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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 42215/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte dlappello di Palermo per la rinnovazione e la pubblicazione della sentenza.

Ritenuto in fatto

1. Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione alla sentenza del 23 luglio 2021, con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., la nullità derivante dal fatto che il documento non reca la sottoscrizione del Presidente che ha composto il collegio che ha emesso la decisione.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per la rinnovazione e la pubblicazione della sentenza.

Considerato in diritto

1. La doglianza è fondata.

Risulta dal verbale dell'udienza del 23 luglio 2021, cui la Corte ha diretto accesso in dipendenza della natura processuale del vizio denunciato, che il Collegio che ha assunto la decisione nel procedimento de quo era presieduto dal dott. [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza, tuttavia, risulta sottoscritta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta nemmeno essere stato componente del collegio.

La mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo- cui deve equipararsi l'ipotesi della sottoscrizione ad opera di un magistrato diverso da quello che ha svolto le funzioni di presidente del collegio - e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza- documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata (Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015, Verteranno, Rv. 266308 - 01, nel solco di Sez.

U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Palermo per la rinnovazione dell'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte dlappello di Palermo per la rinnovazione e la pubblicazione della sentenza. Ritenuto in fatto 1. Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione alla sentenza del 23 luglio 2021, con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., la nullità derivante dal fatto che il documento non reca la sottoscrizione del Presidente che ha composto il collegio che ha emesso la decisione. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per la rinnovazione e la pubblicazione della sentenza. Considerato in diritto 1. La doglianza è fondata. Risulta dal verbale dell'udienza del 23 luglio 2021, cui la Corte ha diretto accesso in dipendenza della natura processuale del vizio denunciato, che il Collegio che ha assunto la decisione nel procedimento de quo era presieduto dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, tuttavia, risulta sottoscritta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta nemmeno essere stato componente del collegio. La mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo- cui deve equipararsi l'ipotesi della sottoscrizione ad opera di un magistrato diverso da quello che ha svolto le funzioni di presidente del collegio - e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza- documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata (Sez. 6, n. 46348 del 05/11/2015, Verteranno, Rv. 266308 - 01, nel solco di Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Palermo per la rinnovazione dell'a
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