CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41591/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha presentato requisitoria scritta e ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni e, in particolare, dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (sopravvenuta alla succitata legge regionale del 1983), che conteneva principi fondamentali della materia dei lavori pubblici, vincolanti per il legislatore regionale, determinando l'automatica abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, quali sono gli artt. 15 della legge regionale del 1983 e 45 del dPR n. 1063 del 1962, con l'effetto di rendere inoperante la clausola compromissoria di cui all'art. 11 del contratto di appalto che all'art. 15 rinviava e legittima la composizione del collegio arbitrale giudicante con tre membri. Il motivo è infondato. È da ricordare in via generale che il principio secondo il quale il capitolato generale per le opere pubbliche ha valore normativo e vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato, e non riguarda gli appalti stipulati da enti pubblici diversi, in relazione ai quali le sue previsioni, in quanto richiamate in contratto, costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia, trova deroga quando una specifica norma di legge prevede l'applicazione di detto capitolato anche agli appalti stipulati da enti diversi dallo Stato. Va rilevato che l'art. 14 della legge regionale n. 18 del 1983 dispone che all'esecuzione delle opere pubbliche o di pubblico interesse di cui alla stessa legge si applicano tra l'altro, per quanto non espressamente derogato, le norme del capitolato generale di cui al dPR n. 1063 del 1962, e che l'art. 15 della stessa legge disciplina al primo comma la composizione del collegio arbitrale, prevedendo, con una disposizione che ricalca quella di cui all'art. 45 del dPR n. 1063 del 1962, che ne facciano parte cinque membri, per ognuno dei quali indica la necessaria qualifica ed il sistema di nomina (peraltro, con la sentenza n. 30 del 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 15 legge regionale Calabria del 1983, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedeva che, tra i cinque componenti, uno fosse nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla regione, che fosse parte della controversia, analogamente a quanto deliberato della Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 1995, a proposito dell'art. 61 legge Regione Puglia che dettava nella materia analoghe modalità di composizione del collegio arbitrale). Tale quadro normativo consente agevolmente di rilevare che la clausola compromissoria contenuta nel contratto, esaurendosi in un semplice richiamo alla legge regionale, non si sovrappone ad essa per assumere la funzione di fonte negoziale autonoma dell'arbitrato, ma si sostanzia in un mero riferimento con carattere ricognitivo alla fonte legale costituita dalla norma regionale speciale e dal capitolato generale, che pertanto si pone come unica fonte eteronoma dell'arbitrato stesso (cfr., sul punto, Cass. n. 11177 del 2001). In altri termini, la clausola arbitrale inserita nel contratto era non già correlata ad una scelta di volontaria ricezione del capitolato generale approvato con dPR n. 1063 del 1962 (il cui art. 45 prevedeva un collegio di cinque membri, seppur diversamente nominati), altrimenti non applicabile, bensì ad un preciso obbligo di legge: ed infatti la legge regionale Calabria n. 18 del 1983, all'art. 14, considerava obbligatorie le disposizioni del detto capitolato, fatte salve quelle di cui all'art. 15 successivo che dettava una disciplina legale e speciale in tema di composizione e nomina del collegio arbitrale (cfr. Cass. n. 13246 del 2011). La suindicata individuazione della fonte dell'arbitrato rende necessario verificare l'incidenza della normativa statale sopravvenuta, in tema di definizione per via arbitrale delle controversie concernenti i lavori pubblici, sulla disciplina legale richiamata, dovendosi precisare che il dato temporale di riferimento deve essere identificato nel momento della proposizione della domanda di accesso agli arbitri, e che pertanto non rilevano ai fini del decidere i successivi interventi del legislatore nazionale e regionale. Ciò significa che occorre avere riguardo all'incidenza della legge-quadro n. 109 del 1994, come modificata dal di. n. 101 del 3 aprile 1995, convertito in legge n. 216 del 2 giugno 1995, sull'assetto normativo richiamato nell'art. 11 del contratto. Su tale questione questa Corte si è già pronunciata in senso opposto a quanto sostenuto nel ricorso, enunciando il seguente principio con riferimento all'art. 61 della legge regionale Puglia n. 27 del 1985, valido senz'altro anche rispetto all'analogo art. 15 della legge regionale Calabria n. 18 del 1983: in tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 32 della legge quadro n. 109 del 1994, come modificata dal di. n. 101 del 1995 (convertito nella legge n. 216 del 1995), nella parte in cui disciplina - mediante rinvio alle norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato - la definizione delle controversie per via arbitrale, con particolare riferimento alla composizione del collegio ed alle modalità di designazione dei suoi componenti, non esprime principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'art. 117 Cost., non essendo diretto a realizzare nel detto settore un interesse unitario che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all'esplicazione della competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario; ne consegue che la norma citata deve ritenersi priva di efficacia direttamente abrogativa - prevista dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per le leggi statali che modificano i detti principi fondamentali, nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse incompatibili - dell'art. 61 della legge della Regione Puglia n. 27 del 1985, che disciplina la composizione ed il sistema di nomina del collegio arbitrale ricalcando le disposizioni contenute nel capitolato generale approvato con il dPR n. 1063 del 1962 (cfr. Cass. n. 3620 del 2004). Correttamente, pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto che gli arbitri nominati secondo le previsioni del codice di rito, e non secondo la legge all'epoca applicabile, fossero privi di potestas iudicandi. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 5 c.p.c. in tema di perpetuatío lurisdíctionís, in ragione del fatto che il vizio originario nella composizione del collegio arbitrale sarebbe stato sanato per effetto della normativa sopravvenuta ex art. 5, comma 16 septies, legge n. 80 del 2005, che aveva fatto salve le procedure arbitrali in corso al 15 maggio 2005. Il motivo è inammissibile nella parte in cui richiama impropriamente il qui non pertinente principio della perpetuati() iurisdictionis e infondato nella parte in cui invoca l'effetto sanante - che è tema non trattato nel giudizio di merito e quindi nuovo - connesso alla previsione di cui alla legge n. 80 del 14 maggio 2005, di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (art. 5, comma 16 septies), disposizione quest'ultima comunque abrogata dall'art. 256 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Il terzo motivo denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale n. 18 del 1983 per violazione dei principi in tema di riserva di legge e giurisdizione, di volontarietà dell'arbitrato anche rispetto alla nomina degli arbitri, di parità di trattamento delle parti e di nomina da parte di uno dei soggetti in contesa di suoi dipendenti come arbitri. Il motivo è inammissibile, ponendo questioni che non si specifica se e quando siano state sollevate e trattate dinanzi al giudice di merito e astrattamente formulate con modalità che non consentono di apprezzarne la rilevanza, considerandosi a proposito della censura relativa alla pretesa obbligatorietà dell'arbitrato che è il Consorzio ad avere agito in sede arbitrale. Né incide la sentenza costituzionale n. 30 del 2017 che, come si è detto, si colloca su un piano ben diverso, avendo dichiarato l'illegittimità dell'art. 15 della legge regionale del 1983 - della quale peraltro la Corte costituzionale non ha rilevato vizi sul piano della competenza legislativa - nella parte in cui non prevede che tra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente territoriale, diverso dalla regione, che sia stato parte della controversia. In conclusione, il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo la Regione Calabria svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di con