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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48779/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; esaminato il ricorso; RILEVATO che, dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato rimesso in libertà in data 31 dicembre 2022; CONSIDERATO che detta circostanza fa venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della misura alternativa; che, infatti, il requisito dell'interesse alla impugnazione 'deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694); RITENUTO pertanto, che vada dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi precisare che, in assenza di ipotesi di soccombenza, anche virtuale, non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né della ulteriore sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (tra le più recenti, Sez. 4, n. 45618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pujia, Rv. 282549); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, lì 24 novembre 2022 Il Con1sigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; esaminato il ricorso; RILEVATO che, dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato rimesso in libertà in data 31 dicembre 2022; CONSIDERATO che detta circostanza fa venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della misura alternativa; che, infatti, il requisito dell'interesse alla impugnazione 'deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694); RITENUTO pertanto, che vada dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi precisare che, in assenza di ipotesi di soccombenza, anche virtuale, non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né della ulteriore sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (tra le più recenti, Sez. 4, n. 45618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pujia, Rv. 282549); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, lì 24 novembre 2022 Il Con1sigl
Decreto Cassazione n. 48779/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris