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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 1976

Cassazione n. 10504/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26902/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le deduzioni oggetto di ricorso in ordine al mancato intervento dell'imputato al dibattimento in appello e alla disamina dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. sono proposte per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23.11.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 26902/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le deduzioni oggetto di ricorso in ordine al mancato intervento dell'imputato al dibattimento in appello e alla disamina dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. sono proposte per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.11.
Sentenza Cassazione n. 10504/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris