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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:632
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 1º agosto 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 481/24 E. sp.j. contro C. sp. z o.o. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia)] « Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a) – Articolo 6, paragrafi 1 e 2 – Disposizione nazionale che prevede la compensazione dei crediti con effetto retroattivo » Introduzione

1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia) si interroga sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali( 2 ).

2. Più precisamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi, nella sua emananda sentenza, sulla questione se l’effetto retroattivo conferito alla compensazione dei crediti dalla legislazione polacca sia compatibile con la direttiva 2011/7.

Tale questione offre alla Corte l’opportunità di fornire talune precisazioni di importanza non trascurabile sull’ambito di applicazione di tale direttiva, e si rivela particolarmente delicata a causa del fatto che la compensazione con effetto retroattivo è solidamente ancorata nelle tradizioni giuridiche di diversi [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione

3. L’articolo 1 della direttiva 2011/7, intitolato «Oggetto e ambito d’applicazione», così recita: «1.

Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese (...).

2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. (...)».

4. L’articolo 3 della direttiva 2011/7 prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. (...)

3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che:

a) il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto; (...)».

5. L’articolo 6 di tale direttiva così recita: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 (...), il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. (...)».

Diritto polacc o Codice civile

6. L’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante promulgazione del codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz.

U. del 2023, posizione 1610, e successive modifiche) (in prosieguo: il «codice civile»), dispone quanto segue al suo articolo 498: «§

1. Quando due soggetti sono nello stesso tempo creditore e debitore l’uno dell’altro, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose della stessa qualità determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad altro organo statale. §

2. Per effetto della compensazione, i due crediti si estinguono reciprocamente fino a concorrenza dell’importo del credito inferiore».

7. L’articolo 499 del codice civile così recita: «La compensazione è effettuata mediante una dichiarazione resa all’altra parte.

La dichiarazione ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile».

Legge sui ritardi eccessivi

8. Con l’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge relativa alla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali), dell’8 marzo 2013 (Dz.

U. del 2023, posizione 1790) (in prosieguo: la «legge sui ritardi eccessivi»), le autorità polacche hanno trasposto la direttiva 2011/7 nell’ordinamento giuridico nazionale.

9. L’articolo 7 della legge sui ritardi eccessivi prevede quanto segue: «1.

Con esclusione delle transazioni in cui il debitore è un’autorità pubblica, i creditori che sono parti di transazioni commerciali hanno diritto, senza che sia necessaria la messa in mora, agli interessi legali di mora – salvo che le parti abbiano concordato un tasso d’interesse più elevato – per il periodo compreso tra la data in cui il pagamento è dovuto e quella in cui è effettuato, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 1) il creditore ha adempiuto alle sue obbligazioni; 2) egli non ha ricevuto il pagamento entro il termine indicato nel contratto. (...)».

10. L’articolo 10 della legge sui ritardi eccessivi così recita: «1.

A partire dalla data in cui acquisisce il diritto agli interessi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, (...) il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, senza previa messa in mora, il risarcimento dei costi per il recupero del credito, di importo equivalente alla somma di: 1) EUR 40 quando l’ammontare del credito pecuniario è inferiore a 5 000 zloty polacchi [(PLN) (circa EUR 1 190)]; 2) EUR 70 quando l’ammontare del credito è superiore a 5 000 [PLN (circa EUR 1 190)], ma inferiore a 50 000 [PLN (circa EUR 11 890)]; (...)».

Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

11. La società E. (in prosieguo: la «ricorrente») vanta dieci crediti a titolo di retribuzione nei confronti della società C. (in prosieguo: la «convenuta»), comprovati da fatture relative a servizi di trasporto, le quali prevedono termini di pagamento scaduti tra il febbraio e il settembre del 2022.

12. Poiché la convenuta non ha pagato i suoi debiti nei termini impartiti, la ricorrente ha proposto un’azione di pagamento dinanzi al Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia), giudice del rinvio.

13. La ricorrente ha chiesto il versamento, da un lato, di un importo di PLN 26 715,60 (circa EUR 5 676,56) ( 3 ) equivalenti alla somma dei crediti a titolo di retribuzione, maggiorato, ai sensi dell’articolo 7 della legge sui ritardi eccessivi, di interessi calcolati su ciascuna retribuzione insoluta, al tasso previsto all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), di tale legge, e dall’altro, di una somma di PLN 1 997,29 (circa EUR 424,39) come risarcimento dovuto per i costi di recupero, in conformità all’articolo 10 di tale legge, a causa del ritardo nel pagamento di ciascuno dei crediti a titolo di retribuzione.

14. La convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso.

Essa ha versato alla ricorrente una somma di PLN 1 697,40 (circa EUR 360,67) e, con atto del 2 settembre 2022, ha presentato una dichiarazione di compensazione, ai sensi degli articoli 498 e 499 del codice civile, per un importo di PLN 25 018,20 (circa EUR 5 315,90).

Avendo così pagato l’importo totale di PLN 26 715,60, essa considera estinto il suo debito.

15. La dichiarazione di compensazione presentata dalla convenuta era fondata su un credito relativo ad un risarcimento da essa vantato nei confronti della ricorrente, a causa della distruzione di merce nel corso di un trasporto effettuato da quest’ultima ma che non era oggetto dell’azione di pagamento.

Per quanto riguarda tale credito relativo al risarcimento, la convenuta ha fatto valere che il termine di pagamento da essa fissato nella sua lettera di messa in mora del 15 febbraio 2022 scadeva il 7 marzo 2022.

16. Secondo la convenuta, ne consegue che, sebbene la dichiarazione di compensazione riguardasse unicamente gli importi dovuti a titolo principale da ciascuna delle società interessate, la ricorrente, in forza dell’effetto retroattivo di tale dichiarazione, come previsto all’articolo 499 del codice civile, ha perso il diritto di chiedere gli interessi e i risarcimenti sorti dopo il 7 marzo 2022.

Il procedimento principale verte sugli interessi e i risarcimenti derivanti dal ritardo nel pagamento di nove crediti a titolo di retribuzione sui dieci fatti valere nel ricorso.

17. La ricorrente non ha rimesso in discussione la sua responsabilità per il danno invocato dalla convenuta.

Tuttavia, essa ha contestato l’efficacia stessa di tale dichiarazione di compensazione e l’importo di tale danno.

18. Nutrendo dubbi sull’incidenza dell’effetto retroattivo della compensazione sui diritti agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero risultanti dalla legge sui ritardi eccessivi che traspone la direttiva 2011/7, il Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2011/7] debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale il creditore non ha diritto agli interessi legali di mora né al risarcimento dei costi di recupero del credito se il debitore, dopo la data di scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, ha provveduto a soddisfare il credito del creditore mediante compensazione, la quale, per legge, ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui è divenuta possibile».

19. La convenuta, i governi polacco, belga, tedesco e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte.

I governi polacco, tedesco e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 14 maggio 2025.

Analisi

20. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli interessi legali di mora e il risarcimento dei costi di recupero del credito non sono dovuti al creditore qualora il debitore ha provveduto a saldare il suo debito nei confronti del creditore mediante una dichiarazione di compensazione, presentata dopo la scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, avente un effetto retroattivo a partire dal momento in cui tale compensazione è divenuta possibile.

21. Al fine di rispondere a siffatta questione, mi sembra necessario, anzitutto, formulare alcune brevi osservazioni preliminari sulla compensazione dei crediti, ed esaminare poi la compatibilità della normativa nazionale in questione con la direttiva 2011/7.

Osservazioni preliminari

22. Definita come il modo di estinzione di due obbligazioni distinte, fino a concorrenza della meno elevata, tra due soggetti che sono contemporaneamente creditore e debitore l’uno nei confronti dell’altro, la compensazione ha le sue radici nel diritto romano ( 4 ).

Essa assolve ad una duplice funzione.

Da un lato, essa consente di accelerare e semplificare il ripristino dell’equilibrio in un rapporto commerciale, evitando un doppio pagamento in senso opposto.

Dall’altro, essa svolge un ruolo di garanzia, nella misura in cui, se una delle parti pagasse senza attendere il pagamento dell’altra parte, essa si esporrebbe al rischio di insolvenza di quest’ultima e al concorso con gli altri creditori del soggetto insolvente.

23. La compensazione può essere legale, convenzionale o giudiziale.

24. Il meccanismo inerente alla compensazione legale implica l’estinzione dei crediti reciproci, fino a concorrenza del meno elevato, alla data della loro coesistenza, qualora siano soddisfatte determinate condizioni.

Si tratta delle condizioni di reciprocità, fungibilità, certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti.

25. I diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono, di norma, che i crediti reciproci si estinguano vuoi automaticamente, ipso iure , vuoi a seguito di una dichiarazione unilaterale, la quale conferisce alla compensazione un effetto retroattivo ( 5 ), come quella cui al caso in oggetto.

26. La prima opzione è stata scelta, ad esempio, dai diritti belga ( 6 ), spagnolo ( 7 ) e lussemburghese ( 8 ), i quali sanciscono una compensazione che ha luogo ipso iure , anche all’insaputa delle parti.

27. La seconda opzione è anch’essa ben presente nei sistemi giuridici nazionali.

Oltre al diritto polacco, il quale è oggetto della mia analisi nel caso di specie, possono essere citati altri esempi.

Il diritto tedesco prevede una compensazione tramite dichiarazione, la quale, indipendentemente dal momento della dichiarazione, ha un effetto retroattivo alla data in cui il credito principale e il credito riconvenzionale coesistono per la prima volta ( 9 ).

Il diritto francese stabilisce che la compensazione ha luogo nel momento in cui ne sono soddisfatte le condizioni, purché sia fatta valere ( 10 ).

Il diritto dei [OSCURATO:PERSONA] prevede una compensazione tramite dichiarazione munita di un effetto retroattivo al momento in cui il diritto a compensazione è sorto ( 11 ).

Sulla questione pregiudiziale

28. Nelle considerazioni che seguono, dopo aver fornito taluni elementi essenziali in merito alla direttiva 2011/7, mi dedicherò, in un primo momento, alla questione di stabilire se una normativa nazionale che prevede una compensazione con effetto retroattivo rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

In un secondo momento, esaminerò la compatibilità di una siffatta normativa nazionale con gli obiettivi e l’effetto utile di detta direttiva.

29. Occorre ricordare, anzitutto, che, in conformità al suo articolo 1, paragrafo 1, lo scopo della direttiva 2011/7 è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese ( 12 ).

30. Come risulta dal preambolo di tale direttiva, da un lato, il ritardo di pagamento costituisce una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori in particolare dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza ( 13 ).

Dall’altro, i ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese, compromettendo la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di tali ritardi ( 14 ).

31. La Corte ha quindi considerato che detta direttiva mira principalmente a disincentivare i ritardi di pagamento e a tutelare i creditori contro tali ritardi ( 15 ).

32. Gli articoli 3 e 6 della direttiva 2011/7 traducono questo duplice obiettivo, sancendo i diritti del creditore di chiedere interessi di mora ed esigere un risarcimento delle spese sostenute per recuperare il suo credito.

33. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, senza che sia necessario un sollecito, allorché il creditore ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali e di legge e non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, e il ritardo è imputabile al debitore.

34. L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, dispone che, ove gli interessi diventino esigibili in conformità della stessa, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR

40. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che tale importo forfettario sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

35. All’origine del diritto del creditore ad ottenere detti interessi e risarcimento si trova la nozione di «ritardo di pagamento».

Essa è definita all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2011/7, come pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale il creditore ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali e di legge e non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, e il ritardo è imputabile al debitore.

36. Benché tale direttiva disciplini i diritti agli interessi di mora e ai costi di recupero, e tali diritti siano subordinati all’esistenza del credito principale, da un’analisi contestuale e teleologica si evince cionondimeno che essa non stabilisce il regime giuridico relativo al credito principale e non riguarda pertanto la compensazione dei crediti.

37. Sotto il profilo contestuale, occorre rilevare che, per quanto riguarda la nozione di «importo dovuto», l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7 si limita a prevedere che essa designa la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, e che tale somma deve includere le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili ( 16 ).

38. Sotto il profilo teleologico, occorre osservare che, in conformità ad una costante giurisprudenza, la direttiva 2011/7 non procede ad un’armonizzazione completa dell’insieme delle norme relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tale direttiva enuncia solo alcune norme in materia, tra le quali figurano quelle relative agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero ( 17 ).

39. In altri termini, la direttiva 2011/7 si limita a prescrivere norme ben specifiche che devono essere integrate nei diritti civili e commerciali nazionali.

Adottando in un primo momento la direttiva 2000/35 e successivamente la direttiva 2011/7, il legislatore dell’Unione non mirava ad istituire un contesto normativo generale per le obbligazioni e i contratti ( 18 ).

Infatti, alla luce della diversità di approcci degli [OSCURATO:PERSONA] membri in tali materie, una simile intenzione del legislatore sarebbe dovuta emergere con una chiarezza assoluta dal testo delle disposizioni di tale direttiva, dai suoi obiettivi o dai lavori preparatori della stessa.

Manifestamente, così non è nel caso della direttiva in esame.

40. Ne consegue che la direttiva 2011/7 non mira affatto a stabilire norme relative alle condizioni riguardanti la nascita, la scadenza e l’estinzione di un credito.

41. Dal momento che il meccanismo della compensazione rientra nell’estinzione del credito, una disposizione nazionale che prevede una compensazione con effetto retroattivo, come l’articolo 499 del codice civile polacco, esula pertanto dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

42. Tenuto conto di ciò, l’affermazione, figurante nelle osservazioni del governo tedesco, secondo la quale la disciplina della compensazione retroattiva rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, risulta necessariamente inesatta.

Infatti, una simile autonomia entra in gioco unicamente qualora la normativa nazionale interessata rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, il che non avviene nel caso in esame ( 19 ).

Un’analisi giuridica intesa a verificare la compatibilità della disposizione nazionale in questione con i principi di equivalenza e di effettività non è, pertanto, nella specie, giustificata.

43. Quest’ultima considerazione è suffragata, a mio avviso, dalla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Nemec ( 20 ).

In tale causa, alla Corte era stato chiesto, segnatamente, se la direttiva 2000/35 ostasse ad una norma nazionale che prevedeva che gli interessi di mora maturati ma non pagati cessassero di decorrere quando il loro ammontare raggiungeva l’importo del capitale ( ne ultra alterum tantum ).

Nella sua risposta, la Corte avrebbe potuto ritenere, al pari dell’avvocato generale, che tale norma riguardasse il livello minimo di tali interessi, cosicché la decisione se fissare o meno un limite massimo al cumulo degli stessi rimaneva di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 21 ).

Al contrario, la Corte ha indicato che la direttiva 2000/35 non stabiliva le norme relative al periodo di decorrenza degli interessi di mora o all’importo massimo di tali interessi ( 22 ), e ha poi verificato se la norma nazionale in questione fosse idonea a violare gli obiettivi di tale direttiva o a privare la stessa del suo effetto utile.

44. Quest’ultimo esame corrisponde peraltro, a mio avviso, a quello che la Corte è chiamata ad effettuare nella specie nella sua emananda sentenza.

45. Infatti, pur se gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di adottare una disposizione che sancisce una compensazione avente un effetto retroattivo, ciò non toglie che essa non potrebbe avere come conseguenza di violare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2011/7 o di privare la stessa del suo effetto utile ( 23 ).

46. Per quanto riguarda gli obiettivi consistenti nel prevenire effetti negativi sulla liquidità del creditore e nel disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il giudice del rinvio sembra ritenere che una compensazione retroattiva sia incompatibile con la direttiva 2011/7, nella misura in cui tale direttiva impone di riconoscere al creditore i diritti di esigere interessi di mora e i costi di recupero qualora il pagamento del suo credito sia avvenuto dopo la scadenza del termine contrattualmente previsto.

47. È vero che l’effetto retroattivo della compensazione ha come conseguenza che il creditore che si veda opporre, successivamente alla scadenza del termine contrattualmente previsto, una dichiarazione di compensazione il cui effetto retroagisce alla data in cui la compensazione è divenuta possibile, non ha diritto né a tali interessi né al risarcimento per il periodo che va da quest’ultima data fino alla data di presentazione della dichiarazione di compensazione.

48. Tuttavia, il ragionamento del giudice del rinvio muove dal presupposto inesatto secondo il quale il pagamento del credito ha luogo al momento della presentazione della dichiarazione di compensazione.

Per contro, la disposizione nazionale in questione stabilisce che l’estinzione del credito avviene nel momento, anteriore al medesimo, in cui la compensazione è divenuta possibile.

Poiché la disciplina di una siffatta estinzione rientra nella competenza del legislatore nazionale, quest’ultimo momento è quello che deve essere preso in considerazione.

49. Le conseguenze inerenti all’effetto retroattivo della compensazione non sono dunque contrarie all’obiettivo della direttiva 2011/7 di disincentivare i ritardi di pagamento per la semplice ragione che, allorché la compensazione diviene possibile, il credito è estinto.

Di conseguenza, non è più dovuto alcun pagamento ( 24 ) e gli interessi di mora non hanno ragion d’essere.

Inoltre, a partire dal momento in cui la compensazione diviene possibile, l’importo compensato incide sulla liquidità del creditore, cosicché non possono verificarsi ulteriori ripercussioni negative su una siffatta liquidità derivanti da un ritardo di pagamento.

50. Occorre aggiungere che tali obiettivi verrebbero violati qualora al creditore non fossero dovuti eventuali interessi di mora e costi di recupero sostenuti tra la data del superamento del termine di pagamento e quella in cui la compensazione è divenuta possibile.

Orbene, non si può sostenere che ciò avvenga nella specie, salvo snaturare il meccanismo tipico della compensazione retroattiva.

51. In tali circostanze, ritengo che una normativa nazionale che sancisce una compensazione con effetto retroattivo non sia idonea a violare gli obiettivi della direttiva 2011/7 né a privare quest’ultima del suo effetto utile.

52. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione sostiene cionondimeno che l’interpretazione secondo la quale, in circostanze come quelle del caso di specie, il creditore non avrebbe il diritto di essere risarcito per i costi di recupero sostenuti, osti agli obiettivi della direttiva 2011/7 ( 25 ).

Essa fonda il suo argomento sulle sentenze Česká pojišťovna ( 26 ) e BFF [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ).

53. Nella causa sfociata nella prima di tali sentenze, la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla questione se l’articolo 6 della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che riconosce al creditore, che chiede il risarcimento delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest’ultimo, il diritto di ottenere, a tale titolo, oltre all’importo forfettario minimo, previsto al paragrafo 1 di tale articolo, un risarcimento ragionevole, ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo.

Nella causa all’origine della seconda sentenza, alla Corte era stato chiesto se lo stesso articolo debba essere interpretato nel senso che l’importo forfettario minimo, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza.

54. In entrambi i casi, la Corte ha motivato la sua risposta affermativa con la constatazione secondo cui la direttiva 2011/7 mira non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, evitando che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore, a causa dei bassi livelli o della mancanza di interessi fatturati in una situazione del genere, ma anche a proteggere efficacemente il creditore da tali ritardi, garantendogli un risarcimento il più completo possibile delle spese di recupero da lui sostenute ( 28 ).

55. Diversamente dalla Commissione, ritengo che il ragionamento della Corte non sia trasponibile nella specie, dal momento che, in tali cause, l’esistenza di un diritto al risarcimento dei costi di recupero era pacifica, e i dubbi del giudice del rinvio vertevano unicamente sulla determinazione dell’importo del risarcimento.

56. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che l’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7, debbano essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli interessi legali di mora e il risarcimento dei costi di recupero del credito non sono dovuti al creditore qualora il debitore abbia provveduto a saldare il suo debito nei confronti del creditore mediante una dichiarazione di compensazione, presentata dopo la scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, avente un effetto retroattivo a partire dal momento in cui tale compensazione è divenuta possibile.

Conclusione

57. Tenuto conto di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia): L’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli interessi legali di mora e il risarcimento dei costi di recupero del credito non sono dovuti al creditore qualora il debitore abbia provveduto a saldare il suo debito nei confronti del creditore mediante una dichiarazione di compensazione, presentata dopo la scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, avente un effetto retroattivo a partire dal momento in cui tale compensazione è divenuta possibile. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (GU 2011, L 48, pag. 1).

Tale direttiva ha abrogato e sostituito, con effetto dal 16 marzo 2013, la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35). 3 Al tasso di cambio del 2 settembre 2022. 4 Il codice giustinianeo così recita: «Compensationes en omnibus actionibus ipso iure fieri sancimus nulla differentia in rem vel personalibus actionibus inter se observanda» [«Desideriamo che le compensazioni siano operate ipso iure in tutte le azioni, senza dover distinguere tra azioni personali e azioni reali » (t raduzione libera ) ] .

V .

C. 4,31,14, Iohanni, a.

531. S ull’origine della compensazione , v., i n particolare

, [OSCURATO:PERSONA]

, R., Compensation et procédure; essai de critique et de science juridique pure , Sirey, P arigi , 1945. 5

V. Zimmermann, R., [OSCURATO:PERSONA] of a [OSCURATO:PERSONA] of Set-Off and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2002, pagg. da 32 a 43. 6

V. articolo 5.255, primo comma, del code civil belge (codice civile belga): «La compensation légale s’opère de plein droit, même à l’insu des débiteurs» [«La compensazione legale ha luogo per effetto della legge, anche all’insaputa dei debitori» (traduzione libera)].

Sulla compensazione legale nel diritto belga, v. [OSCURATO:PERSONA], P.,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] – Tome II – Les obligations , vol. 3, Bruylant, Bruxelles, 2013, pagg. da 2235 a 2271. 7 L’articolo 1202 del [OSCURATO:PERSONA] de España (codice civile spagnolo) così recita: «El efecto de la compensación es extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores» [«La compensazione ha per effetto l’estinzione dei due debiti a concorrenza del meno elevato, anche se i creditori e i debitori non ne sono a conoscenza» (traduzione libera)]. 8 L’articolo 1290 del code civil luxembourgeois (codice civile lussemburghese) così recita: «La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives» [«La compensazione si verifica di diritto in virtù della sola legge, anche all’insaputa dei debitori; i due debiti si estinguono reciprocamente, nel momento in cui si trovano a coesistere, fino a concorrenza degli importi corrispondenti» (traduzione libera)]. 9

V. articoli 388 e 389 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco). 10

V. articolo 1347 del code civil français (codice civile francese).

Sulla compensazione legale nel diritto francese, v.

Flour, J. et al., [OSCURATO:PERSONA] civil.

Les obligations.

Le rapport d’obligation: Le rapport d’obligation , Dalloz, Parigi, 2024, (11ª ed.), pagg. da 301 a

314. 11

V. articolo 6:127, paragrafo 1, e articolo 6:129, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]). 12 Il ritardo di pagamento è stato disciplinato per la prima volta dalla direttiva 2000/35.

La direttiva 2011/7, di cui è chiesta l’interpretazione nella specie, costituisce, secondo il suo considerando 1, una mera rifusione di quest’ultima.

Nella misura in cui tale rifusione non ha comportato modifiche sostanziali delle disposizioni in questione, l’interpretazione effettuata dalla Corte delle corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/35 resta pertinente nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2011/7. 13

V. considerando 12 della direttiva 2011/7. 14

V. considerando 3 della direttiva 2011/7. 15

V. sentenza del 1º dicembre 2022, X (Forniture di prodotti medici) (C‑419/21, EU:C:2022:948, punto 26). 16 Più precisamente, tale disposizione così recita: «la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento» (il corsivo è mio). 17 V., in particolare, sentenza del 20 ottobre 2022, A (Omesso recupero degli interessi di mora) (C‑406/21, EU:C:2022:816, punti 52 e 53). 18 A tal riguardo, sono stati espressi dubbi in relazione all’esattezza della scelta dell’articolo 114 TFUE come base giuridica di queste due direttive; v. [OSCURATO:PERSONA], «Union competences in the field of contract law: Some questions – no answers»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 48, n. 3, 2011, pagg. da 655 a

657. 19 Ne discende logicamente che la questione, dibattuta in udienza, concernente la natura sostanziale o procedurale dell’articolo 499 del codice civile polacco, non è rilevante nella specie. 20 Sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec (C‑256/15; in prosieguo: la «sentenza Nemec», EU:C:2016:954). 21

V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Nemec (C‑256/15, EU:C:2016:619, paragrafi da 56 a 71). 22 Sentenza Nemec (punto 48). 23 Sentenza Nemec (punto 49 e la giurisprudenza citata). 24 Occorre osservare che nemmeno il creditore che ha depositato la dichiarazione di compensazione ha il diritto di esigere interessi di mora sull’importo oggetto della compensazione per il periodo che va dalla data in cui essa è divenuta possibile alla data di presentazione di tale dichiarazione.

Pertanto, il fatto che il primo credito, risultante da una transazione commerciale, avrebbe potuto generare interessi più elevati di quelli dovuti alla convenuta a titolo del credito risarcitorio, è irrilevante. 25 È vero che, come fatto valere dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il creditore, qualora non ottenga il pagamento entro i termini, potrebbe adottare misure concrete per recuperare il suo credito, senza sapere che in seguito avrà luogo una compensazione, sostenendo in tal modo talune spese che lo stesso difficilmente potrà recuperare qualora l’effetto retroattivo della compensazione prevista all’articolo 499 del codice civile polacco fosse considerato compatibile con la direttiva 2011/7.

Orbene, sono persuaso che, in tali casi, si applichi l’adagio latino « ignorantia legis non excusat ». 26 Sentenza del 13 settembre 2018 (C‑287/17; in prosieguo: la «sentenza Česká pojišťovna», EU:C:2018:707). 27 Sentenza del 20 ottobre 2022 (C‑585/20; in prosieguo: la «sentenza BFF [OSCURATO:PERSONA]» EU:C:2022:806). 28 Sentenze Česká pojišťovna (punti 25 e 26 e la giurisprudenza citata), e BFF [OSCURATO:PERSONA] (punto 36).

Tale constatazione è giustificata, secondo la Corte, dal testo del considerando 19 della direttiva 2011/7, secondo il quale «[t]ra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento (...).

Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 1º agosto 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 481/24 E. sp.j. contro C. sp. z o.o. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia)] « Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a) – Articolo 6, paragrafi 1 e 2 – Disposizione nazionale che prevede la compensazione dei crediti con effetto retroattivo » Introduzione 1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia) si interroga sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali( 2 ). 2. Più precisamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi, nella sua emananda sentenza, sulla questione se l’effetto retroattivo conferito alla compensazione dei crediti dalla legislazione polacca sia compatibile con la direttiva 2011/7. Tale questione offre alla Corte l’opportunità di fornire talune precisazioni di importanza non trascurabile sull’ambito di applicazione di tale direttiva, e si rivela particolarmente delicata a causa del fatto che la compensazione con effetto retroattivo è solidamente ancorata nelle tradizioni giuridiche di diversi [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3. L’articolo 1 della direttiva 2011/7, intitolato «Oggetto e ambito d’applicazione», così recita: «1.      Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese (...). 2.      La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. (...)». 4. L’articolo 3 della direttiva 2011/7 prevede quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a)      il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e b)      il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. (...) 3.      Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che: a)      il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto; (...)». 5. L’articolo 6 di tale direttiva così recita: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 (...), il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. (...)». Diritto polacc o Codice civile 6. L’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante promulgazione del codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 2023, posizione 1610, e successive modifiche) (in prosieguo: il «codice civile»), dispone quanto segue al suo articolo 498: «§ 1.      Quando due soggetti sono nello stesso tempo creditore e debitore l’uno dell’altro, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose della stessa qualità determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad altro organo statale. § 2.      Per effetto della compensazione, i due crediti si estinguono reciprocamente fino a concorrenza dell’importo del credito inferiore». 7. L’articolo 499 del codice civile così recita: «La compensazione è effettuata mediante una dichiarazione resa all’altra parte. La dichiarazione ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile». Legge sui ritardi eccessivi 8. Con l’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge relativa alla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali), dell’8 marzo 2013 (Dz. U. del 2023, posizione 1790) (in prosieguo: la «legge sui ritardi eccessivi»), le autorità polacche hanno trasposto la direttiva 2011/7 nell’ordinamento giuridico nazionale. 9. L’articolo 7 della legge sui ritardi eccessivi prevede quanto segue: «1.      Con esclusione delle transazioni in cui il debitore è un’autorità pubblica, i creditori che sono parti di transazioni commerciali hanno diritto, senza che sia necessaria la messa in mora, agli interessi legali di mora – salvo che le parti abbiano concordato un tasso d’interesse più elevato – per il periodo compreso tra la data in cui il pagamento è dovuto e quella in cui è effettuato, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 1)      il creditore ha adempiuto alle sue obbligazioni; 2)       egli non ha ricevuto il pagamento entro il termine indicato nel contratto. (...)». 10. L’articolo 10 della legge sui ritardi eccessivi così recita: «1.      A partire dalla data in cui acquisisce il diritto agli interessi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, (...) il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, senza previa messa in mora, il risarcimento dei costi per il recupero del credito, di importo equivalente alla somma di: 1)      EUR 40 quando l’ammontare del credito pecuniario è inferiore a 5 000 zloty polacchi [(PLN) (circa EUR 1 190)]; 2)      EUR 70 quando l’ammontare del credito è superiore a 5 000 [PLN (circa EUR 1 190)], ma inferiore a 50 000 [PLN (circa EUR 11 890)]; (...)». Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 11. La società E. (in prosieguo: la «ricorrente») vanta dieci crediti a titolo di retribuzione nei confronti della società C. (in prosieguo: la «convenuta»), comprovati da fatture relative a servizi di trasporto, le quali prevedono termini di pagamento scaduti tra il febbraio e il settembre del 2022. 12. Poiché la convenuta non ha pagato i suoi debiti nei termini impartiti, la ricorrente ha proposto un’azione di pagamento dinanzi al Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia), giudice del rinvio. 13. La ricorrente ha chiesto il versamento, da un lato, di un importo di PLN 26 715,60 (circa EUR 5 676,56) ( 3 ) equivalenti alla somma dei crediti a titolo di retribuzione, maggiorato, ai sensi dell’articolo 7 della legge sui ritardi eccessivi, di interessi calcolati su ciascuna retribuzione insoluta, al tasso previsto all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), di tale legge, e dall’altro, di una somma di PLN 1 997,29 (circa EUR 424,39) come risarcimento dovuto per i costi di recupero, in conformità all’articolo 10 di tale legge, a causa del ritardo nel pagamento di ciascuno dei crediti a titolo di retribuzione. 14. La convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso. Essa ha versato alla ricorrente una somma di PLN 1 697,40 (circa EUR 360,67) e, con atto del 2 settembre 2022, ha presentato una dichiarazione di compensazione, ai sensi degli articoli 498 e 499 del codice civile, per un importo di PLN 25 018,20 (circa EUR 5 315,90). Avendo così pagato l’importo totale di PLN 26 715,60, essa considera estinto il suo debito. 15. La dichiarazione di compensazione presentata dalla convenuta era fondata su un credito relativo ad un risarcimento da essa vantato nei confronti della ricorrente, a causa della distruzione di merce nel corso di un trasporto effettuato da quest’ultima ma che non era oggetto dell’azione di pagamento. Per quanto riguarda tale credito relativo al risarcimento, la convenuta ha fatto valere che il termine di pagamento da essa fissato nella sua lettera di messa in mora del 15 febbraio 2022 scadeva il 7 marzo 2022. 16. Secondo la convenuta, ne consegue che, sebbene la dichiarazione di compensazione riguardasse unicamente gli importi dovuti a titolo principale da ciascuna delle società interessate, la ricorrente, in forza dell’effetto retroattivo di tale dichiarazione, come previsto all’articolo 499 del codice civile, ha perso il diritto di chiedere gli interessi e i risarcimenti sorti dopo il 7 marzo 2022. Il procedimento principale verte sugli interessi e i risarcimenti derivanti dal ritardo nel pagamento di nove crediti a titolo di retribuzione sui dieci fatti valere nel ricorso. 17. La ricorrente non ha rimesso in discussione la sua responsabilità per il danno invocato dalla convenuta. Tuttavia, essa ha contestato l’efficacia stessa di tale dichiarazione di compensazione e l’importo di tale danno. 18. Nutrendo dubbi sull’incidenza dell’effetto retroattivo della compensazione sui diritti agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero risultanti dalla legge sui ritardi eccessivi che traspone la direttiva 2011/7, il Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2011/7] debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale il creditore non ha diritto agli interessi legali di mora né al risarcimento dei costi di recupero del credito se il debitore, dopo la data di scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, ha provveduto a soddisfare il credito del creditore mediante compensazione, la quale, per legge, ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui è divenuta possibile». 19. La convenuta, i governi polacco, belga, tedesco e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. I governi polacco, tedesco e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 14 maggio 2025. Analisi 20. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli interessi legali di mora e il risarcimento dei costi di recupero del credito non sono dovuti al creditore qualora il debitore ha provveduto a saldare il suo debito nei confronti del creditore mediante una dichiarazione di compensazione, presentata dopo la scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, avente un effetto retroattivo a partire dal momento in cui tale compensazione è divenuta possibile. 21. Al fine di rispondere a siffatta questione, mi sembra necessario, anzitutto, formulare alcune brevi osservazioni preliminari sulla compensazione dei crediti, ed esaminare poi la compatibilità della normativa nazionale in questione con la direttiva 2011/7. Osservazioni preliminari 22. Definita come il modo di estinzione di due obbligazioni distinte, fino a concorrenza della meno elevata, tra due soggetti che sono contemporaneamente creditore e debitore l’uno nei confronti dell’altro, la compensazione ha le sue radici nel diritto romano ( 4 ). Essa assolve ad una duplice funzione. Da un lato, essa consente di accelerare e semplificare il ripristino dell’equilibrio in un rapporto commerciale, evitando un doppio pagamento in senso opposto. Dall’altro, essa svolge un ruolo di garanzia, nella misura in cui, se una delle parti pagasse senza attendere il pagamento dell’altra parte, essa si esporrebbe al rischio di insolvenza di quest’ultima e al concorso con gli altri creditori del soggetto insolvente. 23. La compensazione può essere legale, convenzionale o giudiziale. 24. Il meccanismo inerente alla compensazione legale implica l’estinzione dei crediti reciproci, fino a concorrenza del meno elevato, alla data della loro coesistenza, qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Si tratta delle condizioni di reciprocità, fungibilità, certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti. 25. I diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono, di norma, che i crediti reciproci si estinguano vuoi automaticamente, ipso iure , vuoi a seguito di una dichiarazione unilaterale, la quale conferisce alla compensazione un effetto retroattivo ( 5 ), come quella cui al caso in oggetto. 26. La prima opzione è stata scelta, ad esempio, dai diritti belga ( 6 ), spagnolo ( 7 ) e lussemburghese ( 8 ), i quali sanciscono una compensazione che ha luogo ipso iure , anche all’insaputa delle parti. 27. La seconda opzione è anch’essa ben presente nei sistemi giuridici nazionali. Oltre al diritto polacco, il quale è oggetto della mia analisi nel caso di specie, possono essere citati altri esempi. Il diritto tedesco prevede una compensazione tramite dichiarazione, la quale, indipendentemente dal momento della dichiarazione, ha un effetto retroattivo alla data in cui il credito principale e il credito riconvenzionale coesistono per la prima volta ( 9 ). Il diritto francese stabilisce che la compensazione ha luogo nel momento in cui ne sono soddisfatte le condizioni, purché sia fatta valere ( 10 ). Il diritto dei [OSCURATO:PERSONA] prevede una compensazione tramite dichiarazione munita di un effetto retroattivo al momento in cui il diritto a compensazione è sorto ( 11 ). Sulla questione pregiudiziale 28. Nelle considerazioni che seguono, dopo aver fornito taluni elementi essenziali in merito alla direttiva 2011/7, mi dedicherò, in un primo momento, alla questione di stabilire se una normativa nazionale che prevede una compensazione con effetto retroattivo rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva. In un secondo momento, esaminerò la compatibilità di una siffatta normativa nazionale con gli obiettivi e l’effetto utile di detta direttiva. 29. Occorre ricordare, anzitutto, che, in conformità al suo articolo 1, paragrafo 1, lo scopo della direttiva 2011/7 è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese ( 12 ). 30. Come risulta dal preambolo di tale direttiva, da un lato, il ritardo di pagamento costituisce una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori in particolare dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza ( 13 ). Dall’altro, i ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese, compromettendo la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di tali ritardi ( 14 ). 31. La Corte ha quindi considerato che detta direttiva mira principalmente a disincentivare i ritardi di pagamento e a tutelare i creditori contro tali ritardi ( 15 ). 32. Gli articoli 3 e 6 della direttiva 2011/7 traducono questo duplice obiettivo, sancendo i diritti del creditore di chiedere interessi di mora ed esigere un risarcimento delle spese sostenute per recuperare il suo credito. 33. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, senza che sia necessario un sollecito, allorché il creditore ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali e di legge e non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, e il ritardo è imputabile al debitore. 34. L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, dispone che, ove gli interessi diventino esigibili in conformità della stessa, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che tale importo forfettario sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. 35. All’origine del diritto del creditore ad ottenere detti interessi e risarcimento si trova la nozione di «ritardo di pagamento». Essa è definita all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2011/7, come pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale il creditore ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali e di legge e non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, e il ritardo è imputabile al debitore. 36. Benché tale direttiva disciplini i diritti agli interessi di mora e ai costi di recupero, e tali diritti siano subordinati all’esistenza del credito principale, da un’analisi contestuale e teleologica si evince cionondimeno che essa non stabilisce il regime giuridico relativo al credito principale e non riguarda pertanto la compensazione dei crediti. 37. Sotto il profilo contestuale, occorre rilevare che, per quanto riguarda la nozione di «importo dovuto», l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7 si limita a prevedere che essa designa la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, e che tale somma deve includere le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili ( 16 ). 38. Sotto il profilo teleologico, occorre osservare che, in conformità ad una costante giurisprudenza, la direttiva 2011/7 non procede ad un’armonizzazione completa dell’insieme delle norme relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tale direttiva enuncia solo alcune norme in materia, tra le quali figurano quelle relative agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero ( 17 ). 39. In altri termini, la direttiva 2011/7 si limita a prescrivere norme ben specifiche che devono essere integrate nei diritti civili e commerciali nazionali. Adottando in un primo momento la direttiva 2000/35 e successivamente la direttiva 2011/7, il legislatore dell’Unione non mirava ad istituire un contesto normativo generale per le obbligazioni e i contratti ( 18 ). Infatti, alla luce della diversità di approcci degli [OSCURATO:PERSONA] membri in tali materie, una simile intenzione del legislatore sarebbe dovuta emergere con una chiarezza assoluta dal testo delle disposizioni di tale direttiva, dai suoi obiettivi o dai lavori preparatori della stessa. Manifestamente, così non è nel caso della direttiva in esame. 40. Ne consegue che la direttiva 2011/7 non mira affatto a stabilire norme relative alle condizioni riguardanti la nascita, la scadenza e l’estinzione di un credito. 41. Dal momento che il meccanismo della compensazione rientra nell’estinzione del credito, una disposizione nazionale che prevede una compensazione con effetto retroattivo, come l’articolo 499 del codice civile polacco, esula pertanto dall’ambito di applicazione di tale direttiva. 42. Tenuto conto di ciò, l’affermazione, figurante nelle osservazioni del governo tedesco, secondo la quale la disciplina della compensazione retroattiva rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, risulta necessariamente inesatta. Infatti, una simile autonomia entra in gioco unicamente qualora la normativa nazionale interessata rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, il che non avviene nel caso in esame ( 19 ). Un’analisi giuridica intesa a verificare la compatibilità della disposizione nazionale in questione con i principi di equivalenza e di effettività non è, pertanto, nella specie, giustificata. 43. Quest’ultima considerazione è suffragata, a mio avviso, dalla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Nemec ( 20 ). In tale causa, alla Corte era stato chiesto, segnatamente, se la direttiva 2000/35 ostasse ad una norma nazionale che prevedeva che gli interessi di mora maturati ma non pagati cessassero di decorrere quando il loro ammontare raggiungeva l’importo del capitale ( ne ultra alterum tantum ). Nella sua risposta, la Corte avrebbe potuto ritenere, al pari dell’avvocato generale, che tale norma riguardasse il livello minimo di tali interessi, cosicché la decisione se fissare o meno un limite massimo al cumulo degli stessi rimaneva di competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 21 ). Al contrario, la Corte ha indicato che la direttiva 2000/35 non stabiliva le norme relative al periodo di decorrenza degli interessi di mora o all’importo massimo di tali interessi ( 22 ), e ha poi verificato se la norma nazionale in questione fosse idonea a violare gli obiettivi di tale direttiva o a privare la stessa del suo effetto utile. 44. Quest’ultimo esame corrisponde peraltro, a mio avviso, a quello che la Corte è chiamata ad effettuare nella specie nella sua emananda sentenza. 45. Infatti, pur se gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di adottare una disposizione che sancisce una compensazione avente un effetto retroattivo, ciò non toglie che essa non potrebbe avere come conseguenza di violare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2011/7 o di privare la stessa del suo effetto utile ( 23 ). 46. Per quanto riguarda gli obiettivi consistenti nel prevenire effetti negativi sulla liquidità del creditore e nel disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il giudice del rinvio sembra ritenere che una compensazione retroattiva sia incompatibile con la direttiva 2011/7, nella misura in cui tale direttiva impone di riconoscere al creditore i diritti di esigere interessi di mora e i costi di recupero qualora il pagamento del suo credito sia avvenuto dopo la scadenza del termine contrattualmente previsto. 47. È vero che l’effetto retroattivo della compensazione ha come conseguenza che il creditore che si veda opporre, successivamente alla scadenza del termine contrattualmente previsto, una dichiarazione di compensazione il cui effetto retroagisce alla data in cui la compensazione è divenuta possibile, non ha diritto né a tali interessi né al risarcimento per il periodo che va da quest’ultima data fino alla data di presentazione della dichiarazione di compensazione. 48. Tuttavia, il ragionamento del giudice del rinvio muove dal presupposto inesatto secondo il quale il pagamento del credito ha luogo al momento della presentazione della dichiarazione di compensazione. Per contro, la disposizione nazionale in questione stabilisce che l’estinzione del credito avviene nel momento, anteriore al medesimo, in cui la compensazione è divenuta possibile. Poiché la disciplina di una siffatta estinzione rientra nella competenza del legislatore nazionale, quest’ultimo momento è quello che deve essere preso in considerazione. 49. Le conseguenze inerenti all’effetto retroattivo della compensazione non sono dunque contrarie all’obiettivo della direttiva 2011/7 di disincentivare i ritardi di pagamento per la semplice ragione che, allorché la compensazione diviene possibile, il credito è estinto. Di conseguenza, non è più dovuto alcun pagamento ( 24 ) e gli interessi di mora non hanno ragion d’essere. Inoltre, a partire dal momento in cui la compensazione diviene possibile, l’importo compensato incide sulla liquidità del creditore, cosicché non possono verificarsi ulteriori ripercussioni negative su una siffatta liquidità derivanti da un ritardo di pagamento. 50. Occorre aggiungere che tali obiettivi verrebbero violati qualora al creditore non fossero dovuti eventuali interessi di mora e costi di recupero sostenuti tra la data del superamento del termine di pagamento e quella in cui la compensazione è divenuta possibile. Orbene, non si può sostenere che ciò avvenga nella specie, salvo snaturare il meccanismo tipico della compensazione retroattiva. 51. In tali circostanze, ritengo che una normativa nazionale che sancisce una compensazione con effetto retroattivo non sia idonea a violare gli obiettivi della direttiva 2011/7 né a privare quest’ultima del suo effetto utile. 52. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione sostiene cionondimeno che l’interpretazione secondo la quale, in circostanze come quelle del caso di specie, il creditore non avrebbe il diritto di essere risarcito per i costi di recupero sostenuti, osti agli obiettivi della direttiva 2011/7 ( 25 ). Essa fonda il suo argomento sulle sentenze Česká pojišťovna ( 26 ) e BFF [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ). 53. Nella causa sfociata nella prima di tali sentenze, la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla questione se l’articolo 6 della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che riconosce al creditore, che chiede il risarcimento delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest’ultimo, il diritto di ottenere, a tale titolo, oltre all’importo forfettario minimo, previsto al paragrafo 1 di tale articolo, un risarcimento ragionevole, ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo. Nella causa all’origine della seconda sentenza, alla Corte era stato chiesto se lo stesso articolo debba essere interpretato nel senso che l’importo forfettario minimo, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza. 54. In entrambi i casi, la Corte ha motivato la sua risposta affermativa con la constatazione secondo cui la direttiva 2011/7 mira non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, evitando che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore, a causa dei bassi livelli o della mancanza di interessi fatturati in una situazione del genere, ma anche a proteggere efficacemente il creditore da tali ritardi, garantendogli un risarcimento il più completo possibile delle spese di recupero da lui sostenute ( 28 ). 55. Diversamente dalla Commissione, ritengo che il ragionamento della Corte non sia trasponibile nella specie, dal momento che, in tali cause, l’esistenza di un diritto al risarcimento dei costi di recupero era pacifica, e i dubbi del giudice del rinvio vertevano unicamente sulla determinazione dell’importo del risarcimento. 56. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che l’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7, debbano essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli interessi legali di mora e il risarcimento dei costi di recupero del credito non sono dovuti al creditore qualora il debitore abbia provveduto a saldare il suo debito nei confronti del creditore mediante una dichiarazione di compensazione, presentata dopo la scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, avente un effetto retroattivo a partire dal momento in cui tale compensazione è divenuta possibile. Conclusione 57. Tenuto conto di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia): L’articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale gli interessi legali di mora e il risarcimento dei costi di recupero del credito non sono dovuti al creditore qualora il debitore abbia provveduto a saldare il suo debito nei confronti del creditore mediante una dichiarazione di compensazione, presentata dopo la scadenza del termine di pagamento stabilito nel contratto, avente un effetto retroattivo a partire dal momento in cui tale compensazione è divenuta possibile. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (GU 2011, L 48, pag. 1). Tale direttiva ha abrogato e sostituito, con effetto dal 16 marzo 2013, la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35). 3 Al tasso di cambio del 2 settembre 2022. 4 Il codice giustinianeo così recita: «Compensationes en omnibus actionibus ipso iure fieri sancimus nulla differentia in rem vel personalibus actionibus inter se observanda» [«Desideriamo che le compensazioni siano operate ipso iure in tutte le azioni, senza dover distinguere tra azioni personali e azioni reali » (t raduzione libera ) ] . V . C. 4,31,14, Iohanni, a. 531. S ull’origine della compensazione , v., i n particolare , [OSCURATO:PERSONA] , R., Compensation et procédure; essai de critique et de science juridique pure , Sirey, P arigi , 1945. 5 V. Zimmermann, R., [OSCURATO:PERSONA] of a [OSCURATO:PERSONA] of Set-Off and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2002, pagg. da 32 a 43. 6 V. articolo 5.255, primo comma, del code civil belge (codice civile belga): «La compensation légale s’opère de plein droit, même à l’insu des débiteurs» [«La compensazione legale ha luogo per effetto della legge, anche all’insaputa dei debitori» (traduzione libera)]. Sulla compensazione legale nel diritto belga, v. [OSCURATO:PERSONA], P., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] – Tome II – Les obligations , vol. 3, Bruylant, Bruxelles, 2013, pagg. da 2235 a 2271. 7 L’articolo 1202 del [OSCURATO:PERSONA] de España (codice civile spagnolo) così recita: «El efecto de la compensación es extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores» [«La compensazione ha per effetto l’estinzione dei due debiti a concorrenza del meno elevato, anche se i creditori e i debitori non ne sono a conoscenza» (traduzione libera)]. 8 L’articolo 1290 del code civil luxembourgeois (codice civile lussemburghese) così recita: «La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives» [«La compensazione si verifica di diritto in virtù della sola legge, anche all’insaputa dei debitori; i due debiti si estinguono reciprocamente, nel momento in cui si trovano a coesistere, fino a concorrenza degli importi corrispondenti» (traduzione libera)]. 9 V. articoli 388 e 389 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco). 10 V. articolo 1347 del code civil français (codice civile francese). Sulla compensazione legale nel diritto francese, v. Flour, J. et al., [OSCURATO:PERSONA] civil. Les obligations. Le rapport d’obligation: Le rapport d’obligation , Dalloz, Parigi, 2024, (11ª ed.), pagg. da 301 a 314. 11 V. articolo 6:127, paragrafo 1, e articolo 6:129, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]). 12 Il ritardo di pagamento è stato disciplinato per la prima volta dalla direttiva 2000/35. La direttiva 2011/7, di cui è chiesta l’interpretazione nella specie, costituisce, secondo il suo considerando 1, una mera rifusione di quest’ultima. Nella misura in cui tale rifusione non ha comportato modifiche sostanziali delle disposizioni in questione, l’interpretazione effettuata dalla Corte delle corrispondenti disposizioni della direttiva 2000/35 resta pertinente nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2011/7. 13 V. considerando 12 della direttiva 2011/7. 14 V. considerando 3 della direttiva 2011/7. 15 V. sentenza del 1º dicembre 2022, X (Forniture di prodotti medici) (C‑419/21, EU:C:2022:948, punto 26). 16 Più precisamente, tale disposizione così recita: «la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento» (il corsivo è mio). 17 V., in particolare, sentenza del 20 ottobre 2022, A (Omesso recupero degli interessi di mora) (C‑406/21, EU:C:2022:816, punti 52 e 53). 18 A tal riguardo, sono stati espressi dubbi in relazione all’esattezza della scelta dell’articolo 114 TFUE come base giuridica di queste due direttive; v. [OSCURATO:PERSONA], «Union competences in the field of contract law: Some questions – no answers», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 48, n. 3, 2011, pagg. da 655 a 657. 19 Ne discende logicamente che la questione, dibattuta in udienza, concernente la natura sostanziale o procedurale dell’articolo 499 del codice civile polacco, non è rilevante nella specie. 20 Sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec (C‑256/15; in prosieguo: la «sentenza Nemec», EU:C:2016:954). 21 V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Nemec (C‑256/15, EU:C:2016:619, paragrafi da 56 a 71). 22 Sentenza Nemec (punto 48). 23 Sentenza Nemec (punto 49 e la giurisprudenza citata). 24 Occorre osservare che nemmeno il creditore che ha depositato la dichiarazione di compensazione ha il diritto di esigere interessi di mora sull’importo oggetto della compensazione per il periodo che va dalla data in cui essa è divenuta possibile alla data di presentazione di tale dichiarazione. Pertanto, il fatto che il primo credito, risultante da una transazione commerciale, avrebbe potuto generare interessi più elevati di quelli dovuti alla convenuta a titolo del credito risarcitorio, è irrilevante. 25 È vero che, come fatto valere dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il creditore, qualora non ottenga il pagamento entro i termini, potrebbe adottare misure concrete per recuperare il suo credito, senza sapere che in seguito avrà luogo una compensazione, sostenendo in tal modo talune spese che lo stesso difficilmente potrà recuperare qualora l’effetto retroattivo della compensazione prevista all’articolo 499 del codice civile polacco fosse considerato compatibile con la direttiva 2011/7. Orbene, sono persuaso che, in tali casi, si applichi l’adagio latino « ignorantia legis non excusat ». 26 Sentenza del 13 settembre 2018 (C‑287/17; in prosieguo: la «sentenza Česká pojišťovna», EU:C:2018:707). 27 Sentenza del 20 ottobre 2022 (C‑585/20; in prosieguo: la «sentenza BFF [OSCURATO:PERSONA]» EU:C:2022:806). 28 Sentenze Česká pojišťovna (punti 25 e 26 e la giurisprudenza citata), e BFF [OSCURATO:PERSONA] (punto 36). Tale constatazione è giustificata, secondo la Corte, dal testo del considerando 19 della direttiva 2011/7, secondo il quale «[t]ra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento (...). Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero».