CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 29225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Fermo disponeva l’archiviazione del procedimento n. 2526/2025,instaurato a seguito di denuncia querela presentata da XXXXXXXXXXXXX neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXX per il reato di cui all’articolo 609-quinquies cod.pen., asseritamente commesso in danno dei figli minori XXXXXXXXe XXXXX.2. La XXXXXXX, in qualità di persona offesa che aveva proposto opposizioneall’archiviazione, propone ricorso per cassazione denunciando l’abnormità delprovvedimento impugnato, nonché della richiesta di archiviazione formulata dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, lamentando chequest’ultima non avrebbe preso in considerazione il contenuto dell’incidenteprobatorio che ha visto l’escussione dei due minori, le cui trascrizioni sono statetrasmesse all’ufficio requirente dopo la redazione della richiesta di archiviazione.Tale mancanza determinerebbe, secondo la prospettazione della ricorrente(la quale precisa che non ricorre in concreto alcuna delle ipotesi di esperibilità delrimedio previsto dall’articolo 410-bis cod. proc. pen.), l’abnormità della richiestadi archiviazione e, a cascata, della relativa ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La richiesta di archiviazione, come noto, non è impugnabile con ricorsoper cassazione, ma solo con l'opposizione alla richiesta di archiviazione.In tale sede, l’opponente può svolgere tutte le censure e le deduzioniconcernenti eventuali nullità o vizi della richiesta formulata dal pubblicoministero.E solo il provvedimento del giudice risulta eventualmente ricorribile percassazione, nei limiti di cui all’articolo 410-bis cod. proc. pen..Nel caso in esame, alle pagine 3-4 dell’ordinanza impugnata, il giudice dàampiamente conto del contenuto delle trascrizioni tardivamente allegate allarichiesta di archiviazione (sottolineandone l’inconcludenza probatoria rispetto aidelitti denunciati), per cui, le eventuali omissioni sul punto contenute nellarichiesta di archiviazione sarebbero state in ogni caso colmate dalla parte motivadel provvedimento gravato e non si sarebbe verificata quella stasi «indebita» delprocedimento che consente l’attivazione del ricorso per abnormità.3. Non è, per altro verso, possibile convertire il presente ricorso in reclamoex art. 410-bis cod. proc. pen., in quanto, come correttamente evidenziato dallastessa ricorrente, non ricorre né è contestata alcuna delle ipotesi di nullità checonsentono l’attivazione di detto rimedio. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.