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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 settembre 1980

Cassazione n. 18040/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 24/09/1980 in Marocco avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 35524 del 7 maggio 2021 la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso la sentenza n. 620 del 17 febbraio 2020 della Corte di appello di Genova dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dal Procuratore generale della Repubblica Presso la Corte di appello di Genova.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo con unico motivo un errore materiale o di fatto là dove la decisione impugnata ha stabilito che la Corte d'appello si era limitata, quale giudice del rinvio, a riprendere la pena base individuata dal Giudice di primo grado, sebbene tale affermazione risultasse ictu ocu/i smentita dal raffronto tra le relative statuizioni in punto di pena.

2.1. Al riguardo si assume che la sentenza della Corte d'appello del 17 febbraio 2020 aveva parzialmente confermato, in sede di rinvio, la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Imperia del 12 marzo 2015, aumentando la pena irrogata per il fatto contestato, che era stato già riqualificato in primo grado ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Sebbene la Corte d'appello avesse erroneamente individuato una pena base più alta di quella già stabilita dal primo Giudice, la impugnata decisione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il correlato motivo d'impugnazione, in tal guisa incorrendo in un errore percettivo dovuto al fatto che la pena base individuata dal primo Giudice era pari ad anno uno, mesi tre di reclusione ed euro cinquemila di multa, non ad anni tre di reclusione ed euro settemilacinquecento di multa, come dalla Corte distrettuale affermato in sede di rinvio.

2.2. La pena finale, partendo dalla pena base correttamente individuata, avrebbe dovuto essere quantificata in misura pari ad anno uno, mesi nove, giorni venti di reclusione ed euro settemiladuecentoventidue di multa, con gli aumenti effettuati a titolo di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e per la continuazione, prima della riduzione di un terzo per il rito abbreviato.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 marzo 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 24 marzo 2022 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione, omettendo di considerare che già la prima sentenza della Corte d'appello di Genova (n. 3797 del 19 dicembre 2018), impugnata dal Pubblico Ministero con ricorso immediato per cassazione convertito in appello da questa Suprema Corte, aveva rideterminato l'entità della pena irrogata al predetto imputato, confermando la riqualificazione giuridica del fatto operata ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit. in primo grado, ma aumentandone al contempo - con puntuale motivazione - la pena base nella stessa misura (pari ad anni tre di reclusione ed euro 7.500,0 di multa) successivamente condivisa nel giudizio di rinvio dalla medesima Corte distrettuale (con la su citata sentenza n. 620 del 17 febbraio 2020) e, ciò non di meno, oggi contestata dal ricorrente sulla base dell'erroneo assunto in narrativa richiamato: sentenza, quella testé citata, che la Corte d'appello ha emesso in sede rescissoria - puntualmente richiamando, peraltro, i diversi passaggi che avevano portato alla dosimetria della pena in concreto irrogata - e nei cui confronti sono stati proposti, sia dall'imputato che dal Pubblico Ministero, i ricorsi per cassazione dichiarati entrambi inammissibili con la sentenza in questa Sede impugnata.

2. L'imprecisione lessicale oggetto della censura qui formulata, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non rivela, pertanto, alcun errore percettivo, poiché alcuna violazione di legge sotto il profilo del divieto di reformatio in peius poteva ritenersi verificata nel caso in esame, a fronte della su rilevata impugnazione della prima decisione di merito da parte del Pubblico ministero, che nel relativo gravame ebbe a contestarne la fondatezza sia in ordine alla riqualificazione giuridica della condotta sia con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche, ottenendone, all'esito, una rideterminazione della complessiva entità del trattamento sanzionatorio in forza di statuizioni decisorie sulle quali, come affermato dalla sentenza qui impugnata, si era già formato il giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità - pronunciata da questa Suprema Corte con la sentenza n. 42734 del 26 settembre 2019 - del ricorso per cassazione dal Walid proposto avverso la prima sentenza della Corte distrettuale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.I1v1. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 24/09/1980 in Marocco avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO :[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 35524 del 7 maggio 2021 la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso la sentenza n. 620 del 17 febbraio 2020 della Corte di appello di Genova dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e dal Procuratore generale della Repubblica Presso la Corte di appello di Genova. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo con unico motivo un errore materiale o di fatto là dove la decisione impugnata ha stabilito che la Corte d'appello si era limitata, quale giudice del rinvio, a riprendere la pena base individuata dal Giudice di primo grado, sebbene tale affermazione risultasse ictu ocu/i smentita dal raffronto tra le relative statuizioni in punto di pena. 2.1. Al riguardo si assume che la sentenza della Corte d'appello del 17 febbraio 2020 aveva parzialmente confermato, in sede di rinvio, la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Imperia del 12 marzo 2015, aumentando la pena irrogata per il fatto contestato, che era stato già riqualificato in primo grado ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Sebbene la Corte d'appello avesse erroneamente individuato una pena base più alta di quella già stabilita dal primo Giudice, la impugnata decisione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il correlato motivo d'impugnazione, in tal guisa incorrendo in un errore percettivo dovuto al fatto che la pena base individuata dal primo Giudice era pari ad anno uno, mesi tre di reclusione ed euro cinquemila di multa, non ad anni tre di reclusione ed euro settemilacinquecento di multa, come dalla Corte distrettuale affermato in sede di rinvio. 2.2. La pena finale, partendo dalla pena base correttamente individuata, avrebbe dovuto essere quantificata in misura pari ad anno uno, mesi nove, giorni venti di reclusione ed euro settemiladuecentoventidue di multa, con gli aumenti effettuati a titolo di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e per la continuazione, prima della riduzione di un terzo per il rito abbreviato. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 marzo 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 24 marzo 2022 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione, omettendo di considerare che già la prima sentenza della Corte d'appello di Genova (n. 3797 del 19 dicembre 2018), impugnata dal Pubblico Ministero con ricorso immediato per cassazione convertito in appello da questa Suprema Corte, aveva rideterminato l'entità della pena irrogata al predetto imputato, confermando la riqualificazione giuridica del fatto operata ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit. in primo grado, ma aumentandone al contempo - con puntuale motivazione - la pena base nella stessa misura (pari ad anni tre di reclusione ed euro 7.500,0 di multa) successivamente condivisa nel giudizio di rinvio dalla medesima Corte distrettuale (con la su citata sentenza n. 620 del 17 febbraio 2020) e, ciò non di meno, oggi contestata dal ricorrente sulla base dell'erroneo assunto in narrativa richiamato: sentenza, quella testé citata, che la Corte d'appello ha emesso in sede rescissoria - puntualmente richiamando, peraltro, i diversi passaggi che avevano portato alla dosimetria della pena in concreto irrogata - e nei cui confronti sono stati proposti, sia dall'imputato che dal Pubblico Ministero, i ricorsi per cassazione dichiarati entrambi inammissibili con la sentenza in questa Sede impugnata. 2. L'imprecisione lessicale oggetto della censura qui formulata, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non rivela, pertanto, alcun errore percettivo, poiché alcuna violazione di legge sotto il profilo del divieto di reformatio in peius poteva ritenersi verificata nel caso in esame, a fronte della su rilevata impugnazione della prima decisione di merito da parte del Pubblico ministero, che nel relativo gravame ebbe a contestarne la fondatezza sia in ordine alla riqualificazione giuridica della condotta sia con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche, ottenendone, all'esito, una rideterminazione della complessiva entità del trattamento sanzionatorio in forza di statuizioni decisorie sulle quali, come affermato dalla sentenza qui impugnata, si era già formato il giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità - pronunciata da questa Suprema Corte con la sentenza n. 42734 del 26 settembre 2019 - del ricorso per cassazione dal Walid proposto avverso la prima sentenza della Corte distrettuale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.I1v1. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il