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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 32752/2023

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il 29 dicembre 1961; avverso la ordinanza n. 570/2022 SIGE della Corte di appello di Milano del 18 novembre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.

Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.

Giovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza datata 18 novembre 2022, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal difensore di fiducia, munito di procura speciale, di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 5 del dlgs. n. 74 del 2000 con pronuncia del 14 settembre 2020 emessa dal Tribunale di Lodi e confermata dalla indicata Corte di merito il 19 novembre 2021 con sentenza di secondo grado, divenuta irrevocabile in data 5 aprile 2022.

Il giudice adito per la rescissione del giudicato ha in particolare rilevato come la censurata nullità, derivante dall'omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio nel procedimento di primo grado, non fosse stata dall'istante allegata quale causa della propria incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, come richiesto ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen.; del resto, poiché il medesimo decreto era stato notificato presso il domicilio dichiarato dall'imputato, cioè presso la sua residenza, poteva escludersi che il Sardo non fosse stato a conoscenza della celebrazione del processo.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con un unico motivo di doglianza, ha dedotto l'erronea applicazione degli artt.6 CEDU e 420-bis cod. proc. pen. in cui la Corte di appello di Milano sarebbe incorsa non considerando come la Corte EDU abbia in più occasioni ribadito che la mancata comparizione di un imputato debitamente convocato non può, anche in assenza di legittimo impedimento, privarlo del suo diritto di essere difeso da un avvocato di fiducia.

Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva disposto, contestualmente alla dichiarazione di assenza del Sardo, la nomina di un difensore d'ufficio, non avvedendosi - ritiene il ricorrente - della nomina fiduciaria già intervenuta a favore dell'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 15498 del 2021 delle Sezioni unite penali, menzionata nel provvedimento impugnato, avrebbe valorizzato, ai fini della possibilità di ottenere la rescissione del giudicato, tra le nullità dalle quali sarebbe dipesa l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, tanto quelle derivanti dall'omessa citazione dell'imputato quanto quelle derivanti dall'omessa citazione del difensore; da ciò, ad avviso della difesa, dovrebbe derivare la rilevanza, ai fini del fruttuoso esperimento del rimedio ex art. 629-bis cod. proc. pen. anche dell'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del difensore di fiducia dell'imputato.

Del resto - ritiene ricorrente - il Sardo non avrebbe avuto altro rimedio, al di fuori della rescissione del giudicato, cui ricorrere per far valere la dedotta nullità, non essendo consentita l'autodifesa nell'ordinamento nazionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.

Appare necessario, onde meglio comprendere le ragioni della presente decisione, ripercorrere brevemente i passi salienti della vicenda processuale che ha condotta alla adozione del provvedimento oggetto della istanza di rescissione del giudicato di cui ora si tratta, essendo peraltro tali dati, nella loro consistenza fenomenica, pacifici fra le parti. [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle indagini preliminari svolte a suo carico in ordine al reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, in esito alle quali - essendone stata ritenuta la colpevolezza dal Tribunale di Lodi con sentenza del 14 settembre 2020, decisione successivamente confermata dalla Corte di appello di Milano del 19 novembre 2021, divenuta definitiva il successivo 5 aprile 2022 - lo stesso, a seguito di processo celebrato nella sua assenza, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, aveva provveduto alla nomina di due difensore fiduciari in persona della avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, e della avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], del foro di Paola.

Di queste, la prima - con atto inviato al suo assistito in data 12 ottobre 2017 ed alla Autorità giudiziaria il successivo 16 ottobre - rinunziava espressamente al mandato processuale conferitole.

Nonostante il fatto che, per un verso l'avv.ssa Battigaglia avesse declinato l'incarico e che analoga dichiarazione non fosse stata fatta anche dalla avv.ssa Verga, la vocatio in ius nei confronti del difensore del Sardo per la celebrazione del processo di primo grado era stata notificata, in data 15 marzo 2018, nei soli confronti della professionista già rinunziante (per quanto di competenza - va segnalato - la notificazione era, peraltro, stata eseguita anche nei confronti dell'imputato personalmente, presso il domicilio da lui eletto in corrispondenza con la propria residenza anagrafica); stante la assenza di qualsivoglia difensore del Sardo, anch'egli non comparso alla udienza di trattazione del processo a suo carico di fronte al Tribunale lodigiano, il giudice procedente, alla udienza del 11 marzo 2019, per la quale il processo era stato chiamato, provvedeva dapprima a nominare allo stesso un difensore in sostituzione del difensore assente, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, disponendo successivamente, preso atto dell'avvenuta rinunzia al mandato della avv.ssa Battigaglia, a rinviare la trattazione del processo, delegando la cancelleria a nominare un difensore di ufficio del prevenuto, in persona della avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] (procedura che sarebbe stata corretta - si veda, infatti, Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 aprile 2018, n. 16958 - solo ove il Sardo non avesse, in prima battuta, nominato due difensori fiduciari, uno solo dei quali aveva rinunziato al mandato), laddove, la piana applicazione delle disposizioni processuali avrebbe, invece, dovuto suggerire, oltre al differimento della celebrazione del processo, la "rinnovazione" della notificazione della vocatio in ius nei confronti della avv.ssa Verga, tuttora difensore del Sardo, ma sino a quel momento non informata della celebrazione della fase dibattimentale del giudizio.

Da questo momento in poi il giudizio a carico dell'odierno ricorrente, del quale veniva dichiarata l'assenza, si svolgeva senza ulteriori singolarità, giungendo - senza che il tema della correttezza o meno della vocatio del patrono dell'imputato abbia formato oggetto di questione - all'approdo definitivo di cui si è dianzi detto.

Di quanto avvenuto la avv.ssa Verga veniva informata dal Sardo solo allorchè questi, in data 26 maggio 2022, era informato della esistenza dell'ordine di esecuzione della ricordata sentenza emessa nel frattempo a suo carico.

Avendo, a questo punto, la difesa dell'imputato presentato ricorso ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Milano, deliberando in ordine ad esso, emetteva, in data 18 novembre 2022, il provvedimento reiettivo della impugnazione straordinaria che, con il ricorso ora in esame, è stato ulteriormente impugnato dal Sardo.

Così brevemente ricostruiti i fatti che hanno condotto alla pendenza del presente grado di giudizio si rileva che la censura che il Sardo, tramite la propria difesa fiduciaria, ha mosso al rigetto della istanza di rescissione del giudicato ha ad oggetto il vizio di motivazione e di violazione di legge che minerebbero la ordinanza impugnata, in quanto, in sostanza, la Corte di Milano non avrebbe tratto le opportune conseguenze dal fatto che nel giudizio a suo tempo svoltosi a suo carico non sarebbe stato consentito al prevenuto di potersi avvalere di un difensore fiduciario, facoltà il cui libero esercizio è tutelato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, atteso che questo non è stato posto a conoscenza della pendenza del processo.

Ritiene la Corte che, per come è stata proposta, la istanza di rescissione del giudicato formulata dalla difesa del condannato sia inammissibile, posto che la stessa è stata introdotta in relazione ad ipotesi che non ne giustificano l 'esperi mento.

Deve, per chiarezza argomentativa, essere, infatti, precisato che non è qui in discussione la correttezza della applicazione delle disposizioni processuali da parte del Tribunale di Lodi nel procedere alla celebrazione del processo in questione in assenza senza che fosse stato evocato in giudizio il difensore fiduciario dell'imputato; è, infatti, evidente l'errore in cui è incorso detto giudice nel non procedere alla "rinnovazione" della notificazione (anzi in realtà alle esecuzione non essendo essa mai stata in precedenza tentata verso tale soggetto) della citazione in giudizio per la udienza del 27 maggio 2019, di rinvio rispetto alla prima udienza, nei confronti di tale difensore; ma un tale errore - come le altre ipotesi di vizio derivante da nullità anche assoluta di un atto processuale - in quanto non denunziato nei termini di formazione della regiudicata, è oramai coperto dalla intervenuta definitività della pronunzia.

Ciò su cui questa Corte è chiamata ad interrogarsi è se sia o meno corretta la valutazione operata dalla Corte di Milano in ordine alla irrilevanza del vizio descritto - pur essendo esso astrattamente idoneo, ove fosse stato tempestivamente dedotto con gli ordinari mezzi di impugnazione, a condurre all'annullamento della sentenza - ai fini della esperibilità della impugnazione straordinaria consistente nella rescissione del giudicato.

Ritiene il Collegio che al quesito in discorso debba rispondersi nel senso della correttezza della scelta operata dalla Corte ambrosiana.

Invero, l'art. 629-bis cod. proc. pen. - disposizione introdotta a seguito della modifica normativa varata con l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, ma che si colloca in ininterrotta continuità normativa con il previgente art. 625-ter cod. proc. pen., abrogato contestualmente alla introduzione della norma ora in esame - prevede, per quanto ora interessa, che il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto "in assenza" per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato "qualora provi che la assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo".Ritiene il Collegio che la descritta evenienza, la "mancata conoscenza della celebrazione del processo", onde potere essere dedotta quale fonte della utile esperibilità della rescissione del giudicato, debba essere necessariamente riferita al condannato e non anche al solo suo difensore; la puntuale dizione normativa, la quale richiama espressamente la figura del "condannato" quale soggetto che non ha avuto conoscenza del processo, appare dirimente ai fini della corretta interpretazione della disposizione, né, ritiene la Corte, una tale previsione può ritenersi riferita anche al difensore dell'imputato per effetto della previsione di cui all'art.99 cod. proc. pen., il quale prevede l'estensione al difensore delle facoltà e dei diritti che la legge riconosce all'imputato.

Ostano, infatti, a tale interpretazione sia un elemento esegetico di carattere sistematico - legato alla natura eccezionale dell'istituto della rescissione del giudicato che, avendo la efficacia di "rompere il giudicato", si pone in una posizione di specialità rispetto alle altre ipotesi di impugnazione in relazione alle quali, di regola, la posizione dell'imputato e quella del suo difensore sono equiordinate, mentre, per ciò che attiene alla istanza di rescissione del giudicato, deve segnalarsi che questa, se non è fatta personalmente dal condannato, può essere proposta dal suo difensore, ma solo in quanto questi sia munito di procura speciale (cfr. art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.), fattore quest'ultimo che costituisce un sicuro indice del fatto che, a differenza di quanto è previsto ordinariamente dall'art. 571, comma 3, cod. proc. peri., il difensore del condannato non sia titolare di un autonomo potere di presentazione della impugnazione straordinaria - sia un elemento di carattere testuale - posto che l'art. 629-bis cod. proc. pen. si riferisce ad una condizione soggettiva in cui si trovi il condannato (e non l'imputato), cioè quella della ignoranza incolpevole della celebrazione del giudizio, e non, come invece previsto dall'art. 99, comma 3, cod. proc. pen., ad un diritto o ad una facoltà da esercitare da parte di quello.

In tale modo delimitato l'ambito applicativo dell'istituto in questione - alla cui ulteriore estensione non si ritiene che giovino i rilievi articolati dalla ricorrente difesa in merito alla esistenza di un diritto del prevenuto, riconosciuto in sede di Corte EDU, ad avvalersi di una difesa fiduciaria, posto che un tale diritto, pur indubbiamente esistente, è soggetto ad essere tutelato nell'ambito del giudizio ordinario e non necessariamente attraverso la estensione a casi non contemplati dei mezzi di impugnazione straordinari, né l'affermazione secondo la quale, una volta omessa la citazione del difensore fiduciario, non sarebbe stato consentito al Sardo, stante la impossibilità della difesa personale, di fare valere il vizio gravante sul giudizio di merito se non attraverso il rimedio della rescissione del giudicato, avendo avuto modo l'imputato, sicuramente non privato di difesa tecnica nella fase processuale, in più occasioni di dedurre, tramite questa, l'esistenza della omessa citazione del suo difensore fiduciario, ed essendo, altresì, richiesto alle parti il rispetto di un dovere di diligenza processuale volto a far rilevare, entro i termini della formazione del giudicato, anche i vizi del processo che, sebbene rilevabili di ufficio, non siano stati colti da chi ne avrebbe avuto il compito in sede processuale - si osserva che, non essendo contestato che l'imputato, in quanto raggiunto presso il suo domicilio eletto, peraltro corrispondente con la sua residenza anagrafica, oltre che dagli altri atti prodromici, dalla vocatio in ius contenuta nel provvedimento di citazione per la celebrazione del giudizio di fronte al Tribunale di Lodi, non ha inteso partecipare al giudizio non per la incolpevole ignoranza della sua celebrazione ma per una sua consapevole scelta.

Da qui, a prescindere dalla obbiettiva illegittimità della mancata rinnovazione della citazione del difensore fiduciario del Sardo di fronte al citato organo giudiziario, la inammissibilità, quanto al caso di specie, del rimedio straordinario delta rescissione del giudicato in favore del ricorrente stante la mancanza dei requisiti per la sua corretta introduzione.

Conseguentemente il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. peri., va condannato al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il 29 dicembre 1961; avverso la ordinanza n. 570/2022 SIGE della Corte di appello di Milano del 18 novembre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. Giovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza datata 18 novembre 2022, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal difensore di fiducia, munito di procura speciale, di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all'art. 5 del dlgs. n. 74 del 2000 con pronuncia del 14 settembre 2020 emessa dal Tribunale di Lodi e confermata dalla indicata Corte di merito il 19 novembre 2021 con sentenza di secondo grado, divenuta irrevocabile in data 5 aprile 2022. Il giudice adito per la rescissione del giudicato ha in particolare rilevato come la censurata nullità, derivante dall'omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio nel procedimento di primo grado, non fosse stata dall'istante allegata quale causa della propria incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, come richiesto ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen.; del resto, poiché il medesimo decreto era stato notificato presso il domicilio dichiarato dall'imputato, cioè presso la sua residenza, poteva escludersi che il Sardo non fosse stato a conoscenza della celebrazione del processo. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con un unico motivo di doglianza, ha dedotto l'erronea applicazione degli artt.6 CEDU e 420-bis cod. proc. pen. in cui la Corte di appello di Milano sarebbe incorsa non considerando come la Corte EDU abbia in più occasioni ribadito che la mancata comparizione di un imputato debitamente convocato non può, anche in assenza di legittimo impedimento, privarlo del suo diritto di essere difeso da un avvocato di fiducia. Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva disposto, contestualmente alla dichiarazione di assenza del Sardo, la nomina di un difensore d'ufficio, non avvedendosi - ritiene il ricorrente - della nomina fiduciaria già intervenuta a favore dell'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 15498 del 2021 delle Sezioni unite penali, menzionata nel provvedimento impugnato, avrebbe valorizzato, ai fini della possibilità di ottenere la rescissione del giudicato, tra le nullità dalle quali sarebbe dipesa l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, tanto quelle derivanti dall'omessa citazione dell'imputato quanto quelle derivanti dall'omessa citazione del difensore; da ciò, ad avviso della difesa, dovrebbe derivare la rilevanza, ai fini del fruttuoso esperimento del rimedio ex art. 629-bis cod. proc. pen. anche dell'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del difensore di fiducia dell'imputato. Del resto - ritiene ricorrente - il Sardo non avrebbe avuto altro rimedio, al di fuori della rescissione del giudicato, cui ricorrere per far valere la dedotta nullità, non essendo consentita l'autodifesa nell'ordinamento nazionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato. Appare necessario, onde meglio comprendere le ragioni della presente decisione, ripercorrere brevemente i passi salienti della vicenda processuale che ha condotta alla adozione del provvedimento oggetto della istanza di rescissione del giudicato di cui ora si tratta, essendo peraltro tali dati, nella loro consistenza fenomenica, pacifici fra le parti. [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle indagini preliminari svolte a suo carico in ordine al reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, in esito alle quali - essendone stata ritenuta la colpevolezza dal Tribunale di Lodi con sentenza del 14 settembre 2020, decisione successivamente confermata dalla Corte di appello di Milano del 19 novembre 2021, divenuta definitiva il successivo 5 aprile 2022 - lo stesso, a seguito di processo celebrato nella sua assenza, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, aveva provveduto alla nomina di due difensore fiduciari in persona della avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, e della avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], del foro di Paola. Di queste, la prima - con atto inviato al suo assistito in data 12 ottobre 2017 ed alla Autorità giudiziaria il successivo 16 ottobre - rinunziava espressamente al mandato processuale conferitole. Nonostante il fatto che, per un verso l'avv.ssa Battigaglia avesse declinato l'incarico e che analoga dichiarazione non fosse stata fatta anche dalla avv.ssa Verga, la vocatio in ius nei confronti del difensore del Sardo per la celebrazione del processo di primo grado era stata notificata, in data 15 marzo 2018, nei soli confronti della professionista già rinunziante (per quanto di competenza - va segnalato - la notificazione era, peraltro, stata eseguita anche nei confronti dell'imputato personalmente, presso il domicilio da lui eletto in corrispondenza con la propria residenza anagrafica); stante la assenza di qualsivoglia difensore del Sardo, anch'egli non comparso alla udienza di trattazione del processo a suo carico di fronte al Tribunale lodigiano, il giudice procedente, alla udienza del 11 marzo 2019, per la quale il processo era stato chiamato, provvedeva dapprima a nominare allo stesso un difensore in sostituzione del difensore assente, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, disponendo successivamente, preso atto dell'avvenuta rinunzia al mandato della avv.ssa Battigaglia, a rinviare la trattazione del processo, delegando la cancelleria a nominare un difensore di ufficio del prevenuto, in persona della avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] (procedura che sarebbe stata corretta - si veda, infatti, Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 aprile 2018, n. 16958 - solo ove il Sardo non avesse, in prima battuta, nominato due difensori fiduciari, uno solo dei quali aveva rinunziato al mandato), laddove, la piana applicazione delle disposizioni processuali avrebbe, invece, dovuto suggerire, oltre al differimento della celebrazione del processo, la "rinnovazione" della notificazione della vocatio in ius nei confronti della avv.ssa Verga, tuttora difensore del Sardo, ma sino a quel momento non informata della celebrazione della fase dibattimentale del giudizio. Da questo momento in poi il giudizio a carico dell'odierno ricorrente, del quale veniva dichiarata l'assenza, si svolgeva senza ulteriori singolarità, giungendo - senza che il tema della correttezza o meno della vocatio del patrono dell'imputato abbia formato oggetto di questione - all'approdo definitivo di cui si è dianzi detto. Di quanto avvenuto la avv.ssa Verga veniva informata dal Sardo solo allorchè questi, in data 26 maggio 2022, era informato della esistenza dell'ordine di esecuzione della ricordata sentenza emessa nel frattempo a suo carico. Avendo, a questo punto, la difesa dell'imputato presentato ricorso ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Milano, deliberando in ordine ad esso, emetteva, in data 18 novembre 2022, il provvedimento reiettivo della impugnazione straordinaria che, con il ricorso ora in esame, è stato ulteriormente impugnato dal Sardo. Così brevemente ricostruiti i fatti che hanno condotto alla pendenza del presente grado di giudizio si rileva che la censura che il Sardo, tramite la propria difesa fiduciaria, ha mosso al rigetto della istanza di rescissione del giudicato ha ad oggetto il vizio di motivazione e di violazione di legge che minerebbero la ordinanza impugnata, in quanto, in sostanza, la Corte di Milano non avrebbe tratto le opportune conseguenze dal fatto che nel giudizio a suo tempo svoltosi a suo carico non sarebbe stato consentito al prevenuto di potersi avvalere di un difensore fiduciario, facoltà il cui libero esercizio è tutelato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, atteso che questo non è stato posto a conoscenza della pendenza del processo. Ritiene la Corte che, per come è stata proposta, la istanza di rescissione del giudicato formulata dalla difesa del condannato sia inammissibile, posto che la stessa è stata introdotta in relazione ad ipotesi che non ne giustificano l 'esperi mento. Deve, per chiarezza argomentativa, essere, infatti, precisato che non è qui in discussione la correttezza della applicazione delle disposizioni processuali da parte del Tribunale di Lodi nel procedere alla celebrazione del processo in questione in assenza senza che fosse stato evocato in giudizio il difensore fiduciario dell'imputato; è, infatti, evidente l'errore in cui è incorso detto giudice nel non procedere alla "rinnovazione" della notificazione (anzi in realtà alle esecuzione non essendo essa mai stata in precedenza tentata verso tale soggetto) della citazione in giudizio per la udienza del 27 maggio 2019, di rinvio rispetto alla prima udienza, nei confronti di tale difensore; ma un tale errore - come le altre ipotesi di vizio derivante da nullità anche assoluta di un atto processuale - in quanto non denunziato nei termini di formazione della regiudicata, è oramai coperto dalla intervenuta definitività della pronunzia. Ciò su cui questa Corte è chiamata ad interrogarsi è se sia o meno corretta la valutazione operata dalla Corte di Milano in ordine alla irrilevanza del vizio descritto - pur essendo esso astrattamente idoneo, ove fosse stato tempestivamente dedotto con gli ordinari mezzi di impugnazione, a condurre all'annullamento della sentenza - ai fini della esperibilità della impugnazione straordinaria consistente nella rescissione del giudicato. Ritiene il Collegio che al quesito in discorso debba rispondersi nel senso della correttezza della scelta operata dalla Corte ambrosiana. Invero, l'art. 629-bis cod. proc. pen. - disposizione introdotta a seguito della modifica normativa varata con l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, ma che si colloca in ininterrotta continuità normativa con il previgente art. 625-ter cod. proc. pen., abrogato contestualmente alla introduzione della norma ora in esame - prevede, per quanto ora interessa, che il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto "in assenza" per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato "qualora provi che la assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo".Ritiene il Collegio che la descritta evenienza, la "mancata conoscenza della celebrazione del processo", onde potere essere dedotta quale fonte della utile esperibilità della rescissione del giudicato, debba essere necessariamente riferita al condannato e non anche al solo suo difensore; la puntuale dizione normativa, la quale richiama espressamente la figura del "condannato" quale soggetto che non ha avuto conoscenza del processo, appare dirimente ai fini della corretta interpretazione della disposizione, né, ritiene la Corte, una tale previsione può ritenersi riferita anche al difensore dell'imputato per effetto della previsione di cui all'art.99 cod. proc. pen., il quale prevede l'estensione al difensore delle facoltà e dei diritti che la legge riconosce all'imputato. Ostano, infatti, a tale interpretazione sia un elemento esegetico di carattere sistematico - legato alla natura eccezionale dell'istituto della rescissione del giudicato che, avendo la efficacia di "rompere il giudicato", si pone in una posizione di specialità rispetto alle altre ipotesi di impugnazione in relazione alle quali, di regola, la posizione dell'imputato e quella del suo difensore sono equiordinate, mentre, per ciò che attiene alla istanza di rescissione del giudicato, deve segnalarsi che questa, se non è fatta personalmente dal condannato, può essere proposta dal suo difensore, ma solo in quanto questi sia munito di procura speciale (cfr. art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.), fattore quest'ultimo che costituisce un sicuro indice del fatto che, a differenza di quanto è previsto ordinariamente dall'art. 571, comma 3, cod. proc. peri., il difensore del condannato non sia titolare di un autonomo potere di presentazione della impugnazione straordinaria - sia un elemento di carattere testuale - posto che l'art. 629-bis cod. proc. pen. si riferisce ad una condizione soggettiva in cui si trovi il condannato (e non l'imputato), cioè quella della ignoranza incolpevole della celebrazione del giudizio, e non, come invece previsto dall'art. 99, comma 3, cod. proc. pen., ad un diritto o ad una facoltà da esercitare da parte di quello. In tale modo delimitato l'ambito applicativo dell'istituto in questione - alla cui ulteriore estensione non si ritiene che giovino i rilievi articolati dalla ricorrente difesa in merito alla esistenza di un diritto del prevenuto, riconosciuto in sede di Corte EDU, ad avvalersi di una difesa fiduciaria, posto che un tale diritto, pur indubbiamente esistente, è soggetto ad essere tutelato nell'ambito del giudizio ordinario e non necessariamente attraverso la estensione a casi non contemplati dei mezzi di impugnazione straordinari, né l'affermazione secondo la quale, una volta omessa la citazione del difensore fiduciario, non sarebbe stato consentito al Sardo, stante la impossibilità della difesa personale, di fare valere il vizio gravante sul giudizio di merito se non attraverso il rimedio della rescissione del giudicato, avendo avuto modo l'imputato, sicuramente non privato di difesa tecnica nella fase processuale, in più occasioni di dedurre, tramite questa, l'esistenza della omessa citazione del suo difensore fiduciario, ed essendo, altresì, richiesto alle parti il rispetto di un dovere di diligenza processuale volto a far rilevare, entro i termini della formazione del giudicato, anche i vizi del processo che, sebbene rilevabili di ufficio, non siano stati colti da chi ne avrebbe avuto il compito in sede processuale - si osserva che, non essendo contestato che l'imputato, in quanto raggiunto presso il suo domicilio eletto, peraltro corrispondente con la sua residenza anagrafica, oltre che dagli altri atti prodromici, dalla vocatio in ius contenuta nel provvedimento di citazione per la celebrazione del giudizio di fronte al Tribunale di Lodi, non ha inteso partecipare al giudizio non per la incolpevole ignoranza della sua celebrazione ma per una sua consapevole scelta. Da qui, a prescindere dalla obbiettiva illegittimità della mancata rinnovazione della citazione del difensore fiduciario del Sardo di fronte al citato organo giudiziario, la inammissibilità, quanto al caso di specie, del rimedio straordinario delta rescissione del giudicato in favore del ricorrente stante la mancanza dei requisiti per la sua corretta introduzione. Conseguentemente il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. peri., va condannato al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Decreto Cassazione n. 32752/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris