CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 19884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 223, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.) già irrogate in promo grado a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la durata di tali pene per entrambi gli imputati in anno uno e mesi quattro. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. Il ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati, proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello, non valutando tutti gli aspetti della vicenda, è pervenuta a stabilire una durata eccessiva delle pene accessorie, in quanto sproporzionata rispetto al fatto e priva della valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.2.2. Gli stessi vizi vengono denunciati in un altro ricorso, proposto unicamente nell'interesse di Badalin dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di rilievi che parimenti censurano la mancata considerazione degli elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena. 3. Le censure mosse in entrambi i ricorsi invocano semplicemente nuove valutazioni (con riguardo a certi elementi ivi menzionati) che intendono sovrapporre a quelle intervenute in sentenza in forza di un motivato e appropriato complessivo apprezzamento di merito. Seguendo tale approccio, entrambi i ricorsi omettono di considerare che la Corte di appello ha puntualmente dato atto degli elementi favorevoli ravvisabili, avuto riguardo ai tratti della personalità degli imputati e alla limitata dimensione della gravità ei fatti. Elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificare la fissazione delle pene accessorie per una durata alquanto contenuta. I Giudici di merito, però, hanno al contempo posto in evidenza, in termini preclusivi rispetto una riduzione più consistente della durata di dette pene, gli altri indicatori valutabili invece in senso negativo, e in particolare quello relativo all'intensità del dolo dimostrata. 4. Si tratta pertanto di doglianze tutte con evidenza prive dei requisiti di ammissibilità, in quanto aspecifiche, meramente rivalutative e comunque manifestamente infondate. Dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022.