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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 35950/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 maggio 1935 avverso il decreto emesso il 12 luglio 2021 dal Tribunale di Salerno - Sezione misure di prevenzione Visti gli atti, il decreto e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 20 aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 5 marzo 2020 il Giudice delegato nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'udienza di verifica dei crediti vantati da terzi nei riguardi dell'amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione, aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo. [OSCURATO:PERSONA], avvocato incaricato di assistere e difendere in vari giudizi civili la curatela del fallimento dei beni dell'[OSCURATO:PERSONA] - procedura alla quale era subentrata quella di prevenzione innanzi menzionata, in cui erano stati sottoposti a sequestro quegli stessi beni - aveva presentato opposizione avverso il decreto del 5 marzo 2020 e, a seguito del rigetto, aveva proposto ricorso per cassazione, accolto dalla Sesta Sezione limitatamente al secondo e al terzo motivo con sentenza del 5 maggio 2021.

Con decreto, emesso il 12 luglio 2021, il Tribunale di Salerno - Sezione misure di prevenzione, a seguito della già menzionata sentenza di annullamento con rinvio, ha rideterminato le competenze spettanti a [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni professionali rese in favore della procedura concorsuale [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., coinvolta successivamente nella procedura di prevenzione.

Avverso quest'ultimo decreto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge relativamente alla quantificazione delle competenze professionali; 2) erronea applicazione della legge, per non essere stato osservato il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente della Sesta Sezione della Corte di cassazione; 3) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione delle competenze professionali e all'osservanza del menzionato principio di diritto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza del 5 maggio 2021 ha accolto - limitatamente al secondo e al terzo motivo - il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avvocato incaricato di assistere e difendere in vari giudizi civili la curatela del fallimento dei beni dell'[OSCURATO:PERSONA] - procedura alla quale era subentrata quella di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Sesta Sezione, in primo luogo, ha affermato che era corretta la decisione del Tribunale di Salerno, il quale, con il decreto impugnato, aveva disatteso l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto il riconoscimento del carattere di prededucibilità per i crediti vantati per le prestazioni professionali, svolte come avvocato in favore della curatela fallimentare prima che i relativi beni venissero sottoposti al sequestro di prevenzione.

Secondo il Collegio di legittimità, infatti, a differenza del privilegio, che ha natura sostanziale e si pone come accessorio del credito garantito, perché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededucibilità costituisce solo una causa di precedenza processuale, giustificata dalla strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura: precedenza che "viene accordata al credito non sempre e comunque, ma all'interno dell'ambito processuale in cui lo stesso ha avuto origine e a condizione che in quell'ambito si rimanga" (in questo senso Sez. 1 civ., n. 15724 del 11/06/2019, Rv. 654456-01).Quanto al secondo motivo del ricorso, invece, la Sesta Sezione ha osservato che il Tribunale di Salerno ha ritenuto corretta la decisione del Giudice delegato alla procedura di prevenzione di ammettere allo stato passivo i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] per l'attività professionale difensiva, dallo stesso svolta quale avvocato della curatela fallimentare, fissati discrezionalmente in misura prossima ai limiti minimi fissati dalle tariffe forensi: determinazione giustificata con il riferimento al "contesto procedurale in cui i crediti sono stati azionati (...) quello di prevenzione, che ha la finalità non già di soddisfare i creditori del fallimento (...) quanto, piuttosto, di provvedere alla gestione, conservazione, manutenzione e amministrazione dei beni oggetto di confisca".

Tale motivazione - secondo la Sesta Sezione - "è in parte generica e in parte giuridicamente non corretta, in quanto il giudice, nell'individuare l'entità del credito vantato da un avvocato per l'attività professionale svolta, da ammettere al passivo della procedura di prevenzione, può sì esercitare un potere discrezionale ancorandolo alle peculiarità di quella procedura, ma deve necessariamente tenere conto dei criteri fissati dalla normativa in materia di tariffe forensi: avendo questa Corte chiarito che il giudice penale (e, dunque, anche il giudice competente nella materia dell'applicazione delle misure di prevenzione), pur nell'ambito di una valutazione discrezionale ha comunque il dovere di fornire adeguata giustificazione della determinazione delle somme da liquidare per lo svolgimento di un'attività defensionale in ragione della relativa congruità in funzione del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, tenuto conto dei limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense (in questo senso, tra le altre, Sez. 1, n. 27629 del 05/06/2012, Ciciliano, Rv. 253385)".

Il provvedimento gravato è stato, dunque, annullato con rinvio al Tribunale di Salerno "che, nel nuovo giudizio, dovrà riformulare la motivazione colmando le indicate lacune e uniformandosi al principio di diritto innanzi richiamato".

Anche il terzo motivo del ricorso è stato ritenuto fondato.

La Sesta Sezione, dopo avere osservato che la giurisprudenza civile di legittimità è ferma nel ritenere che il rimborso c.d. forfettario delle spese generali costituisce una componente delle spese di difesa, la cui misura è predeterminata dalla legge e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza (in questo senso, tra le tante, Sez. 1 civ., n. 13693 del 30/05/2018, Rv. 648785), ha affermato che "alla luce di tale criterio ermeneutico appare contraddittoria la motivazione contenuta nel decreto impugnato, nella quale dapprima si è sostenuto che il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% dei compensi sarebbe stato inglobato nell'importo del credito totale riconosciuto all'avvocato dal giudice 3 delegato; e poi si è affermato che il calcolo di quelle spese, spettanti ex lege, anche se mancante in sede di ammissione al passivo, potrebbe essere fatto in aumento in sede di liquidazione dell'importo riconosciuto".

Il provvedimento gravato è stato, dunque, annullato con rinvio al Tribunale di Salerno per la risoluzione, nel nuovo giudizio, dell'indicata ambiguità motivazionale.

Così delimitato l'ambito devoluto alla cognizione del Giudice del rinvio, deve premettersi che il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso in opposizione presentato nell'interesse dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quanto ai compensi di cui ai punti a) e b) dell'istanza e, per l'effetto, ha confermato il decreto emesso il 5 febbraio 2020 quanto all'importo di euro 70.368,50 (comprensivo di rimborso forfettario nella misura del 15%), oltre spese, CAN e IVA, e quanto all'importo di euro 32.029,80 (comprensivo di rimborso forfettario nella misura del 15%), oltre Cassa e IVA; ha accolto in parte il ricorso in opposizione quanto ai compensi di cui al punto II dell'istanza e, in parziale riforma del decreto emesso il 5 febbraio 2020, ha ammesso allo stato passivo i crediti limitatamente all'importo di euro 7.078,15 (comprensivo di rimborso forfettario nella misura del 15%), oltre spese, CAN e IVA.

Con il presente ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rimarcando la notevole importanza e la complessità delle controversie trattate nell'interesse del fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con notevoli vantaggi economici per quest'ultimo, ha dedotto che la liquidazione dei compensi nei minimi tabellari anziché almeno nei medi sarebbe frutto di motivazione illogica, oltre che errata in diritto.

In particolare, il ricorrente ha affermato che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, non potrebbero dirsi poche le 30 udienze tenute in uno dei due procedimenti, nel cui ambito ha svolto attività difensiva; le questioni trattate sarebbero complesse e sarebbe stato ignorato, nella disamina dell'impegno richiesto nella stesura degli atti difensivi, che nel processo civile gli atti conclusivi devono essere riepilogativi e non possono introdurre questioni nuove.

Siffatte doglianze non colgono nel segno.

Al riguardo deve premettersi che, come ricordato dal ricorrente e già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Rv. 279627), in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge.

Nel caso in scrutinio, il Tribunale ha passato analiticamente in rassegna le attività svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dei due procedimenti e ha rilevato che le questioni trattate non erano particolarmente complesse, "ove si consideri che in uno dei due procedimenti la questione principale affrontata è stata quella del rapporto di pregiudizialità rispetto al procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Avellino" e, nell'altro, il giudizio si è concluso con la declaratoria di improcedibilità della domanda dell'opposto nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ragione del sopravvenuto fallimento della medesima società.

Il Tribunale ha poi osservato che alcuni atti difensivi consistevano in un rinvio ai precedenti atti e che l'attività istruttoria era stata praticamente minima.

A fronte di siffatte argomentazioni, precisato che le udienze del primo dei due procedimenti presi in esame sono state considerate "poche" non come valore assoluto ma in rapporto alla durata dell'intero procedimento, protrattosi per molti anni, e precisato altresì che le comparse conclusionali, in quanto atti deputati, nella fase conclusiva del giudizio civile, a meglio illustrare e spiegare difese già svolte, hanno normalmente un contenuto più ampio del mero rinvio ad atti già depositati - e ciò proprio per la funzione ad esse assegnate nell'anzidetta fase -, deve rilevarsi che il Tribunale, in ossequio al dictum della sentenza rescindente, ha determinato i compensi spettanti dopo avere valutato il numero e la complessità delle questioni trattate e l'impegno profuso nell'espletamento dell'attività difensiva.

Ciò con argomentazioni che non sono inficiate da errori di diritto e/o da manifeste illogicità: unico sindacato demandato a questa Corte, non potendosi effettuare valutazioni attinenti al piano del merito, quale quello invero sollecitato dal ricorrente.

Giova precisare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità delle domande formulate nella memoria del 1° luglio 2021, dando espressa giustificazione di tale approdo, atteso che ha ricordato (v. f. 2 del provvedimento impugnato) che il sindacato ad esso rimesso era delimitato dalla sentenza rescindente della Sesta Sezione di questa Corte, non suscettibile di ampliamento per effetto di nuove istanze, quali quelle formulate nell'anzidetta memoria.

Quanto poi alla domanda di rimborso delle spese per l'opposizione sollevata e per il ricorso per cassazione proposto, compresa la fase del rinvio, il ricorrente si è limitato a lamentare la mancanza di motivazione del relativo diniego, senza indicare sulla base di quale norma si sarebbe dovuti pervenire all'accoglimento, considerato che le norme sulle impugnazioni non prevedono liquidazioni di compensi per la parte ricorrente, in caso di esito a sé favorevole.2.

Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 maggio 1935 avverso il decreto emesso il 12 luglio 2021 dal Tribunale di Salerno - Sezione misure di prevenzione Visti gli atti, il decreto e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 20 aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 5 marzo 2020 il Giudice delegato nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'udienza di verifica dei crediti vantati da terzi nei riguardi dell'amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione, aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo. [OSCURATO:PERSONA], avvocato incaricato di assistere e difendere in vari giudizi civili la curatela del fallimento dei beni dell'[OSCURATO:PERSONA] - procedura alla quale era subentrata quella di prevenzione innanzi menzionata, in cui erano stati sottoposti a sequestro quegli stessi beni - aveva presentato opposizione avverso il decreto del 5 marzo 2020 e, a seguito del rigetto, aveva proposto ricorso per cassazione, accolto dalla Sesta Sezione limitatamente al secondo e al terzo motivo con sentenza del 5 maggio 2021. Con decreto, emesso il 12 luglio 2021, il Tribunale di Salerno - Sezione misure di prevenzione, a seguito della già menzionata sentenza di annullamento con rinvio, ha rideterminato le competenze spettanti a [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni professionali rese in favore della procedura concorsuale [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., coinvolta successivamente nella procedura di prevenzione. Avverso quest'ultimo decreto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge relativamente alla quantificazione delle competenze professionali; 2) erronea applicazione della legge, per non essere stato osservato il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente della Sesta Sezione della Corte di cassazione; 3) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione delle competenze professionali e all'osservanza del menzionato principio di diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza del 5 maggio 2021 ha accolto - limitatamente al secondo e al terzo motivo - il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avvocato incaricato di assistere e difendere in vari giudizi civili la curatela del fallimento dei beni dell'[OSCURATO:PERSONA] - procedura alla quale era subentrata quella di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Sesta Sezione, in primo luogo, ha affermato che era corretta la decisione del Tribunale di Salerno, il quale, con il decreto impugnato, aveva disatteso l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto il riconoscimento del carattere di prededucibilità per i crediti vantati per le prestazioni professionali, svolte come avvocato in favore della curatela fallimentare prima che i relativi beni venissero sottoposti al sequestro di prevenzione. Secondo il Collegio di legittimità, infatti, a differenza del privilegio, che ha natura sostanziale e si pone come accessorio del credito garantito, perché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededucibilità costituisce solo una causa di precedenza processuale, giustificata dalla strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura: precedenza che "viene accordata al credito non sempre e comunque, ma all'interno dell'ambito processuale in cui lo stesso ha avuto origine e a condizione che in quell'ambito si rimanga" (in questo senso Sez. 1 civ., n. 15724 del 11/06/2019, Rv. 654456-01).Quanto al secondo motivo del ricorso, invece, la Sesta Sezione ha osservato che il Tribunale di Salerno ha ritenuto corretta la decisione del Giudice delegato alla procedura di prevenzione di ammettere allo stato passivo i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] per l'attività professionale difensiva, dallo stesso svolta quale avvocato della curatela fallimentare, fissati discrezionalmente in misura prossima ai limiti minimi fissati dalle tariffe forensi: determinazione giustificata con il riferimento al "contesto procedurale in cui i crediti sono stati azionati (...) quello di prevenzione, che ha la finalità non già di soddisfare i creditori del fallimento (...) quanto, piuttosto, di provvedere alla gestione, conservazione, manutenzione e amministrazione dei beni oggetto di confisca". Tale motivazione - secondo la Sesta Sezione - "è in parte generica e in parte giuridicamente non corretta, in quanto il giudice, nell'individuare l'entità del credito vantato da un avvocato per l'attività professionale svolta, da ammettere al passivo della procedura di prevenzione, può sì esercitare un potere discrezionale ancorandolo alle peculiarità di quella procedura, ma deve necessariamente tenere conto dei criteri fissati dalla normativa in materia di tariffe forensi: avendo questa Corte chiarito che il giudice penale (e, dunque, anche il giudice competente nella materia dell'applicazione delle misure di prevenzione), pur nell'ambito di una valutazione discrezionale ha comunque il dovere di fornire adeguata giustificazione della determinazione delle somme da liquidare per lo svolgimento di un'attività defensionale in ragione della relativa congruità in funzione del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, tenuto conto dei limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense (in questo senso, tra le altre, Sez. 1, n. 27629 del 05/06/2012, Ciciliano, Rv. 253385)". Il provvedimento gravato è stato, dunque, annullato con rinvio al Tribunale di Salerno "che, nel nuovo giudizio, dovrà riformulare la motivazione colmando le indicate lacune e uniformandosi al principio di diritto innanzi richiamato". Anche il terzo motivo del ricorso è stato ritenuto fondato. La Sesta Sezione, dopo avere osservato che la giurisprudenza civile di legittimità è ferma nel ritenere che il rimborso c.d. forfettario delle spese generali costituisce una componente delle spese di difesa, la cui misura è predeterminata dalla legge e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza (in questo senso, tra le tante, Sez. 1 civ., n. 13693 del 30/05/2018, Rv. 648785), ha affermato che "alla luce di tale criterio ermeneutico appare contraddittoria la motivazione contenuta nel decreto impugnato, nella quale dapprima si è sostenuto che il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% dei compensi sarebbe stato inglobato nell'importo del credito totale riconosciuto all'avvocato dal giudice 3 delegato; e poi si è affermato che il calcolo di quelle spese, spettanti ex lege, anche se mancante in sede di ammissione al passivo, potrebbe essere fatto in aumento in sede di liquidazione dell'importo riconosciuto". Il provvedimento gravato è stato, dunque, annullato con rinvio al Tribunale di Salerno per la risoluzione, nel nuovo giudizio, dell'indicata ambiguità motivazionale. Così delimitato l'ambito devoluto alla cognizione del Giudice del rinvio, deve premettersi che il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso in opposizione presentato nell'interesse dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quanto ai compensi di cui ai punti a) e b) dell'istanza e, per l'effetto, ha confermato il decreto emesso il 5 febbraio 2020 quanto all'importo di euro 70.368,50 (comprensivo di rimborso forfettario nella misura del 15%), oltre spese, CAN e IVA, e quanto all'importo di euro 32.029,80 (comprensivo di rimborso forfettario nella misura del 15%), oltre Cassa e IVA; ha accolto in parte il ricorso in opposizione quanto ai compensi di cui al punto II dell'istanza e, in parziale riforma del decreto emesso il 5 febbraio 2020, ha ammesso allo stato passivo i crediti limitatamente all'importo di euro 7.078,15 (comprensivo di rimborso forfettario nella misura del 15%), oltre spese, CAN e IVA. Con il presente ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rimarcando la notevole importanza e la complessità delle controversie trattate nell'interesse del fallimento dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con notevoli vantaggi economici per quest'ultimo, ha dedotto che la liquidazione dei compensi nei minimi tabellari anziché almeno nei medi sarebbe frutto di motivazione illogica, oltre che errata in diritto. In particolare, il ricorrente ha affermato che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, non potrebbero dirsi poche le 30 udienze tenute in uno dei due procedimenti, nel cui ambito ha svolto attività difensiva; le questioni trattate sarebbero complesse e sarebbe stato ignorato, nella disamina dell'impegno richiesto nella stesura degli atti difensivi, che nel processo civile gli atti conclusivi devono essere riepilogativi e non possono introdurre questioni nuove. Siffatte doglianze non colgono nel segno. Al riguardo deve premettersi che, come ricordato dal ricorrente e già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Rv. 279627), in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge. Nel caso in scrutinio, il Tribunale ha passato analiticamente in rassegna le attività svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dei due procedimenti e ha rilevato che le questioni trattate non erano particolarmente complesse, "ove si consideri che in uno dei due procedimenti la questione principale affrontata è stata quella del rapporto di pregiudizialità rispetto al procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Avellino" e, nell'altro, il giudizio si è concluso con la declaratoria di improcedibilità della domanda dell'opposto nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ragione del sopravvenuto fallimento della medesima società. Il Tribunale ha poi osservato che alcuni atti difensivi consistevano in un rinvio ai precedenti atti e che l'attività istruttoria era stata praticamente minima. A fronte di siffatte argomentazioni, precisato che le udienze del primo dei due procedimenti presi in esame sono state considerate "poche" non come valore assoluto ma in rapporto alla durata dell'intero procedimento, protrattosi per molti anni, e precisato altresì che le comparse conclusionali, in quanto atti deputati, nella fase conclusiva del giudizio civile, a meglio illustrare e spiegare difese già svolte, hanno normalmente un contenuto più ampio del mero rinvio ad atti già depositati - e ciò proprio per la funzione ad esse assegnate nell'anzidetta fase -, deve rilevarsi che il Tribunale, in ossequio al dictum della sentenza rescindente, ha determinato i compensi spettanti dopo avere valutato il numero e la complessità delle questioni trattate e l'impegno profuso nell'espletamento dell'attività difensiva. Ciò con argomentazioni che non sono inficiate da errori di diritto e/o da manifeste illogicità: unico sindacato demandato a questa Corte, non potendosi effettuare valutazioni attinenti al piano del merito, quale quello invero sollecitato dal ricorrente. Giova precisare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità delle domande formulate nella memoria del 1° luglio 2021, dando espressa giustificazione di tale approdo, atteso che ha ricordato (v. f. 2 del provvedimento impugnato) che il sindacato ad esso rimesso era delimitato dalla sentenza rescindente della Sesta Sezione di questa Corte, non suscettibile di ampliamento per effetto di nuove istanze, quali quelle formulate nell'anzidetta memoria. Quanto poi alla domanda di rimborso delle spese per l'opposizione sollevata e per il ricorso per cassazione proposto, compresa la fase del rinvio, il ricorrente si è limitato a lamentare la mancanza di motivazione del relativo diniego, senza indicare sulla base di quale norma si sarebbe dovuti pervenire all'accoglimento, considerato che le norme sulle impugnazioni non prevedono liquidazioni di compensi per la parte ricorrente, in caso di esito a sé favorevole.2. Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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