CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen., quanto alla mancata riduzione della pena inflitta in primo grado, e dell'art.99 cod. pen., quanto alla mancata esclusione della recidiva, e il vizio di motivazione su tali punti; Rilevato che il vizio di violazione di legge proposto, oltre ad essere meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello, non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata (e, segnatamente, con l'articolato apprezzamento in punto di sussistenza della recidiva di cui a pag. 2 della sentenza impugnata e a pag. 3 sulla gravità della condotta), limitandosi, invero, ad esprimere un mero dissenso dalla stessa; Ritenuto, peraltro, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142); Considerato, inoltre, che il secondo motivo, incentrato sull'asserita illogicità della motivazione, si risolve in una sollecitazione, inammissibile nel giudizio di legittimità, a pervenire a un rinnovato esame di merito della regiudicanda; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1