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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22376/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 'Visti gli atti e la sentenzaimpugnata: esaminato u ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada.

Considerato che H primo motivo di ricorso, in tema di insussistenza della fattispecie di reatd, è riproduttivo di ragioni di doglianza già correttamente vagliate e disattese dai giudici di merito, Invero, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente viciazione rsaiu ciocurnenta;mente accertata, essendo sufficiente un minimo G! prova accompagnata dalla mancata allegazione da parte dei ricorrente oi elementi contrai-i Lcfr.

Sez. 7, ord. n. 11916 dei 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per ia prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalia depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso lUecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale d: contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente aila mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")].

Nei caso in esame, !a Corte d'appello, conformandosi alibrientamento citato, ha richiamato il contenuto del verbale di contestazione versato in atti ed ha ritenuto, in assenza di elementi comprovanti la non definitività di detta contestazione - in alcun modo addotti dalla parte correttamente integrato il requisito della recidiva nel biennio.

Considerato, guanto ai secondo motivo di ricorso, che, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità„ la causa di esclusione della punibilità per ;a particolare ;-- enuità del fatto non è appiicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa ii prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume riievanza penale solo in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 dei 05/07/2024, Goieanu, Rv. 286812:"La causa di esclusione della punibilità per ia particolare tenuita dei fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa i prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod, strada, nel solo caso di recidiva nei biennio").

Considerato, quanto ara dacjianza in tema di trattamento sanzionatorio, che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica dei giudizio di merito, sfugge ai sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quelia che evidenzi l'assenza di positivi 2e!ementi d va mzee (py 5'77. 3 n. 25908 r!o! 27/04/2004, Ronzoni„ P‘L 9 29293; Sez. 3, n 9836 ce 2915, de. 2016, Piller°, Rv. 266460).

Rilevato, pertanto, che ricorso' deve essere dichiarato inammissibile, cori condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MTi Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fineMariarosaria [OSCURATO:PERSONA]!! Frranti r - :DEPOSI- (t,T tbd C 172026 L .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 'Visti gli atti e la sentenzaimpugnata: esaminato u ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Considerato che H primo motivo di ricorso, in tema di insussistenza della fattispecie di reatd, è riproduttivo di ragioni di doglianza già correttamente vagliate e disattese dai giudici di merito, Invero, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente viciazione rsaiu ciocurnenta;mente accertata, essendo sufficiente un minimo G! prova accompagnata dalla mancata allegazione da parte dei ricorrente oi elementi contrai-i Lcfr. Sez. 7, ord. n. 11916 dei 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per ia prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalia depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso lUecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale d: contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente aila mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")]. Nei caso in esame, !a Corte d'appello, conformandosi alibrientamento citato, ha richiamato il contenuto del verbale di contestazione versato in atti ed ha ritenuto, in assenza di elementi comprovanti la non definitività di detta contestazione - in alcun modo addotti dalla parte correttamente integrato il requisito della recidiva nel biennio. Considerato, guanto ai secondo motivo di ricorso, che, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità„ la causa di esclusione della punibilità per ;a particolare ;-- enuità del fatto non è appiicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa ii prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume riievanza penale solo in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 dei 05/07/2024, Goieanu, Rv. 286812:"La causa di esclusione della punibilità per ia particolare tenuita dei fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa i prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod, strada, nel solo caso di recidiva nei biennio"). Considerato, quanto ara dacjianza in tema di trattamento sanzionatorio, che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica dei giudizio di merito, sfugge ai sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quelia che evidenzi l'assenza di positivi 2e!ementi d va mzee (py 5'77. 3 n. 25908 r!o! 27/04/2004, Ronzoni„ P‘L 9 29293; Sez. 3, n 9836 ce 2915, de. 2016, Piller°, Rv. 266460). Rilevato, pertanto, che ricorso' deve essere dichiarato inammissibile, cori condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MTi Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fineMariarosaria [OSCURATO:PERSONA]!! Frranti r - :DEPOSI- (t,T tbd C 172026 L .
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