro) asseritamente posta in origine a delimitazione dei fondi.

La presenza di paletti in ferro infissi nel terreno non si escludeva che fosse imputabile alla necessità di posa di carpenteria per le edificazioni avvenute; - pertanto, sulla base delle accurate rilevazioni effettuate con strumentazione e metodica di precisione dalla C.T.U., doveva ritenersi provato lo sconfinamento operato dai manufatti voluti dai fratelli Rossetti in danno dei coniugi Romeo, Crucitta, non avendo essi rispettato l’allineamento di cui al frazionamento Lazzaro, avendo perciò occupato una porzione di 190,00 mqdi proprietà dei confinanti; -quanto al sovradimensionamento delle spese di lite, a i fi ni d ella quantificazione delle spese di giudizio, affermava la Corte che si Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - sarebbero dovuti sommare i valori della lite derivanti dalla domanda proposta in prime cure dai coniugi Romeo-Crucitta con quelli della domanda riconvenzionale: viene, pertanto, confermata la valutazione espressa dal giudice di prime cure.

3. Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi.

Si difendevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso, illustrato da memoria pervenuta in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3)cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 950, 948, 2697 cod. civ.

I ricorrenti lamentano la falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla qualificazione giuridica della domanda proposta e censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ricondotto la fattispecie concreta ad una norma non pertinente, l’art. 950 cod. civ. (azione di regolamento di confin i), anziché applicare la disposizione prevista all’art. 948 (azione di rivendica): azione preposta all’ottenimento del rilascio di una porzione di bene immobile sulla base dell’affermazione del diritto di proprietà vantato dai coniugi Romeo.

Di conseguenza, gli attori erano soggetti all’onere probatorio proprio dell’azione di rivendicazione e non a quello di cui all’art. 950 cod. civ.

1.1. Il motivo è infondato.

La qualificazione della domanda e l’attribuzione del nomeniuris rientra no nei poteri - doveri del g iudice di merito, in virtù delprincipio iura novit curia , consacrato nell’art. 113 cod. proc. civ., fatti salvi gli effetti dell’acquiescenzanonché il divieto –sanzionato come ultrapetizione - di sostituire l'azione proposta con Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. 3 civ., 15.05.2001, n. 6712; conf. direcente: Cass. 2 civ. 6.07.2022, n. 25935; Cass. Sez. 3, n. 13602 del 2019).

Nel caso di specie, il giudice di seconde cure ha rispettato il titolo introdotto dagli originari attori in primo grado, ossia la lamentata totale incertezza oggettiva e soggettiva del confine tra i fondi limitrofi in violazione del diritto assoluto vantato sul terreno di loro proprietà; coerentemente occupandosi, poi,del medesimo tema di indagine, ossia l’accertamento dell’eventuale occupazione abusiva da parte degli odierni ricorrenti.

Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto (con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta).

Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 6 –5, n. 30684 del 21/12/2017).

1.2. Del resto, la scelta effettuata dai giudici di merito di qualificare l’azione come di regolamento di confini rispetta, nel caso di specie , quanto più volte espresso da questa Corte, e cioè che « tale ultima azione, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, presuppone che detta incertezza, Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 7 - oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.

Diversamente, l'azione di rivendica della proprietà ha ad oggetto i rispettivi titoli di acquisto di essa, sicché, come tale va qualificata l'azione finalizzata alla soluzione di un conflitto tra titoli relativi allo stesso bene, se in ciascuno di essi quest'ultimo è stato attribuito ad un diverso soggetto». (Cass.2 civ., 22.08.2018, n. 20958; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28349 del 22.12.2011).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) ed omesso esame circa un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.) in relazione all’applicazione dell’art. 950 cod. civ. – Infondatezza ed erroneità della domanda attorea .

Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata è censurabile sotto i seguenti specifici profili: A) inesistenza dei presupposti dell’actio finium regundorum, stante la documentata esistenza di un confine di fatto.

Il giudice di seconde cure avrebbe errato nel non valorizzare l’oggettiva circostanza dell’esistenza di un confine fisico (la presenza di paletti di ferro infissi nel terreno), facendo affidamento,invece, sulle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e al tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione del solo lotto trasferito ai coniugi Romeo - Crucitta .

La Corte avre bbe omesso la disamina complessiva delle diverse proprietà e dei diversi titoli, astenendosi dall’analisi della volontà negoziale espressa dalle parti nei rispettivi titoli di acquisto, che dovrebbero essere prevalenti rispetto al frazionamento in atti.

B) Omessa valutazione degli atti negoziali sottoscritti dalle parti ed errata applicazione dell’atto di frazionamento allegato al titolo di acquisto dei Romeo.

Il giudice di seconde cure ha Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 8 - identificato il confine tra i due fondi esclusivamente sulla scorta del frazionamento allegato ad uno solo degli atti di compravendita (compravendita Spinelli/coniugi Romeo-Crucitta), senza controllare l’esatta corrispondenza dei dati desumibili dagli atti dei proprietari frontisti, astenendosi dall’analisi della volontà negoziale espressa dalle parti nei rispettivi titoli di acquisto.

In altri termini, si è proceduto alla determinazione del confine esistente tra i fondi esclusivamente sulla scorta del titolo di acquisto dei coniugi Romeo e del frazionamento allegato, ma nella totale assenza di qualsiasi verifica di corrispondenza dei rispettivi titoli e, pertanto, dei rispettivi fondi.

Inoltre, andrebbe attribuita peculiare rilevanza al confine indicato nel titolo d’acquisto più risalente (rogito Rossetti), quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di demarcazione corrente tra le due proprietà.

C) Assoluta inaffidabilità delle risultanze catastali e inopponibilità dei frazionamenti prodotti; né nei giudizi di merito è stata effettuata alcuna valutazione con riguardo alla corrispondenza del frazionamento Barreca con la verifica in situe con la complessiva superficie di proprietà.

2.1. Il motivo non merita accoglimento, in nessuna delle censure sollevate.

2.2. Quanto all’asserita inesistenza dei presupposti dell’actio finium regundorum, il g iudice di seconde cure, facendo proprie le risultanze probatorie della C.T.U. rinnovata nel giudizio d’appello, ha accertato – al contrario di quanto affermato dai ricorrenti - l’inesistenza di tracce della recinzione a paletti di legno, asseritamente posta in origine tra i due fondi; del resto, la presenza di ferri infissi nel terreno poteva plausibilmente derivare dalle necessità di posa di carpenteria per le edificazioni avvenute.

Non riscontrandosi nessun vizio logico-giuridico in tale deduzione, è utile rammentareai ricorrenti che l’apprezzamento Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 9 - della prova assunta e posta a base della decisione di merito non è consentito in sede di legittimità. (Cass. Sez.

U., n. 24148 del 25 ottobre 2013; conf. di recente: Cass. 2 civ., 04.08.2022, n. 24171; Cass. 2 civ., 17.06.2022, n. 19717).

2.3. Quanto all’asserita omessa valutazione dei titoli negoziali sottoscritti dalle parti: in disparte l’inammissibilità della doglianza, stante il limite della «doppia conforme», e della mancata indicazione di quale sia il fatto decisivo omesso.

Secondo i principi fissati da Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, quindi, l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare: 1) il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso; 2) il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il «come e il quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua «decisività».

Ciò fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 10 - un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, n. 11863 del 15/05/2018)

2.3.1. Tanto premesso, è pacifico che in tema di azione di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito sia costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà; solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. n. 21686/2006; Cass. n. 23720/2007; Cass. n. 10501/2013).

Si deve, altresì , precisare che il ricorso al sistema di accertamento sussidiario configurato dalle mappe catastali è consentitoanche nel caso in cui queste , per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino -secondo l'accertamento incensurabile del giudice di merito - comunque inidonee alla determinazione certa del confine (Cass., 10997/1993; 3101/2005).

Pertanto, quando né i titoli di acquisto né altri mezzi di prova (comprese le prove testimoniali: Cass. 8212/1990, 34825/2021) riescano a fornire al giudice certezza sulla delimitazione tra i due fondi, ben può il giudice impiegare le risultanze delle mappe catastali nell'accertamento - basato nel caso de quo anche sulle risultanze emergenti delle indagini peritali svolte nel giudizio di primo grado - della conformità tra il confine sussistente in loco e il confine risultante dal frazionamento iscritto in catasto (Cass. sez.

II, 04/08/2022, n. 24171).

2.4. Quanto all’inopponibilità dei frazionamenti prodotti, la censura è priva di pregio.

Stabilito che non vi sia affatto certezza della documentata esistenza di confini di fatto, a norma dell’art. 950 cod. civ. sono ammesse tutte le prove ; quando il confine tra due fondi è Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 11 - incerto, ciascuno dei proprietari ne può chiedere l'accertamento giudiziale.

Per giurisprudenza consolidata, le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, sia in relazione alla pronuncia giudiziale, trattandosi peraltro di diritti autodeterminati, sia in relazione all'onere della prova, che non si basa sul principio actore non probante reus absolvitur (Cass. Sez. 2, 18/07/2013, n.17644).

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita (o di divisione), quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà ( Cass. Sez. 2, 23.06.2020, n. 12322); Cass. Sez. 2, 24/08/1994, n. 7498; Cass . n. 8327/1997).

Nel caso di specie, tuttavia, i frazi onamenti sono stati considerati entrambi inattendibili, so s tanzialmente per ragioni analoghe, ma entrambi sono inseriti nelle mappe catastali (art. 950 comma 3).

Se ne deve dedurre che non vi sia nessuna validazione privilegiata:infatti, il giudice di seconde cure ha proceduto alla rilettura attenta dei due rogiti (p. 8 sentenza, lett. c), dando altresì specifica rilevanza alle mappe catastali(pp. 8-9 sentenza , lett. e) .

2.5. In sintesi:quando né i titoli di acquisto né altri mezzi di prova riescano a fornire al giudice certezza sulla delimitazione tra i due fondi, come nel caso di specie, in cui il giudice di appello non ha ritenuto provato il confine asserito naturale dai convenuti poi appellanti (ossia la presenza della recinzione mediante paletti in legno e in ferro), ben può lo stesso impiegare le risultanze delle mappe catastali nell'accertamento - basato nel caso de quo anche sulle risultanze emergenti delle indagini peritali svolte nel giudizio di primo e secondo Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 12 - grado - della conformità tra il confine sussistente in loco e il confine risultante dai frazionamenti iscritto in catasto.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 ) cod. proc. civ.), relativamente al profilo della mancata ammissione della prova testimoniale articolatadai Rossetti.

Lamentano i ricorrenti la violazione del diritto di difesa, in relazione agli artt. 360, 176,177, 112, 113, 184 cod. proc. civ., rispetto all’omessa pronuncia della Corte d’Appello sull’istanza di ammissione delle prove testimoniali (tra questi, il dante causadei fratelli Rossetti), che dovevano riferire in merito all’effettivo posizionamento dei paletti edel muro di recinz ione.

3.1. Il motivo è inammissibile, posto che la valutazione del materiale probatorio –destinata a risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice –è espressione della discrezionalità del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità (con la conseguenza che non è denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito, a seguito della definitiva riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ.),restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio (da ultimo: Cass. n. 9507 del 06.04.2023).

A questo giudice è consentito solo controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Orbene, la pronuncia Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 13 - impugnata supera detto controllo, poiché – per le ragioni meglio espostesupra ai punti 2.2.-2.4. – la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto espressi da questa Corte in tema di regolamento di confini; né l’analisi e le argomentazioni espresse in sentenza possono essere censurate sotto un profilo logico formale.

3.2. In definitiva, la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).

4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) in relazione alla mancata applicazione dell’art. 2058, cod. civ.

Nel caso di specie, l’esecuzione in forma specifica risulterebbe eccessivamente onerosa: la stessa C.T.U. del giudizio d’Appello ha escluso la demolizione parziale del fabbricato a rustico costruito in violazione delle distanze legali, atteso che questa comprometterebbe tutta la struttura del fabbricato, ritenendo che solo la sua demolizione totale resti l’unica modalità materiale possibile tecnicamente ai fini del ripristino del diritto dominicale dei Romeo violato dalla costruzione abusiva, sebbene assai dispendiosa per gli occupanti.

Ritengono, pertanto, i ricorrenti che sussista un dovere del g iudice di valutare un effettivo bilanciamento delle posizioni delle parti, in applicazione dell’art. 2058 cod. civ., benché ciò comporti il superamento della consueta impostazione della giurisprudenza che esclude l’applicabilità di detta disposizione alla tutela dei diritti reali, atteso il loro carattere assoluto.

Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 14 -

4.1. Il motivo non può essere accolto.

La scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato danneggiato(Cass. 1 civ., 06.06.2022, n. 18168;Cass. n. 144 del 2020, n. 6301 del 2014).

Va ribadito, pertanto, quanto già da tempo ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità (alla quale il Collegio intende dare continuità),secondo cui la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilitàdell'art. 2058 cod. civ. nel caso di azioni volte, appunto, a far valere uno di talidiritti, atteso il carattere a ssoluto degli stessi (Cass. Sez.

U, n. 10499/2016; Cass., Sez.

U, 10 .05. 1995, n. 5113; Cass., 29.10.1997, n. 10694; Cass., 01.10.2003, n. 11744; Cass., 16.01.2007, n. 866), salvo che sia la stessa parte danneggiata a chiedere la condanna per equivalente.

Né può farsi ricorso all’art. 2933 cod. civ.: questo giudice del diritto spiega che l'art. 2933, comma 2, cod. civ., limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione (della cosa) che sia di pregiudizio all'economia nazionale.

Espressione che va riferita alle sole fonti di produzione o distribuzione della ricchezza dell'intero Paese, non agli interessi privati ed individuali (cfr. Cass .

S ez.

U , n. 10499/2016; Cass 2 civ., 06.05.2019, n. 1171; Cass. 31.10.2017, n. 25890; Cass. 25.5.2012, n. 8358; Cass. 10.2.1987, n. 1434, ove si specifica che l'art. 2933 cod. civ. si riferisce alle cose insostituibili di eccezionale importanza attinenti alle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza).

5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), specificamente in relazione al profilo riguardante le spese.

I ricorrenti lamentano l’illogica motivazione e violazione delle disposizioni di legge di cui all’art.10 cod. proc. civ. e D.M. n. 55/2014, evidenziandone due Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 15 - diversi profili.

A) La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dai fratelli Rossetti non doveva rientrare nel computo complessivo per la determinazione delle spese di lite, come stabilito dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la regola del cumulo riguarda solo le diverse domande (di valore determinabile ed indeterminabile) proposte contro la stessa parte.

B) Il valore della causa doveva ritenersi indeterminabile, trattandosi di domanda di natura reale e non personale.

La Corte d’Appello ha, invece, sommato i valori della lite (e non della complessità indeterminabile) derivanti dalla domanda dei Romeo - Crucitta con quelli della domanda riconvenzionale, e ha così ritenuto corretta la liquidazione effettuata dal g iudice di prime cure.

Applicando, invece, il valore indeterminabile – complessità bassa (considerato il valore del terreno oggetto di causa e l’attività istruttoria espletata) si sarebbe ottenuto un totale di €5.440,50, a fronte dell’importo di €16.040,25 liquidato nella sentenza di primo grado, che sarebbe potuta aumentare ad € 7.575,75 ove si fosse voluta ritenere media la complessità.

5.1. Il motivo è fondato.

In tema di liquidazione del compenso per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma se di valore eccedente a quest'ultima può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto Ric. 2020 n. 25005 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 16 - per le cause di valore indeterminabile (v.

Cass. Sez.2, n. 31330/2021; Cass. 14691/2015).

5.2. La pronuncia impugnata merita, pertanto, di essere cassatain parte qua, e la causa rinviata alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, affinché liquidi le spese di lite alla luce delprincipio sopra riportato.

6. In definitiva, il Collegio –in accoglimento del quinto motivo di ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25005-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i dall’ a vv ocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in PALMI, alla [OSCURATO:PERSONA], N. 33; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA],alla VIA D. TRIPEP I, N. 64 ; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 244/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 2 - 1. Con rogito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] i fratelli Riccardo, Giovanna ed [OSCURATO:PERSONA] acquistavano da [OSCURATO:PERSONA] un fondo rustico, quale porzione di un fondo ulivetato di maggiore estensione sito in agro di Taurianova, appartene nte tutto allo stesso venditore, sulla base di un frazionamento effettuato dal Geom. Barreca nel 1948. L’atto traslativo della proprietà era stato stipulato dalle parti in adempimento di un contratto prelimina re concluso tra le stesse il 05.10.1988: in esso, il terreno di cui è causa veniva già individuato secondo il «frazionamento Barreca», e conteneva in allegato uno schizzo planimetrico riportante la situazione di fatto del bene promesso in vendita, al netto di un precedente esproprio della Provincia e con l’indicazione dei limiti fisici esistenti. Nelle more tra la conclusione del contratto preliminare e il rogito, in data 11.01.1989, [OSCURATO:PERSONA] depositava all’UTE un ulteriore atto di frazionamento effettuato dal Geom. Lazzaro(«frazionamento Lazzaro» ). 1.1. In data 13.11.1989 lo stesso Spinelli vendeva altra porzione dell’estensione residua del fondo ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]; con attonotarile del 13.1 2 .1990 lo stesso venditore trasferiva ai coniugi Romeo anche la particella 386, confinante con il fondo dei ricorrenti, individuata secondo il «frazionamento Lazzaro». 1.2. Nel 2002, i fratelli Rossetti costruivano un muro divisorio arretrato rispetto alla delimitazione preesistente e realizzavano un fabbricato rustico con scala esterna di congiunzione tra piano terra e sottotetto arretrato. 1.3. I n corso di realizzazione delle opere edili , insorgeva controversia con i proprietari confinanti, coniugi Romeo, i quali promuovevano una causa civile innanzi al Tribunale di Palmi sul presupposto della non corretta apposizione della linea di confine rispetto alle risultanze documentali dei propri atti di acquistoe, quindi, Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 3 - dell’assoluta incertezza oggettiva e soggettiva del confine tra i fondi, chiedendo al giudice il regolamento dei confini, il rilascio dellaporzione di terreno occupata dai Rossetti, la demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali. I convenuti contestavano integralmente l’azione avversaria e , con domanda riconvenzionale , chiedevano il risarcimento dei danni patitiper €261.000,00. 1.4. Con sentenza n. 565/2015 del 29.07.2015il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda attorea ponendo a base del proprio convincimento l’individuazione dei confini dei terreni di cui è causa secondo le risultanze istruttorie provenienti dalla C.T.U., la quale a sua volta aveva ricostruito i confini tra le proprietà basandosi sul più recente «frazionamento Lazzaro». Pertanto, il g iudice di prime cure condannava i convenuti: alla restituzione agli attori dell’area (180,20 mq) illegittimamente inglobata nel proprio fondo, libera da ogni manufatto ed opera ivi esistente; all’arretramento del fabbricato a due piani fuori terra, poiché realizzato in violazione della distanza legale di 5,00 mt dal confine. Rigettava ogni altra doman da attorea e riconvenzionale, compensava le spese delle due C.T.U. espletate e le spese di lite per 1/4, poneva a carico dei convenuti la restante quota per complessivi €16.107,44, di cui €67,185 per spese vive, ed €16.040,25 per competenze. 1.5. Avverso la sentenza del Tribunale di Palmi proponevano appello i fratelli Rossetti, chiedendo – previa richiesta inibitoria – la rinnovazione della C.T.U. e l’accoglimento di tutti i petita promossi in primo grado. Lamentavano, altresì, il sovradimensionamento della liquidazione delle spese, essendo il valore della controversia limitato ad €1.722,00. 2. R innovata l’istruttoria limitatamente alla C.T.U., la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 244/2020 qui impugnata Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - rigettava il gravame, condannando in solido gli appellantialla rifusione delle spese processuali del giudizio corrente (liquidate in complessivi €10.942,25).A sostegno della sua decisione, rilevava la Corte: - f acendo proprie le risultanze della seconda C.T.U., ai fini dell’individuazione dell’esatto confine tra le proprietà sarebbe stata imprescindibile l’integrazione dei dati enunciati nei due rogiti di compravendita dei fratelli Rossetti e dei coniugi Romeo c on la documentazione catastale. Dal raffronto tra i due attisarebbe emerso che nel rogito dei Rossetti si fa ceva riferimento unicamente ai dati catastali (nonché ad altro rogito divisionale del 19.01.1987); nel rogito dei coniugi Romeo - Crucitta, invece, veniva richiamato il «frazionamento Lazzaro». T ale pi ù recent e frazionamento , essendo stato inserito nel catasto dallo stesso Spinelli, doveva considerarsi come da questi «validato» e quindi ben più attendibile, posto che il venditore non poteva non conoscere l’effettiva giacitura dei confini dei lotti che stava cedendo; - d alle rilevazioni della C.T.U. no n era stata rinvenuta traccia della recinzione di fatto (apaletti in legno e ferro) asseritamente posta in origine a delimitazione dei fondi. La presenza di paletti in ferro infissi nel terreno non si escludeva che fosse imputabile alla necessità di posa di carpenteria per le edificazioni avvenute; - pertanto, sulla base delle accurate rilevazioni effettuate con strumentazione e metodica di precisione dalla C.T.U., doveva ritenersi provato lo sconfinamento operato dai manufatti voluti dai fratelli Rossetti in danno dei coniugi Romeo, Crucitta, non avendo essi rispettato l’allineamento di cui al frazionamento Lazzaro, avendo perciò occupato una porzione di 190,00 mqdi proprietà dei confinanti; -quanto al sovradimensionamento delle spese di lite, a i fi ni d ella quantificazione delle spese di giudizio, affermava la Corte che si Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - sarebbero dovuti sommare i valori della lite derivanti dalla domanda proposta in prime cure dai coniugi Romeo-Crucitta con quelli della domanda riconvenzionale: viene, pertanto, confermata la valutazione espressa dal giudice di prime cure. 3. Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi. Si difendevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso, illustrato da memoria pervenuta in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3)cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 950, 948, 2697 cod. civ. I ricorrenti lamentano la falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla qualificazione giuridica della domanda proposta e censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ricondotto la fattispecie concreta ad una norma non pertinente, l’art. 950 cod. civ. (azione di regolamento di confin i), anziché applicare la disposizione prevista all’art. 948 (azione di rivendica): azione preposta all’ottenimento del rilascio di una porzione di bene immobile sulla base dell’affermazione del diritto di proprietà vantato dai coniugi Romeo. Di conseguenza, gli attori erano soggetti all’onere probatorio proprio dell’azione di rivendicazione e non a quello di cui all’art. 950 cod. civ. 1.1. Il motivo è infondato. La qualificazione della domanda e l’attribuzione del nomeniuris rientra no nei poteri - doveri del g iudice di merito, in virtù delprincipio iura novit curia , consacrato nell’art. 113 cod. proc. civ., fatti salvi gli effetti dell’acquiescenzanonché il divieto –sanzionato come ultrapetizione - di sostituire l'azione proposta con Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. 3 civ., 15.05.2001, n. 6712; conf. direcente: Cass. 2 civ. 6.07.2022, n. 25935; Cass. Sez. 3, n. 13602 del 2019). Nel caso di specie, il giudice di seconde cure ha rispettato il titolo introdotto dagli originari attori in primo grado, ossia la lamentata totale incertezza oggettiva e soggettiva del confine tra i fondi limitrofi in violazione del diritto assoluto vantato sul terreno di loro proprietà; coerentemente occupandosi, poi,del medesimo tema di indagine, ossia l’accertamento dell’eventuale occupazione abusiva da parte degli odierni ricorrenti. Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto (con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta). Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 6 –5, n. 30684 del 21/12/2017). 1.2. Del resto, la scelta effettuata dai giudici di merito di qualificare l’azione come di regolamento di confini rispetta, nel caso di specie , quanto più volte espresso da questa Corte, e cioè che « tale ultima azione, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, presuppone che detta incertezza, Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 7 - oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà. Diversamente, l'azione di rivendica della proprietà ha ad oggetto i rispettivi titoli di acquisto di essa, sicché, come tale va qualificata l'azione finalizzata alla soluzione di un conflitto tra titoli relativi allo stesso bene, se in ciascuno di essi quest'ultimo è stato attribuito ad un diverso soggetto». (Cass.2 civ., 22.08.2018, n. 20958; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28349 del 22.12.2011). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) ed omesso esame circa un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.) in relazione all’applicazione dell’art. 950 cod. civ. – Infondatezza ed erroneità della domanda attorea . Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata è censurabile sotto i seguenti specifici profili: A) inesistenza dei presupposti dell’actio finium regundorum, stante la documentata esistenza di un confine di fatto. Il giudice di seconde cure avrebbe errato nel non valorizzare l’oggettiva circostanza dell’esistenza di un confine fisico (la presenza di paletti di ferro infissi nel terreno), facendo affidamento,invece, sulle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e al tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione del solo lotto trasferito ai coniugi Romeo - Crucitta . La Corte avre bbe omesso la disamina complessiva delle diverse proprietà e dei diversi titoli, astenendosi dall’analisi della volontà negoziale espressa dalle parti nei rispettivi titoli di acquisto, che dovrebbero essere prevalenti rispetto al frazionamento in atti. B) Omessa valutazione degli atti negoziali sottoscritti dalle parti ed errata applicazione dell’atto di frazionamento allegato al titolo di acquisto dei Romeo. Il giudice di seconde cure ha Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 8 - identificato il confine tra i due fondi esclusivamente sulla scorta del frazionamento allegato ad uno solo degli atti di compravendita (compravendita Spinelli/coniugi Romeo-Crucitta), senza controllare l’esatta corrispondenza dei dati desumibili dagli atti dei proprietari frontisti, astenendosi dall’analisi della volontà negoziale espressa dalle parti nei rispettivi titoli di acquisto. In altri termini, si è proceduto alla determinazione del confine esistente tra i fondi esclusivamente sulla scorta del titolo di acquisto dei coniugi Romeo e del frazionamento allegato, ma nella totale assenza di qualsiasi verifica di corrispondenza dei rispettivi titoli e, pertanto, dei rispettivi fondi. Inoltre, andrebbe attribuita peculiare rilevanza al confine indicato nel titolo d’acquisto più risalente (rogito Rossetti), quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di demarcazione corrente tra le due proprietà. C) Assoluta inaffidabilità delle risultanze catastali e inopponibilità dei frazionamenti prodotti; né nei giudizi di merito è stata effettuata alcuna valutazione con riguardo alla corrispondenza del frazionamento Barreca con la verifica in situe con la complessiva superficie di proprietà. 2.1. Il motivo non merita accoglimento, in nessuna delle censure sollevate. 2.2. Quanto all’asserita inesistenza dei presupposti dell’actio finium regundorum, il g iudice di seconde cure, facendo proprie le risultanze probatorie della C.T.U. rinnovata nel giudizio d’appello, ha accertato – al contrario di quanto affermato dai ricorrenti - l’inesistenza di tracce della recinzione a paletti di legno, asseritamente posta in origine tra i due fondi; del resto, la presenza di ferri infissi nel terreno poteva plausibilmente derivare dalle necessità di posa di carpenteria per le edificazioni avvenute. Non riscontrandosi nessun vizio logico-giuridico in tale deduzione, è utile rammentareai ricorrenti che l’apprezzamento Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 9 - della prova assunta e posta a base della decisione di merito non è consentito in sede di legittimità. (Cass. Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013; conf. di recente: Cass. 2 civ., 04.08.2022, n. 24171; Cass. 2 civ., 17.06.2022, n. 19717). 2.3. Quanto all’asserita omessa valutazione dei titoli negoziali sottoscritti dalle parti: in disparte l’inammissibilità della doglianza, stante il limite della «doppia conforme», e della mancata indicazione di quale sia il fatto decisivo omesso. Secondo i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, quindi, l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare: 1) il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso; 2) il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il «come e il quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua «decisività». Ciò fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 10 - un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, n. 11863 del 15/05/2018) 2.3.1. Tanto premesso, è pacifico che in tema di azione di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito sia costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà; solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. n. 21686/2006; Cass. n. 23720/2007; Cass. n. 10501/2013). Si deve, altresì , precisare che il ricorso al sistema di accertamento sussidiario configurato dalle mappe catastali è consentitoanche nel caso in cui queste , per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino -secondo l'accertamento incensurabile del giudice di merito - comunque inidonee alla determinazione certa del confine (Cass., 10997/1993; 3101/2005). Pertanto, quando né i titoli di acquisto né altri mezzi di prova (comprese le prove testimoniali: Cass. 8212/1990, 34825/2021) riescano a fornire al giudice certezza sulla delimitazione tra i due fondi, ben può il giudice impiegare le risultanze delle mappe catastali nell'accertamento - basato nel caso de quo anche sulle risultanze emergenti delle indagini peritali svolte nel giudizio di primo grado - della conformità tra il confine sussistente in loco e il confine risultante dal frazionamento iscritto in catasto (Cass. sez. II, 04/08/2022, n. 24171). 2.4. Quanto all’inopponibilità dei frazionamenti prodotti, la censura è priva di pregio. Stabilito che non vi sia affatto certezza della documentata esistenza di confini di fatto, a norma dell’art. 950 cod. civ. sono ammesse tutte le prove ; quando il confine tra due fondi è Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 11 - incerto, ciascuno dei proprietari ne può chiedere l'accertamento giudiziale. Per giurisprudenza consolidata, le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, sia in relazione alla pronuncia giudiziale, trattandosi peraltro di diritti autodeterminati, sia in relazione all'onere della prova, che non si basa sul principio actore non probante reus absolvitur (Cass. Sez. 2, 18/07/2013, n.17644). Questa Corte ha già avuto modo di precisare che qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita (o di divisione), quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà ( Cass. Sez. 2, 23.06.2020, n. 12322); Cass. Sez. 2, 24/08/1994, n. 7498; Cass . n. 8327/1997). Nel caso di specie, tuttavia, i frazi onamenti sono stati considerati entrambi inattendibili, so s tanzialmente per ragioni analoghe, ma entrambi sono inseriti nelle mappe catastali (art. 950 comma 3). Se ne deve dedurre che non vi sia nessuna validazione privilegiata:infatti, il giudice di seconde cure ha proceduto alla rilettura attenta dei due rogiti (p. 8 sentenza, lett. c), dando altresì specifica rilevanza alle mappe catastali(pp. 8-9 sentenza , lett. e) . 2.5. In sintesi:quando né i titoli di acquisto né altri mezzi di prova riescano a fornire al giudice certezza sulla delimitazione tra i due fondi, come nel caso di specie, in cui il giudice di appello non ha ritenuto provato il confine asserito naturale dai convenuti poi appellanti (ossia la presenza della recinzione mediante paletti in legno e in ferro), ben può lo stesso impiegare le risultanze delle mappe catastali nell'accertamento - basato nel caso de quo anche sulle risultanze emergenti delle indagini peritali svolte nel giudizio di primo e secondo Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 12 - grado - della conformità tra il confine sussistente in loco e il confine risultante dai frazionamenti iscritto in catasto. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 ) cod. proc. civ.), relativamente al profilo della mancata ammissione della prova testimoniale articolatadai Rossetti. Lamentano i ricorrenti la violazione del diritto di difesa, in relazione agli artt. 360, 176,177, 112, 113, 184 cod. proc. civ., rispetto all’omessa pronuncia della Corte d’Appello sull’istanza di ammissione delle prove testimoniali (tra questi, il dante causadei fratelli Rossetti), che dovevano riferire in merito all’effettivo posizionamento dei paletti edel muro di recinz ione. 3.1. Il motivo è inammissibile, posto che la valutazione del materiale probatorio –destinata a risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice –è espressione della discrezionalità del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità (con la conseguenza che non è denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito, a seguito della definitiva riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ.),restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio (da ultimo: Cass. n. 9507 del 06.04.2023). A questo giudice è consentito solo controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Orbene, la pronuncia Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 13 - impugnata supera detto controllo, poiché – per le ragioni meglio espostesupra ai punti 2.2.-2.4. – la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto espressi da questa Corte in tema di regolamento di confini; né l’analisi e le argomentazioni espresse in sentenza possono essere censurate sotto un profilo logico formale. 3.2. In definitiva, la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) in relazione alla mancata applicazione dell’art. 2058, cod. civ. Nel caso di specie, l’esecuzione in forma specifica risulterebbe eccessivamente onerosa: la stessa C.T.U. del giudizio d’Appello ha escluso la demolizione parziale del fabbricato a rustico costruito in violazione delle distanze legali, atteso che questa comprometterebbe tutta la struttura del fabbricato, ritenendo che solo la sua demolizione totale resti l’unica modalità materiale possibile tecnicamente ai fini del ripristino del diritto dominicale dei Romeo violato dalla costruzione abusiva, sebbene assai dispendiosa per gli occupanti. Ritengono, pertanto, i ricorrenti che sussista un dovere del g iudice di valutare un effettivo bilanciamento delle posizioni delle parti, in applicazione dell’art. 2058 cod. civ., benché ciò comporti il superamento della consueta impostazione della giurisprudenza che esclude l’applicabilità di detta disposizione alla tutela dei diritti reali, atteso il loro carattere assoluto. Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 14 - 4.1. Il motivo non può essere accolto. La scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato danneggiato(Cass. 1 civ., 06.06.2022, n. 18168;Cass. n. 144 del 2020, n. 6301 del 2014). Va ribadito, pertanto, quanto già da tempo ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità (alla quale il Collegio intende dare continuità),secondo cui la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilitàdell'art. 2058 cod. civ. nel caso di azioni volte, appunto, a far valere uno di talidiritti, atteso il carattere a ssoluto degli stessi (Cass. Sez. U, n. 10499/2016; Cass., Sez. U, 10 .05. 1995, n. 5113; Cass., 29.10.1997, n. 10694; Cass., 01.10.2003, n. 11744; Cass., 16.01.2007, n. 866), salvo che sia la stessa parte danneggiata a chiedere la condanna per equivalente. Né può farsi ricorso all’art. 2933 cod. civ.: questo giudice del diritto spiega che l'art. 2933, comma 2, cod. civ., limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione (della cosa) che sia di pregiudizio all'economia nazionale. Espressione che va riferita alle sole fonti di produzione o distribuzione della ricchezza dell'intero Paese, non agli interessi privati ed individuali (cfr. Cass . S ez. U , n. 10499/2016; Cass 2 civ., 06.05.2019, n. 1171; Cass. 31.10.2017, n. 25890; Cass. 25.5.2012, n. 8358; Cass. 10.2.1987, n. 1434, ove si specifica che l'art. 2933 cod. civ. si riferisce alle cose insostituibili di eccezionale importanza attinenti alle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza). 5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), specificamente in relazione al profilo riguardante le spese. I ricorrenti lamentano l’illogica motivazione e violazione delle disposizioni di legge di cui all’art.10 cod. proc. civ. e D.M. n. 55/2014, evidenziandone due Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 15 - diversi profili. A) La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dai fratelli Rossetti non doveva rientrare nel computo complessivo per la determinazione delle spese di lite, come stabilito dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la regola del cumulo riguarda solo le diverse domande (di valore determinabile ed indeterminabile) proposte contro la stessa parte. B) Il valore della causa doveva ritenersi indeterminabile, trattandosi di domanda di natura reale e non personale. La Corte d’Appello ha, invece, sommato i valori della lite (e non della complessità indeterminabile) derivanti dalla domanda dei Romeo - Crucitta con quelli della domanda riconvenzionale, e ha così ritenuto corretta la liquidazione effettuata dal g iudice di prime cure. Applicando, invece, il valore indeterminabile – complessità bassa (considerato il valore del terreno oggetto di causa e l’attività istruttoria espletata) si sarebbe ottenuto un totale di €5.440,50, a fronte dell’importo di €16.040,25 liquidato nella sentenza di primo grado, che sarebbe potuta aumentare ad € 7.575,75 ove si fosse voluta ritenere media la complessità. 5.1. Il motivo è fondato. In tema di liquidazione del compenso per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma se di valore eccedente a quest'ultima può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto Ric. 2020 n. 25005 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 16 - per le cause di valore indeterminabile (v. Cass. Sez.2, n. 31330/2021; Cass. 14691/2015). 5.2. La pronuncia impugnata merita, pertanto, di essere cassatain parte qua, e la causa rinviata alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, affinché liquidi le spese di lite alla luce delprincipio sopra riportato. 6. In definitiva, il Collegio –in accoglimento del quinto motivo di ricor