CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 1974
Cassazione n. 20503/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 dicembre 2025, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale di Milano del 17 gennaio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie e confisca, per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, per aver omesso, in qualità di legale rappresentante della società "Morjtrans Italia S.r.l.", il versamento dell'IVA dovuta per l'anno d'imposta 2017, per un ammontare di C 295.778,00. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo, si lamenta il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la crisi di liquidità come mera "acutizzazione di una situazione preesistente", fondando tale convincimento su un pregresso inadempimento contributivo. Tale conclusione, secondo il ricorrente, si baserebbe su un travisamento della testimonianza di Bellini, risultando dalla deposizione che la pregressa posizione debitoria era stata regolarizzata tramite rateizzazione, tanto da consentire il rilascio del DURC, così da privare il dato della valenza significativa assegnatogli dalla Corte territoriale. Si evidenzia, inoltre, che l'interruzione del piano di rateizzazione relativo al debito IVA oggetto di imputazione non sarebbe dipesa da una scelta, bensì da una causa di forza maggiore, individuata nell'improvvisa e imprevedibile risoluzione del contratto da parte dell'unica committente, la società TNT. Tale evento avrebbe azzerato i flussi di cassa, rendendo oggettivamente impossibile l'adempimento. La richiesta di rateizzazione, quindi, sarebbe indicativa dell'assenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonché la violazione del diritto di difesa. Il ricorrente censura la motivazione della Corte di appello laddove ha escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando una pretesa sistematicità dell'inadempimento, che sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie (rateizzazione adempiuta per i debiti previdenziali). Si lamenta, inoltre, la mancata valorizzazione delle condotte post delictum, quali le istanze di rateizzazione e di "rottamazione", che avrebbero dovuto essere considerate ai fini di un giudizio di minore offensività. Sotto tale profilo, ci si duole della violazione del diritto alla prova per la mancata audizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe potuto confermare le iniziative intraprese per la regolarizzazione del debito, la cui testimonianza sarebbe stata decisiva per la valutazione ex art. 131-bis c.p. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca, nonché l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello. La difesa lamenta che la Corte territoriale si sarebbe limitata a statuire sulla quantificazione dell'importo confiscato, omettendo di pronunciarsi sulla legittimità stessa della misura ablativa, dedotta in appello. Si sostiene che la confisca debba essere proporzionata al profitto effettivamente residuo, tenendo conto delle procedure di rateizzazione e definizione del debito attivate. Si rileva, a tal fine, la decisività della mancata escussione della teste [OSCURATO:PERSONA]. Si argomenta, infine, che la confisca per equivalente sul patrimonio personale dell'imputato sarebbe misura sproporzionata e residuale, atteso che l'Erario potrebbe trovare soddisfacimento nell'ambito della procedura fallimentare 2a carico della società, nel cui passivo è stato ammesso il medesimo credito tributario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità, o perché tardivamente proposti o in quanto privi di un effettivo confronto con la motivazione contestata o in quanto incentrati su una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e apprezzamento dei fatti, volta a ottenere una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato. 2. Dalla sintesi che si rinviene nella sentenza impugnata, il Tribunale aveva ritenuto sussistente il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice rilevando che: a) non "era stata minimamente documentata l'entità delle difficoltà economiche in cui la società versava, né erano state allegate eventuali iniziative adottate dall'imputato per fronteggiare la crisi economica"; b) dalle risultanze dibattimentali era emerso che: "la causa scatenante della crisi della società, ossia la risoluzione del contratto di appalto ad opera della principale committente, era intervenuta successivamente alla scadenza del termine per il versamento dell'IVA"; "la società era già inadempiente con l'[OSCURATO:PERSONA] per l'omesso versamento di contributi previdenziali, con ciò emergendo un preciso modus operandi seguito dall'imputato, funzionale a postergare il pagamento di tributi e contributi agli altri debiti della società"; "le criticità in cui la società versava all'epoca dei fatti erano essenzialmente legate ad un modello di gestione dell'impresa, coltivato dall'amministratore e basato sull'assunzione di commesse con un quasi nullo margine di profitto, finalizzato solamente a garantire il proseguimento dell'esercizio dell'attività imprenditoriale"; c) [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto in essere "comportamenti idonei a scongiurare la crisi in cui la società già versava". In particolare, nonostante le evidenti difficoltà economiche: non era stato ridotto il compenso percepito dall'amministratore; non era stato immesso capitale in società; nessuna iniziativa era stata intrapresa per ovviare alle tensioni finanziarie. 32.1 Su tale trama argomentativa si innesta la risposta data dalla Corte territoriale ai motivi di appello che contestavano la sussistenza dell'elemento soggettivo addebitando la causa dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria alle "modifiche tariffarie" e alla "risoluzione del contratto di appalto" ad opera della TNT. La Corte territoriale, richiamando la deposizione di Bellini, ha rilevato che la crisi di liquidità si era manifestata già nel 2017, siccome disvelato dal mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi a quell'anno; ben prima, quindi, delle modifiche tariffarie e dtla risoluzione del contratto, risultando, dal ricorso, che l'interruzione del rapporto era intervenuta nel gennaio 2019. 2.2 Con tale complessiva motivazione il ricorso non si confronta. La valenza significativa del dato relativo al mancato pagamento dei contributi è dal ricorso contestato osservando che la società era riuscita a adempiere il piano di rateizzazione ottenendo il DURC. Sennonché l'argomento difensivo non coglie il significato che la Corte territoriale ha attribuito al mancato tempestivo adempimento dei contributi, ossia la prova che la gestione societaria già nel 2017 versava in una crisi di liquidità tale da imporre di finanziare la società di impresa con le risorse destinate al pagamento dei contributi previdenziali. La Corte, inoltre, ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] non risultava aver intrapreso alcuna iniziativa per far fronte alle difficoltà in cui la società versava senza dover ricorrere "all'omesso versamento dell'IVA quale strumento di autofinanziamento". Tale passaggio della sentenza è sostanzialmente ignorato dal ricorso, il quale si sofferma unicamente sulle procedure per la rateizzazione del debito tributario intraprese dalla società, accordi, però, che collocandosi a valle della crisi di liquidità, non incidono sul passaggio motivazionale che addebita all'imputato di non aver adottato scelte gestionali in grado di risolvere o, comunque, di attenuare le difficoltà economiche che delle richieste di rateizzazione furono la causa. Logicamente insussistente, inoltre, risulta il rapporto di derivazione fra la decadenza del piano di rateizzazione, essendosi verificato l'inadempimento che la originò nel primo semestre del 2018, e la risoluzione del contratto da parte di TNT, intervenuta nel gennaio 2019, dopo, quindi, che il reato si era consumato. L'accesso allo strumento della rateizzazione, poi, nell'argomentazione difensiva, viene visto come espressione dell'intenzione dell'imputato di adempiere all'obbligazione tributaria, senonché tale significato non tiene conto che, delle rate previste, fu adempiuta solo la prima, ammontante a C 2082,93, e che l'inadempimento delle successive, nella stessa allegazione difensiva, non è imputata a cause imprevedibili sopravvenute agli accordi di rateizzazione, per cui costituì il logico sviluppo delle strategie gestionali che la crisi di liquidità avevano generato. 4Già il Tribunale, infine, aveva rilevato che ai fini della valenza esimente della crisi di liquidità avrebbero potuto assumere rilevanza: la riduzione dei compensi dall'imputato percepiti; il ricorso al credito bancario o l'impiego nell'attività d'impresa di risorse personali. Il silenzio del gravame e del ricorso su tali possibili Ph2.- rimedi costituisce un'ulteriore conferma della stretta dipendenza esistente% crisi di liquidità e le scelte gestionali dell'imputato 2.3 In definitiva, quindi, gli argomenti difensivi non intaccano la tenuta logica della motivazione contestata che, dando adeguata risposta al gravame, ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, incentrata sui principi ispirati dalle sentenze delle Sezioni Unite del 28/3/2013 nn. 37424 e 37425, secondo cui l'elemento soggettivo del reato per cui si procede è il dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265939), configurabile anche nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882), integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263127) o i fatti impeditivi, comunque, imputabili all'imprenditore in quanto riconducibili alle sue scelte gestionali (Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019, dep. 2020, Solarino, Rv. 278535 — 01, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128). Né le doglianze difensive trovano avallo nelle più recenti pronunce che, attenuando il precedente rigore, hanno dato rilevanza alla crisi di liquidità nei delitti di omesso versamento (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237 — 01 e Sez. 3, n. 30532 del 25/7/2024, Giove), risultando, comunque, tali decisioni incentrate su fattori sopravvenuti, non riconducibili al controllo dell'imprenditore e i cui effetti non poterono essere neutralizzati mediante rimedi diversi dall'inadempimento dell'obbligazione tributaria. 2.4 Non può,infine, trovare applicazione all'art. 13 comma 3 bis d.lgs. 74/2000, risultando l'inesigibilità dei crediti, integrante la causa di non punibilità introdotta dal d.lgs. 87 del 2024, nel caso di specie, neppure allegata. Il motivo, pertanto, risulta in parte aspecifico e, nel resto, manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo si esaurisce in una rivalutazione di elementi di fatto già adeguatamente considerati dalla Corte territoriale senza indicare i profili di manifesta illogicità che viziano la trama argomentativa contestata. L'omesso pagamento dei contributi previdenziali viene dalla Corte territoriale valorizzato quale espressione di scelte gestionali che privilegiavano altre obbligazioni, così che il conseguimento del DURC per effetto dell'adempimento del piano di rateizzazione non incide sulla tenuta logica della motivazione.L'ammissione alla rateizzazione, ancora, viene dalla Corte territoriale valutata congiuntamente all'intervenuta decadenza dal beneficio, conseguita al mancato pagamento delle rate successive alla prima, così da decretarne l'irrilevanza. Il motivo in valutazione contesta tali passaggi motivazionali assegnando un ben diverso rilievo alla richiesta di rateizzazione, senza però confrontarsi con il fatto che delle rate previste era stata pagata solo la prima. Né, in tale contest00, è spiegato il contributo che il teste non escusso, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto dare, non risultando contestato che le rate successive alla prima rimasero inadempiute. 4. Risulta inammissibile anche il terzo motivo di impugnazione, risultando gli argomenti in cui si articola o privi del necessario grado di specificità o non proposti con il gravame. È stato da questa Corte ripetutamente precisato che la mera ammissione a un piano di rateizzazione non è sufficiente a legittimare una richiesta di revoca o riduzione della confisca, essendo necessario un quid plurís, costituito dal pagamento (integrale o parziale) del debito tributario (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore, Rv. 265043; Sez. 3, n. 44519 del 17/09/2024, Recupero, Rv. 287272 - 01). Proprio quest'ultima sentenza, richiamata dal ricorso, ha distinto l'ipotesi della ristrutturazione del debito, intervenuto con l'Amnninistrazione finanziaria, sotto forma di transazione fiscale ex art. 182-ter I.f., che incide direttamente sull'entità del debito erariale, che subisce una modifica quantitativa, e, quindi, sul profitto del reato, dall'accordo di rateizzazione, che consente di suddividere il pagamento dell'intero debito, immediatamente dovuto, in più rate, senza incidere sul quantum debeatur, che rimane nella misura originariamente stabilita, così da non incidere sull'entità del profitto. Nel caso di specie, la stessa allegazione difensiva, peraltro estremamente generica, non indicando gli estremi dell'accordo intervenuto con l'ente di riscossione, aveva solo riguardato la rateizzazione del debito, così da escludere in radice una sua incidenza sull'entità del profitto per cui è stata disposta la confisca. 4.1 Generico e tardivamente proposto risulta l'argomento incentrato sulla natura residuale della confisca per equivalente disposta a carico del ricorrente. L'argomento muove da una premessa in punto di diritto corretta, siccome riconosciuta dalle Sezioni unite di questa Corte, ossia la prevalenza della confisca del profitto dei reati tributari sui diritti incidenti, per effetto della pendenza di una procedura concorsuale, sul patrimonio del soggetto sottoposto alla misura (Sez. U, n. 40797 del 22/6/2023, [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.), ma poi si sviluppa attorno a un dato di fatto rappresentato in termini estremamente generici e che non risulta dalla sintesi del gravame esposto nella sentenza impugnata. 6Si legge nel ricorso: "la difesa aveva altresì evidenziato come, nel fallimento Morjaytrans, fossero stati rinvenuti beni idonei a soddisfare le ragioni creditorie, con conseguente necessità di valutare la confisca quale misura residuale". Nessun dato, viene, quindi esposto in ordine ai beni della società che sarebbero stati rinvenuti dalla curatela o alla quota del ricavato dalla loro vendita che, nel piano di riparto, sarebbe stata destinata all'Erario. Nella sintesi della sentenza impugnata, inoltre, si dà atto che la difesa aveva eccepito che la confisca per equivalente avrebbe potuto "aggredire il patrimonio personale di [OSCURATO:PERSONA] solo dopo l'escussione del patrimonio fallimentare" ma la questione risulta sollevata in termini del tutto astratti, senza specifici riferimenti all'attivo della procedura concorsale. Tale sintesi del gravame non è contestata dal ricorrente, come sarebbe stato suo onere fare se avesse ritenuto che il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata era incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066 - 01; Sez. 2, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01). Deve, quindi, ritenersi che l'argomento incentrato sull'esistenza nell'attivo fallimentare di beni in grado di incidere sul debito tributario e, quindi, sul profitto del reato, è generico ed è stato tardivamente sollevato, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013 ), Bonaffini, Rv. 256631 - 01; Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01). La lacuna argomentativa costituita dalla mancata risposta al motivo di gravame prospettante il carattere residuale della confisca per equivalente è, invece, inammissibile difettando del requisito della decisività. E' espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argonnentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv, 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01). In applicazione di questo principio, è stato quindi affermato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando 7la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'utri, Rv. 263980 - 01; Sez. 2 - , n. 35949 del 20/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276745 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 Ud. (dep. 18/11/2019 ) Rv. 277281 - 01). Nel caso in esame, essendo stata la questione sollevata in termini del tutto astratti, come già rilevato, il suo omesso esame non ha determinato alcuna incidenza sull'esito del grado di appello. 6. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese proCessuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] ck. Depositata in [OSCURATO:PERSONA]. O 4 GIU. 2026