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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 22616/2023

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di apertura della liquidazione dei beni [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - R el . [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16134/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., elett ivamente domiciliata . in Roma, piazza Venezia 11, presso lo studio Curtis, Mallet-Prevost, [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via G.G.

Belli 36, presso lo studio Carluccio-Pardini, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale della Spezia n. 28/15 , pubblicato il 9.5.2018;udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale della Spezia, con decreto del 9.5.2018, ha dichiar ato inammissibile il reclamo proposto daS.[OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ex l. n. 3/12 di apertura della liquidazione dei beni di [OSCURATO:PERSONA] ; ha affermato che la società era priva di interesse ad agire, avendo proposto il reclamo al solo fine di evitare l’estinzione delle procedur e esecutive da essa promosse contro il debitore o di evitare il concorso con altri creditori anteriori, e dunque per ragioni di mero fatto, non integranti un risultato utile giuridicamente apprezzabile, posto che il legislatore ha previsto, in analogia con l’art. 51 l.f., che in vista della regolazione concorsuale della situazione di sovraindebitamento, le esecuzioni già iniziate non possano proseguire e che, in presenza di determinati presupposti, la liquidazione provoca gli effetti di cui all’art. 14 terdeciesl. n. 3/12. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione del decreto con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare, ancorché la questione non sia controversa fra le parti, va affermata la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost., del decreto impugnato: questa Corte si è già ripetutamente espressa sul punto, rinvenendo i caratteri della decisorietà e della definitività dei provvedimenti emessi ai sensi della l. n. 3/12 ogni qualvolta, come nella specie, essi siano volti a regolare in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento ed incidano pertanto su diritti soggettivi delle parti (cfr., da ultimo, Cass. nn. 35976/022, 30948/020).L’unico motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 100 c.p.c., 10, c.6, l. n. 3/12, richiamato dall’art. 14 quinquiesdella medesima legge, per aver il tribunale erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo per difettod’interesse ad agire di S.E.N. .

Il motivo è fondato.

Va ricordato che l ' interesse ad agire , necessario anche ai fini dell'impugnazione di un provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta che può derivare alla parte dall'eventuale accoglimento della domanda e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata (Cass., n. 27006/07; n. 12952/07; n. 8934/13; n. 20609/13).

Orbene, in via generale, non può dubitarsi dell’interesse attuale e concreto dei creditori di colui che avanzi domanda di accesso ad una delle procedure di cui alla l. n. 3/012, a contestare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità di tale domanda, il cui accoglimento potrebbe pregiudicare le loro più svariate ragioni, altrimenti tutelate dall’ordinamento, fra cui certamente rientra anche il diritto a proseguire nell’azione esecutiva individuale già promossa, onde evitare il rischio di dilazione del pagamento (oltre che quello, eventuale, della liberazione del debitore anche nel caso in cui il credito rimanga parzialmente insoddisfatto).Né questo interesse viene meno una volta che il giudice di prima istanza abbia emesso il decreto di apertura della procedura, tant’è che i creditori sono legittimati a reclamarlo.

Nella specie [OSCURATO:SOCIETA]. ha, per l’appunto, reclamato il provvedimento di ammissione del proprio debitore alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter e ss.gg. l. 3/12 lamentando la mancanza dei requisiti richiesti a tal fine dalla legge; ha, in particolare, osservato: i) che Taddei non versava in stato di sovraindebitamento; ii) che la domanda accolta era priva delle indicazioni richieste dall’art. 14 cit. a pena di inammissibilità, in quanto non consentiva di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore; iii) che difettava anche il presupposto della diligenza di quest’ultimo.

L’odierna ricorrente aveva dunque sollevato ben precisi rilievi onde contestare il diritto di Taddei ad accedere alla procedura liquidatoriaed è evidente che, in caso di loro fondatezza, essa avrebbe conseguito il risultato utile, e giuridicamente tutelato, di ottenere, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato , la riespansione del proprio diritto a procedere in via esecutiva nei confronti del debitore.

In definitiva, ciò che il tribunaleha totalmente omesso di considerare è che il diritto di S.E.N. a proseguire l’esecuzione intrapresa avrebbe potuto essere compresso solo nel caso di accertata ricorrenza del contrapposto, macontestato, diritto di Taddei ad essere ammesso alla procedura di sovraindeb itamento : tanto bastava , pertanto, ad integrare l’interesse ex art. 100 c.p.c. della creditrice auna pronuncia giudiziale in ordine all’esistenza, o meno, dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore.

Il provvedimento impugnato va dunque cassato, con rinviodel giudizio al Tribunale della Spezia in diversa composizione, che proced e r à all’esame del merito del reclamo e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale della Spezia, in diversa composizione,an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di apertura della liquidazione dei beni [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - R el . [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16134/2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., elett ivamente domiciliata . in Roma, piazza Venezia 11, presso lo studio Curtis, Mallet-Prevost, [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via G.G. Belli 36, presso lo studio Carluccio-Pardini, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale della Spezia n. 28/15 , pubblicato il 9.5.2018;udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale della Spezia, con decreto del 9.5.2018, ha dichiar ato inammissibile il reclamo proposto daS.[OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ex l. n. 3/12 di apertura della liquidazione dei beni di [OSCURATO:PERSONA] ; ha affermato che la società era priva di interesse ad agire, avendo proposto il reclamo al solo fine di evitare l’estinzione delle procedur e esecutive da essa promosse contro il debitore o di evitare il concorso con altri creditori anteriori, e dunque per ragioni di mero fatto, non integranti un risultato utile giuridicamente apprezzabile, posto che il legislatore ha previsto, in analogia con l’art. 51 l.f., che in vista della regolazione concorsuale della situazione di sovraindebitamento, le esecuzioni già iniziate non possano proseguire e che, in presenza di determinati presupposti, la liquidazione provoca gli effetti di cui all’art. 14 terdeciesl. n. 3/12. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione del decreto con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare, ancorché la questione non sia controversa fra le parti, va affermata la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost., del decreto impugnato: questa Corte si è già ripetutamente espressa sul punto, rinvenendo i caratteri della decisorietà e della definitività dei provvedimenti emessi ai sensi della l. n. 3/12 ogni qualvolta, come nella specie, essi siano volti a regolare in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento ed incidano pertanto su diritti soggettivi delle parti (cfr., da ultimo, Cass. nn. 35976/022, 30948/020).L’unico motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 100 c.p.c., 10, c.6, l. n. 3/12, richiamato dall’art. 14 quinquiesdella medesima legge, per aver il tribunale erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo per difettod’interesse ad agire di S.E.N. . Il motivo è fondato. Va ricordato che l ' interesse ad agire , necessario anche ai fini dell'impugnazione di un provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta che può derivare alla parte dall'eventuale accoglimento della domanda e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata (Cass., n. 27006/07; n. 12952/07; n. 8934/13; n. 20609/13). Orbene, in via generale, non può dubitarsi dell’interesse attuale e concreto dei creditori di colui che avanzi domanda di accesso ad una delle procedure di cui alla l. n. 3/012, a contestare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità di tale domanda, il cui accoglimento potrebbe pregiudicare le loro più svariate ragioni, altrimenti tutelate dall’ordinamento, fra cui certamente rientra anche il diritto a proseguire nell’azione esecutiva individuale già promossa, onde evitare il rischio di dilazione del pagamento (oltre che quello, eventuale, della liberazione del debitore anche nel caso in cui il credito rimanga parzialmente insoddisfatto).Né questo interesse viene meno una volta che il giudice di prima istanza abbia emesso il decreto di apertura della procedura, tant’è che i creditori sono legittimati a reclamarlo. Nella specie [OSCURATO:SOCIETA]. ha, per l’appunto, reclamato il provvedimento di ammissione del proprio debitore alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter e ss.gg. l. 3/12 lamentando la mancanza dei requisiti richiesti a tal fine dalla legge; ha, in particolare, osservato: i) che Taddei non versava in stato di sovraindebitamento; ii) che la domanda accolta era priva delle indicazioni richieste dall’art. 14 cit. a pena di inammissibilità, in quanto non consentiva di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore; iii) che difettava anche il presupposto della diligenza di quest’ultimo. L’odierna ricorrente aveva dunque sollevato ben precisi rilievi onde contestare il diritto di Taddei ad accedere alla procedura liquidatoriaed è evidente che, in caso di loro fondatezza, essa avrebbe conseguito il risultato utile, e giuridicamente tutelato, di ottenere, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato , la riespansione del proprio diritto a procedere in via esecutiva nei confronti del debitore. In definitiva, ciò che il tribunaleha totalmente omesso di considerare è che il diritto di S.E.N. a proseguire l’esecuzione intrapresa avrebbe potuto essere compresso solo nel caso di accertata ricorrenza del contrapposto, macontestato, diritto di Taddei ad essere ammesso alla procedura di sovraindeb itamento : tanto bastava , pertanto, ad integrare l’interesse ex art. 100 c.p.c. della creditrice auna pronuncia giudiziale in ordine all’esistenza, o meno, dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore. Il provvedimento impugnato va dunque cassato, con rinviodel giudizio al Tribunale della Spezia in diversa composizione, che proced e r à all’esame del merito del reclamo e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale della Spezia, in diversa composizione,an
Decreto Cassazione n. 22616/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris