CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 07438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata l'ordinanza in data 26 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di Grosseto, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione del rinvio da questa Corte, che con sentenza Sezione Prima n. 29131 del 15 giugno 2022 aveva annullato precedente ordinanza emessa dal quel Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla stessa Balestra con le sentenze in data 22 dicembre 2016 e 8 giugno 2017, irrevocabili in data 4 febbraio 2017 e 14 dicembre 2017, evidenziando come dalla lettura degli acquisiti fascicoli processuali emergesse che i giudici della cognizione avevano avuto la possibilità di rilevare la sussistenza di cause ostative alla concessione del beneficio, avendo entrambi dato atto dell'esistenza di precedenti condanne subite dall'imputata ancorché fosse successivamente intervenuta riabilitazione. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse della Balestra è affidato ad un solo motivo che denuncia la violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen., per avere il giudice del rinvio frainteso il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, che, richiamando il dictum delle Sezioni Unite Longo (sentenza n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381), gli aveva imposto di procedere alla «necessaria verifica - da compiersi tramite acquisizione dei fascicoli processuali dei due giudizi di cognizione - della conoscenza da parte del giudice della cognizione dell'esistenza dei precedenti ostativi» prima di eventualmente revocare alla condannata il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria in data 21 dicembre 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Con memoria in data 13 gennaio 2023, il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza impugnata merita di essere cassata. 1. Il proposto motivo coglie nel segno. Invero, alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Longo, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (sentenza n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381) - del quale questa Corte con la sentenza rescindente aveva imposto l'applicazione al giudice dell'esecuzione del rinvio -, l'acclarata conoscenza da parte del giudice della cognizione dell'esistenza di cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena preclude al giudice dell'esecuzione il potere di revoca del beneficio illegittimamente concesso. 2. Nel caso al vaglio, il giudice dell'esecuzione del rinvio, accertato che i giudici della cognizione, pronunciatisi con le sentenze in data 22 dicembre 2016 e 8 giugno 2017, irrevocabili in data 4 febbraio 2017 e 14 dicembre 2017, avevano avuto la possibilità di rilevare la sussistenza di cause ostative alla concessione del beneficio, avendo entrambi dato atto dell'esistenza di precedenti condanne subite dall'imputata a pena detentiva - ancorché seguite dalla riabilitazione di costei -, avrebbe dovuto trarne conseguenze in linea con il diritto vivente e con il compito assegnatogli dalla sentenza rescindente; poiché ciò non ha fatto, l'ordinanza adottata è illegittima e come tale deve essere annullata. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosset