CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10056/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino del 30 giugno 2023 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale cittadino in ordine al reato di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 cod. pen. capo A) e violenza privata (art.610 cod. pen. capo B), valutando in regime di prevalenza le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta in mesi otto di reclusione; Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrogatogli che sarebbe dovuto essere più mite in considerazione dei disagi da cui è affetto - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti: a seguito del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha fissato la pena base in anni 1 di reclusione laddove il giudice di primo grado aveva fissato la pena base in anni 1 e mesi 3 di reclusione. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così