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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09970/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo s tudio , in Lecce , via Zanardelli, 115 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] “capogruppo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA],6 –controricorrente e ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e contro [OSCURATO:PERSONA]: conto corrente vendita coattiva di azioni [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] V accaro , in Roma, viale delle Milizie,106. -controricorrente su ricorso incidentale- Avverso sentenza della Corte di Appello d i Lecce n. 1230 /2017 del 13.11.2017, depositata il 24.11.2017 nel giudizio r.g. 929/2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19.12.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce Sezione distaccata di Casarano ha definito tre giudizi riuniti, aventi ad oggetto alcuni rapporti bancari, intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale aveva prestato fideiussione [OSCURATO:PERSONA].

In particolare; -il giudizio n.133/2003 era stato promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conopposizione al decreto ingiuntivo in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva loro intimato il pagamento di € 255.683,10; -il giudizio n. 162/2003 era stato promosso dal fideiussore [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA]; - e, infine, il giudizio n. 484/2003 era stato instaurato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la restituzione rispettivamente della somma di € 2.004 e di € 6.124, per l'asserit a illegittimità della vendita, effettuataunilateralmente dalla Banca, delle partecipazioni di loro proprietà nel capitale della banca stessa.

Esperita consulenza tecnica d’ufficio , il T ribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la Banca a pagare la somma di € 568.664,55,oltre interessi e spese.

Avverso la sentenza hanno proposto appello la Marrella ed il Coti.La Corte di Appello di Lecce , con la sentenza qui impugnata, ha riformato parzialmente la sentenza di I grado riducendo l’importo dovuto dalla Banca ad € 431.375,43.

La Corte ha anche respinto, in particolare, la domanda del Coti e della Marrella di restituzione delle somme, rispettivamente di € 2.004,00 ed € 6.124,00, corrispondenti alla vendita coattiva di azioni della stessa banca intestate agli attori.

Ha al riguardo osservato che non sussisteva il danno lamentato, atteso che “a fronte della vendita coattiva la banca ha pagato il controvalore, rectiuslo ha accreditato sul conto corrente, in tal modo riducendone l’esposizione debitoria”.

È appunto quest’ultima statuizione che viene fatta oggetto di ricorsi per cassazione, ossia del ricorso principale della Marrella, con due motivi, e del ricorso incidentale condizionato della banca , per un motivo, al quale ha risposto il Coti con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia : Violazione dell’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. in relazione all’art.360. n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, a causa della contraddittorietà insita nell’affermazione della Corte d’appello, da una parte, che non sussisteva alcun debito del Coti e della Marrella nei confronti della banca (la quale perciò aveva illegittimamente effettuato lasegnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia) e, dall’altra che il versamento sul conto delle somme sopra dette andava a ridurre l’esposizione debitoria.

Se non esisteva alcuna esposizione debitoria – osserva la ricorrente – non poteva esservi riduzione della stessa. 1.1La censura è infondata.

La Corte è arrivata alla rideterminazione del saldo partendo da una esposizione già decurtata delle somme in questione e il risultato sarebbe stato sicuramente inferiore se non vi fosse stata la decurtazione operata dalla Banca con il rinveniente dallavendita coattiva delle azioni sulla base della circostanza che le somme in questione erano state versate sul conto corrente, onde il correntista le aveva fatte proprie, mentre l’accenno alla riduzione della esposizione debitoria non ha un rilievo essenziale nel ragionamento della Corte.

2. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione degli artt. 2043, 1936 e 1944 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.Si sostiene che, poiché la Marrella era soltanto fideiussore del Coti, unico titolare del conto corrente su cui era stato effettuato il versamento della somma, e non era debitrice della banca, dato che il debito era stato escluso dalla stessa Corte d’appello, il versamento sul conto del Coti non costituiva restituzione della somma dovuta a lei dalla banca. 2.1 Il motivo è fondato .

La Corte d’appello chiarisce espressamente, a pag. 12 della sentenza, che la Marrella era un mero garante e che i conti erano intestati al solo Coti.

Costituisce pertanto falsa applicazione di norme di diritto qualificare – come in sostanza ha fatto la cda – pagamento in favore della ricorrente il versamento sul conto corrente di un terzo, qual è il Coti. 3.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Si deduce che l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ha come effetto la riduzione del saldo attivo del conto del Coti, dal quale va detratto l’accredito corrispondente alla somma spettante invece alla Marrella. 3.1 Il motivo è i nfondato.

Lo scomputo dal conto del Coti della somma accreditata per errore, in quanto spettante alla Marrella, è tutt’altro che automatico,bensì frutto di una apposita domanda della Banca, che faccia valere l’errore commesso e chieda la restituzione dell’indebito versamento: domanda che nel presente giudizio non risulta proposta e non può certo essere proposta in grado di legittimità.4.

Per quanto esposto , il secondo motivo del ricorso principale va accolto; il ricorso incidentale condizionato va invece rigettato .

La sentenza impugnata va, pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con il rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimitàtra la ricorrente principale e la controricorrente e ricorrente incidentale.

Attesa la particolarità della vicenda, che presenta un singolare intreccio di posizioni tra le parti, può disporsi invece la compensazione quanto alle spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente incidentale e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo, nonché ilricorso incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o e rinvia alla Corte di Appello diLecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la controricorrente e ricorrente incidentale, compensate le spese del giudizio di legittimità tra la controricorrente incidentale e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo s tudio , in Lecce , via Zanardelli, 115 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] “capogruppo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Anna e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA],6 –controricorrente e ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e contro [OSCURATO:PERSONA]: conto corrente vendita coattiva di azioni [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] V accaro , in Roma, viale delle Milizie,106. -controricorrente su ricorso incidentale- Avverso sentenza della Corte di Appello d i Lecce n. 1230 /2017 del 13.11.2017, depositata il 24.11.2017 nel giudizio r.g. 929/2012, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19.12.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce Sezione distaccata di Casarano ha definito tre giudizi riuniti, aventi ad oggetto alcuni rapporti bancari, intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale aveva prestato fideiussione [OSCURATO:PERSONA]. In particolare; -il giudizio n.133/2003 era stato promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conopposizione al decreto ingiuntivo in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva loro intimato il pagamento di € 255.683,10; -il giudizio n. 162/2003 era stato promosso dal fideiussore [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA]; - e, infine, il giudizio n. 484/2003 era stato instaurato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la restituzione rispettivamente della somma di € 2.004 e di € 6.124, per l'asserit a illegittimità della vendita, effettuataunilateralmente dalla Banca, delle partecipazioni di loro proprietà nel capitale della banca stessa. Esperita consulenza tecnica d’ufficio , il T ribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato la Banca a pagare la somma di € 568.664,55,oltre interessi e spese. Avverso la sentenza hanno proposto appello la Marrella ed il Coti.La Corte di Appello di Lecce , con la sentenza qui impugnata, ha riformato parzialmente la sentenza di I grado riducendo l’importo dovuto dalla Banca ad € 431.375,43. La Corte ha anche respinto, in particolare, la domanda del Coti e della Marrella di restituzione delle somme, rispettivamente di € 2.004,00 ed € 6.124,00, corrispondenti alla vendita coattiva di azioni della stessa banca intestate agli attori. Ha al riguardo osservato che non sussisteva il danno lamentato, atteso che “a fronte della vendita coattiva la banca ha pagato il controvalore, rectiuslo ha accreditato sul conto corrente, in tal modo riducendone l’esposizione debitoria”. È appunto quest’ultima statuizione che viene fatta oggetto di ricorsi per cassazione, ossia del ricorso principale della Marrella, con due motivi, e del ricorso incidentale condizionato della banca , per un motivo, al quale ha risposto il Coti con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denuncia : Violazione dell’art.132, comma 2, n.4 c.p.c. in relazione all’art.360. n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, a causa della contraddittorietà insita nell’affermazione della Corte d’appello, da una parte, che non sussisteva alcun debito del Coti e della Marrella nei confronti della banca (la quale perciò aveva illegittimamente effettuato lasegnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia) e, dall’altra che il versamento sul conto delle somme sopra dette andava a ridurre l’esposizione debitoria. Se non esisteva alcuna esposizione debitoria – osserva la ricorrente – non poteva esservi riduzione della stessa. 1.1La censura è infondata. La Corte è arrivata alla rideterminazione del saldo partendo da una esposizione già decurtata delle somme in questione e il risultato sarebbe stato sicuramente inferiore se non vi fosse stata la decurtazione operata dalla Banca con il rinveniente dallavendita coattiva delle azioni sulla base della circostanza che le somme in questione erano state versate sul conto corrente, onde il correntista le aveva fatte proprie, mentre l’accenno alla riduzione della esposizione debitoria non ha un rilievo essenziale nel ragionamento della Corte. 2. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione degli artt. 2043, 1936 e 1944 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.Si sostiene che, poiché la Marrella era soltanto fideiussore del Coti, unico titolare del conto corrente su cui era stato effettuato il versamento della somma, e non era debitrice della banca, dato che il debito era stato escluso dalla stessa Corte d’appello, il versamento sul conto del Coti non costituiva restituzione della somma dovuta a lei dalla banca. 2.1 Il motivo è fondato . La Corte d’appello chiarisce espressamente, a pag. 12 della sentenza, che la Marrella era un mero garante e che i conti erano intestati al solo Coti. Costituisce pertanto falsa applicazione di norme di diritto qualificare – come in sostanza ha fatto la cda – pagamento in favore della ricorrente il versamento sul conto corrente di un terzo, qual è il Coti. 3.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del secondo motivo di ricorso. Si deduce che l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ha come effetto la riduzione del saldo attivo del conto del Coti, dal quale va detratto l’accredito corrispondente alla somma spettante invece alla Marrella. 3.1 Il motivo è i nfondato. Lo scomputo dal conto del Coti della somma accreditata per errore, in quanto spettante alla Marrella, è tutt’altro che automatico,bensì frutto di una apposita domanda della Banca, che faccia valere l’errore commesso e chieda la restituzione dell’indebito versamento: domanda che nel presente giudizio non risulta proposta e non può certo essere proposta in grado di legittimità.4. Per quanto esposto , il secondo motivo del ricorso principale va accolto; il ricorso incidentale condizionato va invece rigettato . La sentenza impugnata va, pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con il rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimitàtra la ricorrente principale e la controricorrente e ricorrente incidentale. Attesa la particolarità della vicenda, che presenta un singolare intreccio di posizioni tra le parti, può disporsi invece la compensazione quanto alle spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente incidentale e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo, nonché ilricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o e rinvia alla Corte di Appello diLecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la controricorrente e ricorrente incidentale, compensate le spese del giudizio di legittimità tra la controricorrente incidentale e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma
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