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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35300/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., in parziale riforma del provvedimento con il quale, all'esito della convalida del suo arresto, il Tribunale di Lodi aveva assoggettato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. per il reato di cui all'art. 497-bis comma 2 c.p., ha applicato al medesimo quella della custodia in carcere.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il Vieru deducendo vizi di motivazione.

Osserva il ricorrente come il Tribunale di Lodi avesse ritenuto adeguata l'applicazione di una misura non custodiale in ragione del disposto di cui all'art. 275 comma 2-bis c.p.p., operando una prognosi sulla possibilità che all'indagato venga irrogata una pena non superiore ai tre anni di reclusione.

Profilo sul quale l'ordinanza impugnata non si è in alcun modo soffermata, non motivando sulle ragioni per le quali il giudice dell'appello ha ritenuto di disattendere tale prognosi, ritenendo dunque proporzionata la misura custodiale più grave. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti, il divieto di applicazione della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, non sarà irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni, non impedisce di adottare la più grave misura cautelare qualora ogni altro provvedimento si riveli inadeguato a soddisfare le esigenze cautelari (ex multís Sez. 3, Sentenza n. 15025 del 18/12/2018, dep. 2019, Manto, Rv. 275860).

Facendo buon governo di tale principio, l'ordinanza impugnata ha diffusamente argomentato le ragioni per cui l'intensità delle esigenze cautelari riscontrate e le condizioni di vita dell'indagato non consentono di ritenere adeguate misure meno afflittive della custodia carceraria, soffermandosi altresì su quelle che impediscono allo stato di applicare al Vieru gli arresti domiciliari.

In tal modo, dunque, il Tribunale ha ritenuto implicitamente irrilevante la prognosi sulla pena irrogabile all'esito del giudizio, avendo rilevato ricorrere i presupposti indicati nell'ultimo periodo della norma succitata per derogare al divieto di applicare la custodia carceraria anche qualora sia possibile prevedere l'irrogazione di una pena inferiore ai tre anni di reclusione.

Non di meno i giudici del merito non hanno omesso di considerare l'entità della pena irroganda (p. 6 dell'ordinanza), ritenendo comunque di non poter effettuare in proposito una prognosi compatibile con l'operatività della disposizione invocata dal ricorrente alla luce dei parametri menzionati in precedenza.

Ed anche in tal senso la decisione appare correttamente giustificata, atteso che per il reato contestato al Vieru la pena minima edittale sostanzialmente coincide con quella indicata nell'art. 275 comma 2-bis c.p.p.

Come detto la decisione è corretta in diritto, mentre il ricorso omette di confutare la motivazione con la quale il Tribunale ha giustificato la sussistenza delle condizioni che legittimano il giudice a derogare al divieto posto dal comma 2-bis dell'art. 275 c.p.p., risultando pertanto irrimediabilmente generico. 3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., in parziale riforma del provvedimento con il quale, all'esito della convalida del suo arresto, il Tribunale di Lodi aveva assoggettato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. per il reato di cui all'art. 497-bis comma 2 c.p., ha applicato al medesimo quella della custodia in carcere. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Vieru deducendo vizi di motivazione. Osserva il ricorrente come il Tribunale di Lodi avesse ritenuto adeguata l'applicazione di una misura non custodiale in ragione del disposto di cui all'art. 275 comma 2-bis c.p.p., operando una prognosi sulla possibilità che all'indagato venga irrogata una pena non superiore ai tre anni di reclusione. Profilo sul quale l'ordinanza impugnata non si è in alcun modo soffermata, non motivando sulle ragioni per le quali il giudice dell'appello ha ritenuto di disattendere tale prognosi, ritenendo dunque proporzionata la misura custodiale più grave. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti, il divieto di applicazione della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, non sarà irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni, non impedisce di adottare la più grave misura cautelare qualora ogni altro provvedimento si riveli inadeguato a soddisfare le esigenze cautelari (ex multís Sez. 3, Sentenza n. 15025 del 18/12/2018, dep. 2019, Manto, Rv. 275860). Facendo buon governo di tale principio, l'ordinanza impugnata ha diffusamente argomentato le ragioni per cui l'intensità delle esigenze cautelari riscontrate e le condizioni di vita dell'indagato non consentono di ritenere adeguate misure meno afflittive della custodia carceraria, soffermandosi altresì su quelle che impediscono allo stato di applicare al Vieru gli arresti domiciliari. In tal modo, dunque, il Tribunale ha ritenuto implicitamente irrilevante la prognosi sulla pena irrogabile all'esito del giudizio, avendo rilevato ricorrere i presupposti indicati nell'ultimo periodo della norma succitata per derogare al divieto di applicare la custodia carceraria anche qualora sia possibile prevedere l'irrogazione di una pena inferiore ai tre anni di reclusione. Non di meno i giudici del merito non hanno omesso di considerare l'entità della pena irroganda (p. 6 dell'ordinanza), ritenendo comunque di non poter effettuare in proposito una prognosi compatibile con l'operatività della disposizione invocata dal ricorrente alla luce dei parametri menzionati in precedenza. Ed anche in tal senso la decisione appare correttamente giustificata, atteso che per il reato contestato al Vieru la pena minima edittale sostanzialmente coincide con quella indicata nell'art. 275 comma 2-bis c.p.p. Come detto la decisione è corretta in diritto, mentre il ricorso omette di confutare la motivazione con la quale il Tribunale ha giustificato la sussistenza delle condizioni che legittimano il giudice a derogare al divieto posto dal comma 2-bis dell'art. 275 c.p.p., risultando pertanto irrimediabilmente generico. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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