CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32163/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2678/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatadigitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] specializzandi –Borsa di studio ─ Rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4589 /202 1 , depositata il 23 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novem bre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: numerosi medici specializzati, tra i quali gli odierni ricorrenti, convennero in giudizio, nel 2011, davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione della Direttiva CE 93/16, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione; premesso di aver conseguito il diploma di specializzazione fruendo della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, di importo annuo pari a euro 11.113,00, chiesero la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato in base al trattamento economico introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 e dal successivo D.P.C.M. 7 marzo 2007, che aveva definito il contratto di formazione specialistica con decorrenza dall’anno accademico 2006/2007; instarono in subordine per la condanna delle amministrazioni convenute, in solido, al pagamento di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio, in applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991; il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11053 del 2016, rigettò integralmente le domande, compensando le spese; ritenne, infatti,che la normativa comunitaria non imponesse allo Stato italiano un obbligo di adeguamento retributivo nella misura prevista dal d.lgs. n. 368 del 1999, e che la disciplina interna avesse correttamente differito l’applicazione del nuovo trattamento economico ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; pronunciando sul gravame interposto dagli odierni controricorrenti e intimati la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4589/2021, resa pubblica il 23 giugno 2021, e corretta con ordinanza del 16 dicembre 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ─ al netto della prescrizione quinquennale maturata su alcune rate ─ della somma pari alla rideterminazione triennale della borsa di studio di cui all’art. 6 comma 4 del D.L.vo 8.8.1991 n. 257, secondo il parametro del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nazionale, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data delle rispettive costituzioni in mora come da motivazione al saldo e, quanto ai dottori Carlucci e Colafrancesco, anche all’incremento annuale previsto per l’aumento del costo della vita per la sola annualità successiva all’anno 2008.Ha per il resto rigettato l’appello e confermato la sentenza appellata , compensa ndo tra le parti le spese del giudizio di entrambi i gradi del giudizio; avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso affidato ad un unico mezzo, cui resistono, depositando controricorso, i dottori Baiocco, Bergami, Caperchi, Carlucci, Colafrancesco, Corsi, Nestola e Viola; gli altri intimati sono rimastitali; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; i controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del controricorso, e di conseguenza anche della successiva memoria dei controricorrenti, essendo stato il primo tardivamente consegnato all’ufficio postale per la notifica a mezzo posta in data 25 febbraio 2022, al di là del termine fissato dall’art. 370 c.p.c. ─ nel testo applicabile ratione temporis previgente alla modifica introdotta dall’art. 3, comma 27, lett. f), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) ─ il quale infatti, essendo stato il ricorso della P.A. notificato a mezzo p.e.c. in data 15 gennaio 2022, veniva a scadere il 24 febbraio 2022; con l’unico motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli art. 6, comma 1, del d.lgs. 257/1991, art. 32, comma 12 della l. n. 449/1997 e art. 36, comma 1, della l. 289/2002, art. 1, comma 212, della legge n. 266 del 2005»; lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente riconosciuto il diritto di alcuni medici specializzandi alla rideterminazione triennale della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, nonché, per due di essi, all’indicizzazione annuale per l’anno 2009, ponendosi tale statuizione in contrasto con la normativa nazionale e con il consolidato orientamento della Corte di cassazione; il motivo è fondato; l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991; in tal senso si sono da ultimo pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 19/07/2024, n. 20006, alle cui ampie motivazioni è sufficiente in questa sede fare rimando; investite dalla Sezione Lavoro , con ordinanza interlocutoria n. 6928/2024 del 14/03/2024,della questione di massima di particolare importanza «se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991», le S.U. hanno infatti affermato il principio di diritto secondo cui «l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5,d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002»; giova inoltre rammentare che ─ come pure evidenziato nel citato arresto delle Sezioni Unite (par. 6 della motivazione) ─ il d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dall'art. 46, comma 3, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»), il quale tuttavia nel precedente comma 2 (come sostituito dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e poi dall'art. 1, comma 300, legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha disposto che «Fino all'anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257», ragione per cui ─ diversamente da quanto ritenuto dai giudici a quibus con riferimento ai medici che avevano ultimato il corso di specializzazione successivamente al 31 dicembre 2005 ─ non vi è alcun periodo per il quale possa fondatamente invocarsi il diritto alla indicizzazione e/o rideterminazione triennale ai sensi del citato art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991; in accoglimento, dunque, del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto delle domande formulate in primo grado dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; avuto riguardo alla complessità del quadro normativo di riferimento ed alla ravvisata esigenza dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (sebbene,negli esiti, confermativo di orientamento già in precedenza invalso nellagiurisprudenza delle Sezioni semplici), si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito; alla soccombenza riguardo al presente giudizio di legittimità segue la condanna, in solido, dei controricorrenti e della intimata [OSCURATO:PERSONA](solo di coloro, dunque, dei quali la sentenza d’appello aveva accolto sia pure in parte la domanda e gli unici dunque evocati quali controinteressati alla odierna impugnazione) alla rifusione, in favore della amministrazione ricorrente, delle relative spese, liquidate come da dispositivo, con applicazione dell’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55; non v’è luogo, invece, a provvedere su l regolamento delle spese nei confronti degli altri intimati, essendo stati gli stessi evocati nel presente giudizio solo ai sensi dell’art. 332 c.p.c. quali «litisconsorti processuali» e non avendo gli stessi svolto alcuna difesa nella presente sede; poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019); P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione; decidendo nel merito, rigetta le domande proposte, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Condanna i controricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] , in solido, al pagamento, in favore della amministrazione ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro