CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Bari nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 2 novembre 1973; avverso la sentenza del 16 febbraio 2021, della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del pubblico ministero le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dall'uso di violenza sulle cose, perché avrebbe manomesso il gruppo di consegna e si sarebbe impossessato dell'acqua della rete di distribuzione del Consorzio di Bonifica della Capitanata. Il Tribunale di Foggia, ritenendo la responsabilità dell'imputato e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena di mesi sette di reclusione e trecento euro di multa, oltre al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio, parte civile costituita. La Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza resa in primo grado, ritenendo che ci fosse un'utenza abusiva ma che la condotta si fosse sostanziata nell'impossessamento dell'acqua in misura eccessiva rispetto a quanto previsto, ha assolto l'imputato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Avverso tale decisione, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo di ricorso, l'erronea applicazione della legge penale. La corte territoriale, secondo il procuratore ricorrente, non avrebbe correttamente valutato che la condotta contestata atterrebbe all'attingimento abusivo (mediante manomissione del contatore) di acqua di un consorzio di bonifica e non già all'utilizzo eccessivo di acqua pubblica e, quindi, nella libera disponibilità di chiunque. 3. Con memoria del 4 luglio 2022, la difesa dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La questione sottoposta alla valutazione di questa Corte attiene alla qualificazione della condotta oggetto del capo d'imputazione quale furto, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., ovvero quale illecito amministrativo, contemplato dall'art. 17 R.D. n. 1775 del 1933, norma poi modificata dall'art. 23, comma 4, d. Igs n. 152/1999. Questa Corte ha avuto modo di precisare che le "acque pubbliche" a cui si riferisce il citato art. 17 "sono quelle sotterrane e superficiali, messe a disposizione della natura, a cui gli enti pubblici non abbiano ancora conferito - sulla base dei poteri ad essi conferiti dalla normativa vigente - una destinazione particolare". Per cui, ove si tratti di acque sotterranee o superficiali, cui vanno assimilate, ex art. 1, comma 1, d.P.R. n. 238 del 1999 le acque "raccolte in invasi o cisterne", l'acqua è da qualificarsi "pubblica" e l'attingimento abusivo integra l'illecito amministrativo; se, invece le acque sono convogliate in acquedotto, l'attingimento abusivo integra il delitto di furto. In quest'ultimo caso, si tratta di acque prelevate dall'ambiente naturale, destinate da soggetti pubblici abilitati a soddisfare specifici bisogni, assoggettate a complessi procedimenti di potabilizzazione e, quindi, non possono essere confuse con le acque "pubbliche" esistenti in natura, "ma trattasi di acque che hanno un valore economico, riferibili, dal punto di vista del diritto di proprietà, ad un soggetto particolare" (Sez. 5, n. 53984 del 26.10.2017, Amoroso, Rv. 271888). All'interno di questa seconda categoria, è stato però operata un'ulteriore distinzione a seconda che l'impossessamento si realizzi mediante un vero e proprio allaccio abusivo (costituzione di un'utenza) con conseguente mutamento della destinazione impressa all'acqua dall'ente gestore (e conseguente profitto derivante dal mancato esborso per la fruizione dell'acqua) o, invece, tramite l'utilizzo dell'acqua già destinata a pubblica fruizione, in violazione delle modalità stabilite. Solo nel primo caso la condotta dell'impossessamento integra gli estremi del delitto di furto: ove, invece, all'acqua, pur convogliata in acquedotti comunali, sia stata in sé impressa una destinazione pubblica, anche se non può parlarsi di acqua pubblica secondo la definizione della legge n. 36 del 1994, ciò che viene in rilievo è comunque la natura pubblica del bene che si ricava dalla sua destinazione. E quindi il relativo stringimento abusivo rappresenta, in sé, solo impossessamento di acque destinate alla pubblica fruizione in misura eccessiva o con modalità diverse da quelle stabilite dall'ente gestore, senza alcun mutamento della destinazione impressa (Sez. 5, n. 34455 del 5.3.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273634; Sez. 5, n. 38098 del 20/05/2019, Rv. 277037). Ciò considerato, in concreto, oggetto dell'impossessamento sono acque convogliate nelle condutture del consorzio, abusivamente prelevate mediante la manomissione del contatore. Tanto, alla luce di quanto osservato in precedenza, non lascia dubbi sulla qualificazione della condotta (finalizzata a realizzare un contestuale profitto coincidente con il mancato versamento del corrispettivo previsto) in termini di furto. 3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezi