CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 28351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava, nei confronti della ricorrente, la pronuncia di condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, dichiarata fallita in data 21 luglio 2015. Secondo la prospettazione accusatoria la TIROTTA aveva messo a disposizione il proprio conto corrente per trasferimenti finanziari dalla ditta del [OSCURATO:PERSONA], con distrazione della somma complessiva di Euro 104.154,00. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Roma l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo la difesa della TIROTTA deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. e), cod. proc. pen. e 23-bis, comma 2 e 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La ricorrente rappresenta, sotto un primo profilo, che per l'udienza dinanzi alla Corte d'appello fissata nella data del 13 ottobre 2022 aveva fatto richiesta di trattazione orale che veniva disattesa poiché tardiva. Nondimeno la predetta udienza del 13 ottobre 2022 era rinviata d'ufficio a quella del 26 ottobre dello stesso anno per assenza del Consigliere relatore. A fronte di ciò, il difensore della TIROTTA proponeva nuovamente istanza di trattazione orale che era respinta dalla Corte territoriale, essendosi alla precedente udienza, pur rinviata, già costituito il rapporto processuale. Lamenta a riguardo l'imputata che, poiché non vi era stata alcuna attività processuale che avrebbe dovuto essere oggetto di rinnovazione in caso di diversa decisione, vieppiù essendo stata modificata la composizione del collegio giudicante, la seconda richiesta doveva essere ritenuta rituale e tempestiva con conseguente vulnus, a seguito del diniego, del diritto di intervento e assistenza tale da determinare una nullità a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Sotto un distinto profilo, la TIROTTA si duole della comunicazione, per l'udienza del 13 ottobre 2022, delle conclusioni del Procuratore generale oltre il prescritto termine di dieci giorni anteriore alla prima udienza, ciò che avrebbe, parimenti, determinato una nullità a regime intermedio. al 2.2. Mediante il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, I. fall., 43 cod. pen., 192, comma 1 e 2, cod. proc pen. e 546, comma 1, lett. e) del medesimo codice. Adduce inoltre vizio di motivazione, anche rispetto alle censure svolte con l'atto d'appello, in relazione alle rispettive deduzioni. La ricorrente assume, in proposito, che l'opinamento delle due decisioni di merito si sarebbe fondato su un'illegittima ricostruzione, che non trova riscontri nella giurisprudenza di legittimità, della bancarotta fraudolenta quale reato a pericolo presunto e non concreto. Osserva, invero, che nella specie ella aveva dimostrato di aver rimesso al [OSCURATO:PERSONA] somme di importo anche superiore rispetto a quelle ricevute, al punto che la stessa decisione di primo grado aveva mostrato di accedere alla prospettazione di essa imputata laddove aveva affermato che la condotta sarebbe stata, ad ogni modo, qualificabile anche come bancarotta preferenziale. Deduce altresì la ricorrente che alcuna prova sarebbe stata fornita circa la sua consapevolezza delle difficoltà nelle quali incorreva, all'epoca dei fatti, la ditta dell'ex suocero e dunque che non poteva ritenersi integrato il dolo, sebbene generico, proprio della bancarotta fraudolenta. 3. Nei motivi aggiunti depositati il procuratore della ricorrente sostanzialmente ripercorre, dettagliandolo ulteriormente, il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Con riferimento alla parte della censura, la stessa non può trovare accoglimento in quanto, a fronte dell'espresso rigetto per tardività dell'istanza di trattazione orale formulata dal difensore in data 7 ottobre 2022, non si sarebbe potuta realizzare una sorta di "reviviscenza" della stessa dopo il rinvio d'ufficio dell'udienza. In tale situazione, infatti, non si determina una riapertura del termine per la proposizione dell'istanza di trattazione orale, nel solco dell'analogo principio già espresso da questa Corte regolatrice con riferimento alla ipotesi nella quale il rinvio sia stato disposto in virtù dell'esigenza di consentire al Pubblico Ministero di depositare le proprie conclusioni nel rito cartolare (v. Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, dep. 2022, Rv. 282599 - 01). 1.2. Anche nella seconda parte il primo motivo di ricorso non è fondato. 3 Q Invero, sebbene le conclusioni del Procuratore Generale siano state effettivamente trasmesse con ritardo al difensore della ricorrente rispetto all'udienza del 13 ottobre 2022, è indubbio che di ciò il difensore della parte, avendo comunque ricevuto le stesse, fosse edotto già nel corso del giudizio dinanzi alla Corte d'appello. Nell'ambito del predetto giudizio, peraltro, il procuratore non ha formulato alcuna eccezione né prima dell'udienza del 13 ottobre né di quella del 26 ottobre, sicché il vizio è stato sanato, trattandosi di nullità a regime intermedio. 2.11 secondo motivo non è fondato. Sotto un primo profilo, la Corte territoriale ha correttamente ascritto la condotta della TIROTTA, in concorso con l'intraneus, al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. Invero - fermo che il controllo in questa sede di legittimità è limitato alla tenuta del ragionamento giustificativo sul piano logico addotto dalla sentenza impugnata - non può certo ritenersi, seguendo la prospettazione della difesa dell'imputata, che al più vi sarebbe stata una bancarotta fraudolenta preferenziale, poiché una parte delle somme che la ricorrente deduce di aver corrisposto al [OSCURATO:PERSONA] sono state rimesse in realtà ad un'altra società e non alla ditta individuale dello stesso ed un'altra parte dei relativi importi proviene non dalla ricorrente ma dal di lei padre e risale a molti anni prima rispetto ai versamenti del [OSCURATO:PERSONA] sui conti della stessa. Sul piano del dolo, va ribadito che, ancora una volta a differenza di quanto dedotto dalla difesa della ricorrente, in tema di concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell'extraneus è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società (ex mulds, Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Rv. 271837 - 01; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Rv. 267059 - 01). E' indubbio che la TIROTTA, avendo ricevuto rilevanti importi dal conto dell'impresa del [OSCURATO:PERSONA], fosse consapevole che ciò andasse a ridurre la garanzia patrimoniale dei creditori. 3.11 ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. L'imputata deve inoltre essere condannata al pagamento in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. dell'importo di Euro 4.000,00 a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali; Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre a