CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 45586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BARI[dato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2022 il G.I.P. del Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, deducendo, con identici motivi: vizio di motivazione in ordine alla possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore r ( s.. ;, A [OSCURATO:PERSONA] en