CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 36059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/10/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 25 ottobre 2022 la Corte di appello di Roma confermava il provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di Roma il 4 luglio 2022, con cui era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni. Il decreto confermativo della misura di prevenzione si fondava sulla valutazione dell'anagrafe giudiziaria del prevenuto e sugli elementi processuali riguardanti i procedimenti penali instaurati nei suoi confronti nel corso degli anni, che lasciavano prefigurare l'assoluta insensibilità rispetto alle regole della convivenza civile e l'assenza di rispetto verso le autorità istituzionali del ricorrente. 2. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due censure difensive. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento agli artt. 108, 178, comma 1, lett. c), 185, comma 1, cod. proc. pen., 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per non avere il Tribunale di Roma concesso il termine a difesa richiesto dal difensore di 19ducia del proposto all'udienza dell'i luglio 2022, nella quale gli era stato conferito il mandato fiduciario. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al fatto che, a fronte degli elementi di valutazione introdotti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma si era limitata a confermare, sulla base di un percorso argomentativo meramente assertivo, il decreto pronunciato dal Tribunale di Roma il 4 luglio 2022, senza confrontarsi con le censure difensive, incentrate sull'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 - e adesso dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e, in realtà, inesistente ossia priva deE requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che giustificano la decisione adottata (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01; Sez. 5, n. 19598 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palermo, Rv. 247514 - 01). Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato, con riferimento a una fattispecie antecedente alla riforma del 2011, il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n, 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere cori decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01). Tale approdo giurisprudenziale, inoltre, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-ter legge n. 575 del 1965 -, ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha [...] una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento [...]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). In questa, univoca, cornice sistematica, occorre considerare i singoli passaggi del decreto impugnato, tenendo conto delle due censure difensive che venivano prospettate nell'interesse del ricorrente, allo scopo di verificarne la congruità rispetto all'impianto motivazionale del provvedimento adottato dalla Corte di appello di Roma. 3. Passando a considerare le singole censure difensive su cui si incentra l'atto di impugnazione in esame, deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento agli artt. 108, 178, comma 1, lett. c), 185, cornma 1, cod. proc. pen., 7 d.lgs. n. 159 del 2011, per non avere il Tribunale di Roma concesso il termine a difesa richiesto dal difensore di fiducia del proposto all'udienza dell'i luglio 2022, nella quale [OSCURATO:PERSONA] gli aveva conferito il mandato fiduciario. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, che non consentivano di ritenere applicabile al caso in esame la disposizione dell'art. 108 cod. proc. pen., versandosi in un'ipotesi di prima nomina del difensore di fiducia, che non è contemplata dal primo comma della stessa disposizione, che fa espressamente riferimento alla rinuncia, alla revoca, all'incompatibilità e all'abbandono quali presupposti per la concessione del termine a difesa. Dispone, in particolare, l'art. 108, comma 1, cod. proc. pen.: «Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento». Tale norma, a sua volta, deve essere integrata dal secondo comma della stessa disposizione, a tenore del quale: «Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza». Si consideri ulteriormente che i termini previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pur essendo funzionali ad assicurare una difesa effettiva all'imputato, non determinano, ex se, il suo diritto a ottenere il rinvio dell'udienza nelle ipotesi di nomina tardiva rispetto alla sua celebrazione, analogamente a quanto si verificava nel caso in esame, in cui la nomina del difensore di fiducia veniva effettuata in limine litis, dovendo «lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo» (Sez. 4, n. 48020 del 12 luglio 2018, W., Rv. 274036 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al fatto che, a fronte degli elementi di valutazione introdotti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma si era limitata a confermare, sulla base di un percorso argomentativo meramente assertivo, il decreto pronunciato dal Tribunale di Roma il 4 luglio 2022, senza confrontarsi con le censure difensive, incentrate sull'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, attestata dalla documentazione prodotta nei giudizi di merito. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Roma formulava un giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] congruo e conforme alle risultanze processuali, facendo riferimento ai numerosi procedimenti penali ai quali il prevenuto era stato sottoposto nel corso degli anni e alla sua elevata caratura criminale, resa evidente dalla variegata tipologia di reati commessi dal ricorrente, tra l'altro, riguardanti i delitti di tentato omicidio aggravato; detenzione illegale di armi da sparo; rissa; furto aggravato; tentata estorsione; fabbricazione e possesso di documenti contraffatti; ricettazione; detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Si evidenziava, in proposito, che la notevole varietà dei delitti per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a procedimento penale - in un lungo arco temporale, compreso tra il 2009 e il 2018 - componeva un quadro probatorio univocamente orientato in senso sfavorevole al prevenuto e rispettoso della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione» (Sez. 6, n. 50128 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], AguI, Rv. 268215 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 8921 del 31/01/2017, Zagaria, Rv. 269555 - 01; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/2019, Sabatini, Rv. 212565 - 01; Sez. 1, n. 23641 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mondini, Rv. 206104 - 01; Sez. 1, n. 5838 del 17/01/2011, Pardo, Rv. 249392 - 01). Si tenga ulteriormente presente che, nel procedimento di prevenzione, vige la regola, correttamente applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della «piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto [...]» (Sez. 2, n. 25919 del 28/05/2008, Rosaniti, Rv. 240629 - 01). In questa cornice, che veniva ricostruita con un percorso argomentativo ineccepibile dalla Corte di appello di Roma, si riteneva sussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA] un'elevata propensione alla commissione di reati, che si era manifestata in un arco temporale pluriennale e che era desumibile dall'esame complessivo degli elementi processuali acquisiti, con i quali, peraltro, la difesa del ricorrente non si era confrontata nel giudizio di primo grado. Basti, in proposito, richiamare il passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 2 e 3 del decreto impugnato, in cui si evidenziava che non «risulta prodotto nel giudizio di primo grado alcuno dei documenti allegati all'atto di appello e relativi all'affidamento in prova e di alcuni trattamenti terapeutici, con la conseguenza che la produzione in sede di impugnazione è comunque tardiva». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente