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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02868/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 24734/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 c.p.), la memoria integrativa relativa alla intervenuta sentenza n. 172 del 2025, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis c.p. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 - 337 c. p.

Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla corretta qualificazione giuridica dei fatti che, si assume, dovrebbero essere ricondotti all'art. 336 c.p., al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove e dele relazioni di servizio, al trattamento sanzionatorio, alla corretta qualificazione della recidiva, ritenuta specifica in ragione della riconduzione dei fatti all'art. 337 c.p., al giudizio di bilanciamento tra circostanze, alla mancata sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, reiterativi di censure già adeguatamente valutate e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano e, comunque, quanto al primo motivo, privo di concreto interesse, atteso che, anche se i fatti fossero stati ricondotti al reato di cui all'art.336 c.p., la recidiva sarebbe stata specifica, trattandosi di reati della stessa indole; Ritenuto, alla luce del testo della sentenza impugnata, inammissibile anche il motivo nuovo relativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo la Corte spiegato implicitamente perché il fatto non può considerarsi tenue; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 24734/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 c.p.), la memoria integrativa relativa alla intervenuta sentenza n. 172 del 2025, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis c.p. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 - 337 c. p. Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla corretta qualificazione giuridica dei fatti che, si assume, dovrebbero essere ricondotti all'art. 336 c.p., al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove e dele relazioni di servizio, al trattamento sanzionatorio, alla corretta qualificazione della recidiva, ritenuta specifica in ragione della riconduzione dei fatti all'art. 337 c.p., al giudizio di bilanciamento tra circostanze, alla mancata sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, reiterativi di censure già adeguatamente valutate e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano e, comunque, quanto al primo motivo, privo di concreto interesse, atteso che, anche se i fatti fossero stati ricondotti al reato di cui all'art.336 c.p., la recidiva sarebbe stata specifica, trattandosi di reati della stessa indole; Ritenuto, alla luce del testo della sentenza impugnata, inammissibile anche il motivo nuovo relativo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo la Corte spiegato implicitamente perché il fatto non può considerarsi tenue; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr
Sentenza Cassazione n. 02868/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris