CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10139/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA]. 16 n. 1335/2018 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il 28/2/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adita in appellodall’Agenzia delle Entrare (di seguito più brevemente anche solo ADE)avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma cheaveva annullato l’avviso di accertamento di riclassamento catastale exart.1 comma 335 della L.311/2004 impugnato dalla contribuente BenciniLiana, dichiarava l’inammissibilità del gravame proposto dall’Agenzia,assumendo l’inesistenza della notificazione dell’appello ricevutadall’appellata in considerazione che essa era stata eseguita da unNumero registro generale 24597/2018Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 10139/2026Data pubblicazione 19/04/2026operatore privato (Nexive) non autorizzato a farla prima del 10 settembre2017 -data dalla quale è stata soppressa l’esclusiva di [OSCURATO:PERSONA].p.a.-, escludendo, altresì, che essa potesse essere sanata dallacostituzione dell’appellata, odierna controricorrente.2 Avverso siffatta pronuncia, l’ADE ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza impugnata, affidandosi a due motivi.3 La contribuente ha depositato controricorso.4 A seguito di ordinanza interlocutoria è stato acquisito al fascicolo diufficio quello di merito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1,comma 2, lett. o), del D.Lgs. n. 58 del 31 marzo 2011 e dell'articolo 16,comma 3, del Decreto legislativo, 31 dicembre 1992, n. 546 nonché laviolazione e falsa applicazione art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 546/92 edell'art. 327, comma 1, c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avesseerrato nel non ritenere perfettamente regolare la notifica operata da partedell'Ufficio avvalendosi dell’operatore postale privato, considerato il venirmeno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 58/2011 (ossia dal 30/4/2011) dellariserva in favore di [OSCURATO:PERSONA] degli invii raccomandati che l’art.16citato contempla quale uno degli strumenti di notificazione in sede dicontezioso tributario.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art.156 c.p.c. in relazione all’art.360 1° comma n.4c.p.c., censurando la sentenza per non aver ritenuto sanata l’eventualenullità della notificazione per effetto della costituzione in giudiziodell’appellata avendo la procedura notificatoria comunque raggiunto loscopo, senza alcun nocumento al diritto di difesa della contribuente.2.1 Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.Numero registro generale 24597/2018Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 10139/2026Data pubblicazione 19/04/20262.2 Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenzan.299 del 10 gennaio 2020 in tema di notificazioni di atti processuali,posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE delParlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilitàper tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che loStato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nullae non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatoredi posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrentefra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dallal. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimentodello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva però aifini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezzalegale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovutaall'assenza di poteri certificativi in capo allo stesso, perché sprovvisto dititolo abilitativo.2.3 Tuttavia, a fronte della ritenuta nullità della notificazione eseguita amezzo di operatore privato nel predetto periodo, è possibile ipotizzare unasanatoria ex art.156 c.p.c. per effetto della costituzione della contropartesoltanto nel caso in cui siffatta eventualità si verifichi entro il termine didecadenza previsto in tema di impugnazioni, declinato nel suo terminebreve o lungo in considerazione della notificazione o meno della sentenzaoggetto di gravame (vedi Cass.19019/2021).2.4 Orbene, nel caso di specie, devono escludersi i denunciati errores inprocedendo lamentati dalla ricorrente, considerata la nullità dellanotificazione dell’appello eseguita tramite raccomandata inviata a mezzodi operatore privato nel periodo antecedente al 10/9/2017, perché la datadi presa in consegna della spedizione indicata nella ricevuta rilasciata dallostesso, ossia il 16/3/2017, non può considerarsi certificata, perché priva divalore legale.Numero registro generale 24597/2018Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 10139/2026Data pubblicazione 19/04/20262.5 Né la costituzione dell’appellata -avvenuta il 18 maggio 2017- èintervenuta nel termine lungo (sei mesi) di impugnazione della sentenza diprimo grado che ci occupa, in scadenza proprio il 16 marzo 2017, essendola sentenza di primo cure stata pubblicata il 16 settembre del 2016.2.6 Il che esclude, per quanto sopra esposto, che il rapporto processualedi secondo grado si sia tempestivamente costituito entro il termine diimpugnazione, venendo meno, quindi, la residua possibilità di sanatoria dicui all’art.156 c.p.c.3 Ne consegue che, ancorché la sentenza di secondo grado vadaparzialmente corretta ai sensi dell’art.384 ultimo comma c.p.c. nellasola parte motiva là dove assume l’inesistenza della notificazione di cuisi discute, in luogo della sua nullità, la declaratoria di inammissibilitàdell’appello per intervenuta decadenza ex art.327 c.p.c. è senz’altroconforme a diritto in considerazione del mancato assolvimento da partedell’appellante della prova di aver tempestivamente proposto ilgravame nel termine lungo del 16/3/2017 in considerazione dellanullità della notificazione in questione.4 In definitiva, previa parziale correzione della motivazione dellasentenza impugnata nel senso appena precisato, il ricorso va, quindi,rigettato.5 In ragione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità sullaquestione processuale risolta dall’intervento delle Sezioni Unite diquesta Corte nel 2020 con la citata sentenza n.299, le spese dilegittimità vanno interamente compensate.6 Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblicadifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 24597/2018Numero sezionale 273/2026Numero di raccolta generale 10139/2026Data pubblicazione 19/04/2026 P.Q.MLa Corte- rigetta il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del14 gennaio 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto