CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza in data 16/06/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Avezzano, in data 03/02/2021, nei confronti di D'ALESSANDRO Mario, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il D'ALESSANDRO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato la deposizione della persona offesa in relazione ai ripetuti contatti con la persona offesa (anche dopo il versamento sulla carta Postepay del prezzo pattuito per la vendita del motore pubblicizzata sulla piattaforma ebay) che mai aveva prospettato difficoltà nella disponibilità del bene, ed anzi aveva anche preteso un sovrapprezzo a titolo di spese di spedizione. Su tali basi, la Corte ha escluso la plausibilità della prospettazione difensiva secondo cui si era appunto trattato di un mero inadempimento civilistico correlato ad una indisponibilità del bene sopravvenuta alla conclusione del contratto. In definitiva, la decisione della Corte territoriale si pone in perfetta linea di continuità con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto» (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] lier Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]b