CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 19598/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059SB3X), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/11/2022 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata sul capo relativo alla non menzione della condanna [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con sentenza del 03/11/2022, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 23/05/2022 dal Tribunale di Milano, con la quale CEESAY Abdoulie era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. 2. Ricorre per cassazione il difensore del CEESAY, deducendo violazione di legge con riferimento al diniego della non menzione della condanna. Si censura la sentenza per non aver considerato che l'istituto ha funzioni agevolative della risocializzazione del condannato, prive di connotazioni di prevenzione generale quali quelle proprie della sospensione condizionale. Risultavano pertanto impropri i riferimenti alla gravità del fatto e ad appostazioni di polizia prive di seguito (precedenti dattiloscopici richiamati dal giudice di primo grado). 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso ritenendo manifestamente infondate le censure proposte. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, la difesa replica alle argomentazioni del P.G., insistendo sulla concedibilità del beneficio e sull'annullamento, in parte qua, della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, si è avuto modo di chiarire che «il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01). I giudici di merito hanno ritenuto ostativi, alla concessione del beneficio, la sussistenza di pendenze giudiziarie per fatti della stessa specie, confermati dallo stesso CEESAY (cfr. pag 3 della sentenza ch primo grado), nonché sulle attuali condizioni di vita, con particolare riguardo alla mancanza di uno stabile radicamento nel territorio, e alla probabilità - stando alle stesse dichiarazioni del ricorrente - di ricadere nell'illecito per procurarsi i mezzi di sostentamento (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). È superfluo sottolineare che si tratta di motivazioni - da valutare congiuntamente, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" - che appaiono strettamente correlate ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Motivazioni che devono essere ritenute incensurabili in questa sede, non potendo evidentemente ipotizzarsi, in una prospettiva esclusivamente imperniata sulla necessità di risocializzazione, una sistematica concessione del beneficio anche in presenza - come nel caso di specie - di indicazioni negative quanto ai parametri I di cui all'art. 133 cod. pen., non a caso espressamente richiamato dall'art. 175 dello stesso codice. 3. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il