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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 36760/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal

1. Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze nel procedimento penale a carico di:

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze dichiarava l'estinzione del delitto di oltraggio, commesso da [OSCURATO:PERSONA], a fronte del risarcimento del danno nei confronti dei militari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'Arma dei Carabinieri al cui corpo essi appartengono, per un importo di complessivi euro trecento.

2. Avverso la sentenza presenta ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, che articola due motivi, entrambi volti a rilevare l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce che l'imputata ha risarcito il danno dopo l'apertura del dibattimento, laddove la disposizione codicistica prevede che il risarcimento intervenga «prima del giudizio».

2.2. Con il secondo motivo, lamenta come il risarcimento sia stato parziale, (per ammissione del medesimo Tribunale) simbolico e non integrale, e che pertanto difetta un altro requisito per la declaratoria di estinzione del reato.

3. A confutazione del ricorso, la ricorrente ha presentato una memoria in cui contesta la lettura data dal Procuratore Generale della locuzione "prima del giudizio", evidenziando che, se il legislatore avesse voluto riferirsi all'apertura del dibattimento, lo avrebbe fatto, così come precisato nell'art. 162-ter cod. pen.

Reputa inoltre il risarcimento adeguato, evidenziando come i due pubblici ufficiali non si siano costituiti parte civile ed abbiano accettato la somma, seppur esigua, offerta della donna, la quale ha mostrato d'altronde sincero ravvedimento, allegando altresì una lettera di scuse prodotta in dibattimento, e ha commesso un fatto comunque di gravità minima.

In subordine, chiede, pertanto, che sia applicato l'art. 131-bis cod. pen., richiamando la condizione di agitazione psicomotoria in cui versava la donna, la sua preoccupazione per il figlio che di lì a poco sarebbe uscito da scuola senza trovare nessuno ad aspettarlo; aggiunge, quindi, che l'imputata ha proferito espressioni offensive ma di uso comune, che la sua condotta non è abituale e che non sussistono le condizioni preclusive indicate nel comma 2 dell'articolo in oggetto.

4. L'imputata presenta inoltre una memoria conclusionale in cui insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado ovvero per la dichiarazione di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

5. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.[OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza va annullata con rinvio al giudice di appello.

2. Si premette che la riparazione del danno al quale l'art. 341-bis, comma 3, cod. pen. subordina l'estinzione del reato deve essere, per espresso disposto legislativo, «integrale» e va realizzata «prima del giudizio».

2.1. Distinguendo i due aspetti, la definizione delle condizioni in presenza delle quali il risarcimento può essere considerato dal giudice «integrale» implica profili di apprezzamento inevitabilmente discrezionale, in quanto può variare in rapporto alle circostanze del caso, e richiede una valutazione del grado di offesa, delle modalità della condotta, eventualmente finanche delle condizioni economiche dell'autore, coincidendo in definitiva con un giudizio di adeguatezza, da svolgere oltretutto - in coerenza con le finalità della giustizia riparativa - altresì alla stregua della soddisfazione delle persone offese (che, nel caso di specie, non si sono costituite parti civili e a cui l'imputata ha rivolto le sue scuse per iscritto).

2.2. Diverso discorso va svolto con riguardo al momento entro il quale la suddetta riparazione può essere utilmente proposta, in quanto esso impone una valutazione, per sua natura, più oggettiva.

In proposito, è vero che - come notato dalla ricorrente nella memoria prodotta - il legislatore dell'art. 341-bis cod. pen. utilizza una formula testuale più lata di quella cui ricorrono altre disposizioni legislative, tra cui l'art. 162-ter cod. pen. il quale, in una materia affine, e cioè a proposito dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, parla espressamente di «apertura del dibattimento».

Tuttavia, che l'espressione «prima del giudizio» debba essere intesa in tale ultimo senso, si desume dalla ratio della disposizione normativa in oggetto.

Questa, come pure il citato art. 162-ter cod. pen., più ancora che perseguire finalità deflattive in chiave di accelerazione nella definizione dei procedimenti, si ispira a una prospettiva di prevenzione speciale positiva e richiede, dunque, la prova della serietà dell'intento del proponente, quale desumibile dalla spontaneità dell'atto che, invece, ove si posticipasse il momento utile per il risarcimento, finirebbe con l'essere condizionato dall'andamento del processo (su tale ultimo aspetto, cfr. Sez. 6, n. 50996 del 12/09/2019, Caresana, Rv. 277443).

Ebbene, dal provvedimento impugnato emerge indiscutibilmente il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 341-bis, comma 3, cod. pen., avendo la ricorrente prodotto la documentazione relativa al risarcimento del danno e la lettera di scuse soltanto dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e l'udienza di deposizione dei testi.Di conseguenza, la riparazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata tardiva e non può estinguere il reato.

3. La circostanza che il fatto sia tipico e che il reato non sia estinto non preclude tuttavia l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sulla particolare tenuità del fatto.

3.1. Sul punto, va precisato che, attualmente, l'art. 341-bis cod. pen. è escluso dall'area applicativa della particolare tenuità del fatto, per effetto della novella dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. 14 giugno 2019, n. 54 («Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ma tale modifica non interessa il caso in esame, essendo stata introdotta dopo la realizzazione del fatto (compiuto in data 22/04/2017) e non potendo avere effetto retroattivo.

3.2. È inoltre utile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale causa di non punibilità — nel caso di specie sollecitata dall'imputata nell'unica forma consentita da questo procedimento, e cioè nelle memorie presentate - può essere rilevata anche d'ufficio in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (con riferimento al giudizio di appello, Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280707) e che il principio non pare contraddetto da pronunce di segno apparentemente contrario, in cui la inconciliabilità tra la declaratoria immediata di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e la particolare tenuità del fatto sembra piuttosto discendere dalla natura del rito prescelto dalle parti (vd.

Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926).

A tale giudizio, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe legittimato anche il giudice di cassazione, a condizione che i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589; Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, dep. 2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271).

4. Tanto tuttavia non accade nel caso di specie.

La valutazione sulla ricorrenza dei presupposti normativi dell'art. 131-bis cod. pen., quali la tenuità del danno o del pericolo e l'esigua colpevolezza dell'imputato — invero indiziati da plurime circostanze fattuali —, l'assenza delle condizioni preclusive di cui al comma 2, nonché il giudizio sulla non abitualità della condotta, implicano apprezzamenti di merito che questa Corte — giudice della sola legittimità - non è abilitata a svolgere, viepiù sulla base dei dati, molto sintetici, riportati nella sentenza, redatta con motivazione contestuale.

4. Per tale ragione, il Collegio ritiene di disporre l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, affinché valuti la sussistenza delle condizioni per dichiarare la non punibilità del fatto per particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal 1. Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze nel procedimento penale a carico di: 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze dichiarava l'estinzione del delitto di oltraggio, commesso da [OSCURATO:PERSONA], a fronte del risarcimento del danno nei confronti dei militari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'Arma dei Carabinieri al cui corpo essi appartengono, per un importo di complessivi euro trecento. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, che articola due motivi, entrambi volti a rilevare l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce che l'imputata ha risarcito il danno dopo l'apertura del dibattimento, laddove la disposizione codicistica prevede che il risarcimento intervenga «prima del giudizio». 2.2. Con il secondo motivo, lamenta come il risarcimento sia stato parziale, (per ammissione del medesimo Tribunale) simbolico e non integrale, e che pertanto difetta un altro requisito per la declaratoria di estinzione del reato. 3. A confutazione del ricorso, la ricorrente ha presentato una memoria in cui contesta la lettura data dal Procuratore Generale della locuzione "prima del giudizio", evidenziando che, se il legislatore avesse voluto riferirsi all'apertura del dibattimento, lo avrebbe fatto, così come precisato nell'art. 162-ter cod. pen. Reputa inoltre il risarcimento adeguato, evidenziando come i due pubblici ufficiali non si siano costituiti parte civile ed abbiano accettato la somma, seppur esigua, offerta della donna, la quale ha mostrato d'altronde sincero ravvedimento, allegando altresì una lettera di scuse prodotta in dibattimento, e ha commesso un fatto comunque di gravità minima. In subordine, chiede, pertanto, che sia applicato l'art. 131-bis cod. pen., richiamando la condizione di agitazione psicomotoria in cui versava la donna, la sua preoccupazione per il figlio che di lì a poco sarebbe uscito da scuola senza trovare nessuno ad aspettarlo; aggiunge, quindi, che l'imputata ha proferito espressioni offensive ma di uso comune, che la sua condotta non è abituale e che non sussistono le condizioni preclusive indicate nel comma 2 dell'articolo in oggetto. 4. L'imputata presenta inoltre una memoria conclusionale in cui insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado ovvero per la dichiarazione di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 5. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.[OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza va annullata con rinvio al giudice di appello. 2. Si premette che la riparazione del danno al quale l'art. 341-bis, comma 3, cod. pen. subordina l'estinzione del reato deve essere, per espresso disposto legislativo, «integrale» e va realizzata «prima del giudizio». 2.1. Distinguendo i due aspetti, la definizione delle condizioni in presenza delle quali il risarcimento può essere considerato dal giudice «integrale» implica profili di apprezzamento inevitabilmente discrezionale, in quanto può variare in rapporto alle circostanze del caso, e richiede una valutazione del grado di offesa, delle modalità della condotta, eventualmente finanche delle condizioni economiche dell'autore, coincidendo in definitiva con un giudizio di adeguatezza, da svolgere oltretutto - in coerenza con le finalità della giustizia riparativa - altresì alla stregua della soddisfazione delle persone offese (che, nel caso di specie, non si sono costituite parti civili e a cui l'imputata ha rivolto le sue scuse per iscritto). 2.2. Diverso discorso va svolto con riguardo al momento entro il quale la suddetta riparazione può essere utilmente proposta, in quanto esso impone una valutazione, per sua natura, più oggettiva. In proposito, è vero che - come notato dalla ricorrente nella memoria prodotta - il legislatore dell'art. 341-bis cod. pen. utilizza una formula testuale più lata di quella cui ricorrono altre disposizioni legislative, tra cui l'art. 162-ter cod. pen. il quale, in una materia affine, e cioè a proposito dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, parla espressamente di «apertura del dibattimento». Tuttavia, che l'espressione «prima del giudizio» debba essere intesa in tale ultimo senso, si desume dalla ratio della disposizione normativa in oggetto. Questa, come pure il citato art. 162-ter cod. pen., più ancora che perseguire finalità deflattive in chiave di accelerazione nella definizione dei procedimenti, si ispira a una prospettiva di prevenzione speciale positiva e richiede, dunque, la prova della serietà dell'intento del proponente, quale desumibile dalla spontaneità dell'atto che, invece, ove si posticipasse il momento utile per il risarcimento, finirebbe con l'essere condizionato dall'andamento del processo (su tale ultimo aspetto, cfr. Sez. 6, n. 50996 del 12/09/2019, Caresana, Rv. 277443). Ebbene, dal provvedimento impugnato emerge indiscutibilmente il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 341-bis, comma 3, cod. pen., avendo la ricorrente prodotto la documentazione relativa al risarcimento del danno e la lettera di scuse soltanto dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e l'udienza di deposizione dei testi.Di conseguenza, la riparazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata tardiva e non può estinguere il reato. 3. La circostanza che il fatto sia tipico e che il reato non sia estinto non preclude tuttavia l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sulla particolare tenuità del fatto. 3.1. Sul punto, va precisato che, attualmente, l'art. 341-bis cod. pen. è escluso dall'area applicativa della particolare tenuità del fatto, per effetto della novella dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. 14 giugno 2019, n. 54 («Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ma tale modifica non interessa il caso in esame, essendo stata introdotta dopo la realizzazione del fatto (compiuto in data 22/04/2017) e non potendo avere effetto retroattivo. 3.2. È inoltre utile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale causa di non punibilità — nel caso di specie sollecitata dall'imputata nell'unica forma consentita da questo procedimento, e cioè nelle memorie presentate - può essere rilevata anche d'ufficio in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (con riferimento al giudizio di appello, Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280707) e che il principio non pare contraddetto da pronunce di segno apparentemente contrario, in cui la inconciliabilità tra la declaratoria immediata di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e la particolare tenuità del fatto sembra piuttosto discendere dalla natura del rito prescelto dalle parti (vd. Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926). A tale giudizio, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe legittimato anche il giudice di cassazione, a condizione che i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589; Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, dep. 2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271). 4. Tanto tuttavia non accade nel caso di specie. La valutazione sulla ricorrenza dei presupposti normativi dell'art. 131-bis cod. pen., quali la tenuità del danno o del pericolo e l'esigua colpevolezza dell'imputato — invero indiziati da plurime circostanze fattuali —, l'assenza delle condizioni preclusive di cui al comma 2, nonché il giudizio sulla non abitualità della condotta, implicano apprezzamenti di merito che questa Corte — giudice della sola legittimità - non è abilitata a svolgere, viepiù sulla base dei dati, molto sintetici, riportati nella sentenza, redatta con motivazione contestuale. 4. Per tale ragione, il Collegio ritiene di disporre l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, affinché valuti la sussistenza delle condizioni per dichiarare la non punibilità del fatto per particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Cort
Sentenza Cassazione n. 36760/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris