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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23987/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28526/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaOslavia, n. 14, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di ex li- quidatore della B.A.P. –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, rap- presentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Eleonora d'Orta, con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte dicas- sazione; –controricorrente – e FALLIMENTO DELLA B.A.P. – [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE;–intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 2525/20 , depositata l'8 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 ottobre 2020, la Corte d'appello di Milano ha ac- colto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di ex liquidatore della B.A.P. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liqui- dazione,avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Milano il 18 dicembre 2019, dichiarando nulla la notifica dell'istanza di fal- limento proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della BAPe gli atti successivi, e rimettendo la causa al Giudice di primo grado.

Premesso che la società fallita era stata cancellata dal Registro delle Im- prese il 18 gennaio 2019, ed il Tribunale aveva autorizzato gl'istanti a prov- vedere, in tal caso, alla notificazione nei confronti del liquidatore nelle forme ordinarie, la Corte ha ritenuto che la consegna dell'atto avrebbe dovuto es- sere effettuata presso la residenza del liquidatore, anziché presso il domicilio dello stesso risultante dalla visura camerale.

Rilevato inoltre che l'atto era stato ritirato datale sig. [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come «incaricato a ricevere alla sede legale», ha ritenuto che tale soggetto non fosse autorizzato a ricevere alcun atto presso un indirizzo diverso da quello della sede legale della società.

2. Avverso la predetta sentenzail Bologna ed il Mancini hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L'Alberti ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.

Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'improcedibilità dell'impu- gnazione, sollevata dalla difesa del controricorrente in relazione alla mancata indicazione, tra i documenti depositati unitamente al ricorso, della relata di notifica della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica della osservanza del termine previsto dall'art. 18, quattordicesimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Benvero, i ricorrenti, pur avendo dichiarato, nell'intestazione del ricorso, che la sentenza impugnata è stata loro notificata l'8 ottobre 2020, hanno omesso di adempiere puntualmente l'onere posto a loro carico dall'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., avendo depositato, unitamente al ri- corso,una copia autentica del provvedimento cui non risulta allegata la relata di notifica.In riferimento a siffatte ipotesi, questa Corte ha affermato ripetu- tamente cheil ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, a meno che il ricorrente non abbia prodotto separatamente, ma sempre nel rispetto del termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., una copia del provvedi- mento impugnato recante la relata di notifica, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.: si è infatti osservato che l'onere previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ. è funzionale al riscontro, da parte del Giudice di legittimità, deltempestivo esercizio del diritto di impugnazione, a tutela dell'esigenzapubblicistica dell'osservanza del vincolo della cosa giudi- cata formale (cfr. Cass., Sez.

Un., 16/04/2009, n. 9005; Cass., Sez.

VI, 10/ 12/2010, n. 25070; Cass., Sez.

III, 11/05/2010, n. 11376).

Nella specie, tuttavia, il rispetto del predetto vincolo deve ritenersi assicurato indipenden- temente dalla prova della data di notificazione della sentenza impugnata, es- sendo stato il ricorso notificato il 6 novembre 2020, e quindi entro il trente- simo giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento (coincidente pe- raltro, ad avviso dei ricorrenti, con quella della notificazione effettuata a cura della Cancelleria della Corte d'appello), con la conseguenza che, risultando l'impugnazione sicuramente tempestiva, va esclusa l'applicabilità della san- zione prevista dall'art. 369 cod. proc. civ.

2. Con l'unico motivo d'impugnazione, i ricorrenti denuncia no la viola- zione e/ola falsa applicazione dell'art. 139 cod. proc. civ. , insistendo sulla validità della notifica effettuata presso il domicilio eletto dal liquidatore al momento dell'assunzione dellacarica, anziché presso la sua residenza.

Pre- messo che, nel disporre la notificazione in forme diverse da quelle previste dall'art. 15 della legge fall., il Tribunale aveva esercitato una facoltà prevista dall'art. 151 cod. proc. civ., sostengono che, nel ritenere applicabile il criterio prioritario previsto dall'art. 139 cod. proc. civ., la Corte territoriale non ha tenuto conto della finalità dell'elezione di domicilio, consistente nel rendere i terzi edotti del luogo designato per lo svolgimento delle attività connesse con l'incarico, né degli effetti dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, volta a richiamare l'attenzione di tutti i soggetti interessati sulla scelta compiuta al momento dell'assunzione della carica.Aggiungono che ove, come nella spe- cie, la residenza e il domicilio del rappresentante dell'ente destinatario della notifica si trovino nel medesimo Comune, non trova applicazione l'ordine tas- sativo dei luoghi previsto dall'art. 139 cit., con la conseguenza che deve rite- nersi valida anche la notifica effettuata presso il domicilio eletto.

Quanto poi alla qualifica della persona che aveva ricevuto l'atto, affermano che le dichia- razioni riportate nella relata di notifica fanno piena prova fino a querela di falso, nella specie non proposta dal liquidatore, precisando che il riferimento alla sede legale doveva essere posto in relazione con la persona del liquida- tore.

2.1. Non merita consenso l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per di- fetto di autosufficienza, sollevata dalla difesa del controricorrente in relazione alla mancata trascrizione, a corredo delle predette censure, della relata di notifica dell'istanza di fallimento, della cui validità si discute.

Le modalità di svolgimento della vicenda processuale in esame, puntual- mente ricostruitenel ricorso, non risultano infatti contestate, essendo pacifico che, a causa dell'intervenuta cancellazione della società debitrice dal Registro delle Imprese, la notificazione dell'istanza di fallimento ha avuto luogo, su autorizzazione del Tribunale, nelle forme ordinarie, ed è stata effettuata pres- so il domicilio eletto dal liquidatore al momento dell'assunzione della carica, dove l'atto è stato consegnato ad una persona qualificatasi come incaricata a riceverlo presso la sede legale: tali indicazioni,accompagnate dalla produ- zione dell'istanza di fallimento recante la relata di notifica,devono ritenersi sufficienti ai fini della risoluzione delle questioni sollevate dai ricorrenti, le quali hanno ad oggetto da un lato la necessità di effettuare la notifica presso il domicilioeletto risultante dalla visura camerale prodotta in giudizio, anziché presso la residenza anagrafica del liquidatore, e dall'altro la riferibilità al do- micilio del liquidatore della qualifica dichiarata dalla persona che ha ricevuto l'atto.

Non può quindi ritenersi violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU nella sentenza del 28 ottobre 2021, Succi e altri c.

I talia , non dev ' essere inteso in senso eccessivamente formalistico, tale da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può quindi tradursi in un ineluttabile onere d'integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento dell'im- pugnazione, insussistente laddove, come nella specie, nel ricorso sia puntual- mente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., Sez.I, 18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez.

III, 4/03/2022, n. 7186).

2.2. Il ricorso è peraltro infondato.

Non è infatti in discussione, in questa sede, la ritualità della notificazione dell'istanza di fallimento effettuata, a seguito dell'estinzione della società de- bitrice e della sua cancellazione dal registro delle imprese, personalmente presso il liquidatore, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., anziché nelle forme speciali di cui all'art. 15 della legge fall., la cui previsione, rispondente ad esigenze di celerità connaturate alla peculiarità del procedimento prefallimen- tare, è stata peraltro ritenuta da questa Corte inidonea ad escludere l'ammis- sibilità del ricorso ad ogni altra forma di notificazione scelta dal creditore istante, ove la stessa si riveli più garantista per il debitore, consentendo a quest'ultimo di esercitare più agevolmente il diritto di difesa (cfr. Cass., Sez.

I, 4/11/2022, n. 32533).Ciò di cui si discute è invece la validità della notifica effettuata presso il domicilio del liquidatore risultante dal registro delle im- prese, ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, cod. civ., richiamato per le so- cietà a responsabilità limitata dall'art. 2475, secondo comma, cod. civ., ed applicabile anche ai liquidatori, ai sensi dell'art. 2475, primo comma, cod. civ., anziché presso la residenza dello stesso, come previsto dall'art. 145, primo comma, cod. proc. civ.

In proposito, la giurisprudenzadi legittimità ha fatto registrare opinioni dissonanti, essendostata dichiarata in taluni casi la nullità della notifica ef- fettuata presso l'indirizzo riportato in una visura camerale prodotta in giudi- zio, ove lo stesso non corrisponda con la residenza effettiva, per la cui deter- minazione è stato peraltro confermato il valoremeramente presuntivo delle risultanze anagrafiche, ritenute superabili dalla prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (cfr. Cass., Sez.

I, 6/06/2013, n. 14338), ed essendo stata invece ritenuta valida, in altri casi, la notifica effettuata presso il domicilio reso noto ai terzi mediante l'iscrizione nel registro delle imprese, consideratocome l'unico opponibil e ai terzi , ai sensi dell'art. 2193 cod. civ. (cfr. Cass., Sez.

I, 12/12/2012, nn. 22753e 22754).

Nella specie, tuttavia, tali divergenze devono ritenersi concretamente irrilevanti, avuto riguardo alla circostanza, emergente dalla sentenza impugnataed idonea, che la residenza anagrafica del liquidatore ed il domicilio dallo stesso indicato all'atto della nomina erano entrambi situati nel Comune di Milano: in caso di coincidenza del Comune di residenza con quello di domicilio, trova infatti applicazione il principio, più volte ribadito da questa Corte in tema di notificazione,secondo cui non opera il criterio preferenziale fondato sull'ordine tassativo dei luoghi indicato dallo art. 139 cod. proc. civ., potendo il destinatario essere ricercato, alternativamente ed indifferentemente, nella casa di abitazione o nell'ufficio ovvero nel luogo in cui esercita l'industria o il commercio (cfr. Cass., Sez.

III, 28/01/2005, n. 1753; 2/07/1997, n. 5945; 5/05/1975, n. 1743; v. anche, con specifico riguardo alla notificazione dell'istanza di fallimento, Cass., Sez.

I, 27/03/2018, n. 7555; 6/06/2013, n. 14338, cit.).

2.3. Tale conclusione, pur consentendo di escludere l'irritualità della scelta compiuta dagl'istanti nell'individuazionedel luogo in cui doveva essere eseguita la notifica, non risulta peraltro sufficiente a giustificare la cassazione della sentenza impugnata, la quale, nel dichiarare la nullità della notificazione, non si è limitata a rilevare l'erroneità della predetta scelta, ma ha addotto anche un altroordine di considerazioni, autonomamente idoneo a sorreggere la statuizione adottata, e costituito dall'avvenuta consegna delricorso intro- duttivo ad una persona non legittimata a riceverlo, in quanto qualificatasi come «incaricato a ricevere alla sede legale», anziché ad una persona «di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda» del destinatario, come prescritto dall'art. 139 cod. proc. civ.

Tale affermazione si sottrae alle censure sollevate dai ricorrenti, risul- tando conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 cod. proc. civ., secondo cui nel relativo procedimento, imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna ad unapersona che, pur coabitando con lo stesso, non sia a lui legata da un rapporto di parentela o non sia addetta alla casa, non può ritenersi assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso,e non consente quindi il perfezionamento della notifica, che deve con- seguentemente ritenersi nulla(cfr. Cass., Sez.

VI, 6/02/2014, n. 2705; Cass., Sez.

V, 15/07/2009, n. 16444; 25/10/2006, n. 22879).

Nessun rilievo può assumere, in contrario, la fede privilegiata di cui go- dono le dichiarazioni riportate nella relata di notifica, la quale fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto per quanto riguarda l'attestazione dell'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dich iarazioni resegli, e non anche per quanto riguarda l'identificazione della relazione esistente tra il destinatario dell'atto e il luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto risultante da un'attività meramente informativa, né per quanto riguardacontenuto intrin- seco delle dichiarazioni rese dalla persona che ha ricevuto la consegna dello atto, delle quali l'ufficiale giudiziario si limita a dare atto, senza svolgere in- dagini in ordine alla loro veridicità(cfr. Cass., Sez.

VI, 20/02/2014, n. 4095; 12/03/2012, n. 3906; Cass., Sez.

III, 11/04/2000, n. 4590).

Nella specie, d'altronde, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, il conte- nuto di tali dichiarazioni depone in senso esattamente opposto a quello pre- teso dai ricorrenti, inducendo a ritenere che la persona che ha ricevuto la consegna della copia dell'istanza di fallimento non fosse addetta al domicilio personale del liquidatore, presso il quale ha avuto luogo la notificazione, ma alla sede legale di una persona giuridica, plausibilmente identificata dalla Corte d'appello con quella della società debitrice, che era pacificamente si- tuata altrove.

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ri- corrential pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna iricorrenti al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28526/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaOslavia, n. 14, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di ex li- quidatore della B.A.P. –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, rap- presentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Eleonora d'Orta, con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte dicas- sazione; –controricorrente – e FALLIMENTO DELLA B.A.P. – [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE;–intimato – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 2525/20 , depositata l'8 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 ottobre 2020, la Corte d'appello di Milano ha ac- colto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di ex liquidatore della B.A.P. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liqui- dazione,avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Milano il 18 dicembre 2019, dichiarando nulla la notifica dell'istanza di fal- limento proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della BAPe gli atti successivi, e rimettendo la causa al Giudice di primo grado. Premesso che la società fallita era stata cancellata dal Registro delle Im- prese il 18 gennaio 2019, ed il Tribunale aveva autorizzato gl'istanti a prov- vedere, in tal caso, alla notificazione nei confronti del liquidatore nelle forme ordinarie, la Corte ha ritenuto che la consegna dell'atto avrebbe dovuto es- sere effettuata presso la residenza del liquidatore, anziché presso il domicilio dello stesso risultante dalla visura camerale. Rilevato inoltre che l'atto era stato ritirato datale sig. [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi come «incaricato a ricevere alla sede legale», ha ritenuto che tale soggetto non fosse autorizzato a ricevere alcun atto presso un indirizzo diverso da quello della sede legale della società. 2. Avverso la predetta sentenzail Bologna ed il Mancini hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. L'Alberti ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'improcedibilità dell'impu- gnazione, sollevata dalla difesa del controricorrente in relazione alla mancata indicazione, tra i documenti depositati unitamente al ricorso, della relata di notifica della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica della osservanza del termine previsto dall'art. 18, quattordicesimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Benvero, i ricorrenti, pur avendo dichiarato, nell'intestazione del ricorso, che la sentenza impugnata è stata loro notificata l'8 ottobre 2020, hanno omesso di adempiere puntualmente l'onere posto a loro carico dall'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., avendo depositato, unitamente al ri- corso,una copia autentica del provvedimento cui non risulta allegata la relata di notifica.In riferimento a siffatte ipotesi, questa Corte ha affermato ripetu- tamente cheil ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, a meno che il ricorrente non abbia prodotto separatamente, ma sempre nel rispetto del termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., una copia del provvedi- mento impugnato recante la relata di notifica, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.: si è infatti osservato che l'onere previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ. è funzionale al riscontro, da parte del Giudice di legittimità, deltempestivo esercizio del diritto di impugnazione, a tutela dell'esigenzapubblicistica dell'osservanza del vincolo della cosa giudi- cata formale (cfr. Cass., Sez. Un., 16/04/2009, n. 9005; Cass., Sez. VI, 10/ 12/2010, n. 25070; Cass., Sez. III, 11/05/2010, n. 11376). Nella specie, tuttavia, il rispetto del predetto vincolo deve ritenersi assicurato indipenden- temente dalla prova della data di notificazione della sentenza impugnata, es- sendo stato il ricorso notificato il 6 novembre 2020, e quindi entro il trente- simo giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento (coincidente pe- raltro, ad avviso dei ricorrenti, con quella della notificazione effettuata a cura della Cancelleria della Corte d'appello), con la conseguenza che, risultando l'impugnazione sicuramente tempestiva, va esclusa l'applicabilità della san- zione prevista dall'art. 369 cod. proc. civ. 2. Con l'unico motivo d'impugnazione, i ricorrenti denuncia no la viola- zione e/ola falsa applicazione dell'art. 139 cod. proc. civ. , insistendo sulla validità della notifica effettuata presso il domicilio eletto dal liquidatore al momento dell'assunzione dellacarica, anziché presso la sua residenza. Pre- messo che, nel disporre la notificazione in forme diverse da quelle previste dall'art. 15 della legge fall., il Tribunale aveva esercitato una facoltà prevista dall'art. 151 cod. proc. civ., sostengono che, nel ritenere applicabile il criterio prioritario previsto dall'art. 139 cod. proc. civ., la Corte territoriale non ha tenuto conto della finalità dell'elezione di domicilio, consistente nel rendere i terzi edotti del luogo designato per lo svolgimento delle attività connesse con l'incarico, né degli effetti dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, volta a richiamare l'attenzione di tutti i soggetti interessati sulla scelta compiuta al momento dell'assunzione della carica.Aggiungono che ove, come nella spe- cie, la residenza e il domicilio del rappresentante dell'ente destinatario della notifica si trovino nel medesimo Comune, non trova applicazione l'ordine tas- sativo dei luoghi previsto dall'art. 139 cit., con la conseguenza che deve rite- nersi valida anche la notifica effettuata presso il domicilio eletto. Quanto poi alla qualifica della persona che aveva ricevuto l'atto, affermano che le dichia- razioni riportate nella relata di notifica fanno piena prova fino a querela di falso, nella specie non proposta dal liquidatore, precisando che il riferimento alla sede legale doveva essere posto in relazione con la persona del liquida- tore. 2.1. Non merita consenso l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per di- fetto di autosufficienza, sollevata dalla difesa del controricorrente in relazione alla mancata trascrizione, a corredo delle predette censure, della relata di notifica dell'istanza di fallimento, della cui validità si discute. Le modalità di svolgimento della vicenda processuale in esame, puntual- mente ricostruitenel ricorso, non risultano infatti contestate, essendo pacifico che, a causa dell'intervenuta cancellazione della società debitrice dal Registro delle Imprese, la notificazione dell'istanza di fallimento ha avuto luogo, su autorizzazione del Tribunale, nelle forme ordinarie, ed è stata effettuata pres- so il domicilio eletto dal liquidatore al momento dell'assunzione della carica, dove l'atto è stato consegnato ad una persona qualificatasi come incaricata a riceverlo presso la sede legale: tali indicazioni,accompagnate dalla produ- zione dell'istanza di fallimento recante la relata di notifica,devono ritenersi sufficienti ai fini della risoluzione delle questioni sollevate dai ricorrenti, le quali hanno ad oggetto da un lato la necessità di effettuare la notifica presso il domicilioeletto risultante dalla visura camerale prodotta in giudizio, anziché presso la residenza anagrafica del liquidatore, e dall'altro la riferibilità al do- micilio del liquidatore della qualifica dichiarata dalla persona che ha ricevuto l'atto. Non può quindi ritenersi violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU nella sentenza del 28 ottobre 2021, Succi e altri c. I talia , non dev ' essere inteso in senso eccessivamente formalistico, tale da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può quindi tradursi in un ineluttabile onere d'integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento dell'im- pugnazione, insussistente laddove, come nella specie, nel ricorso sia puntual- mente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., Sez.I, 18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez. III, 4/03/2022, n. 7186). 2.2. Il ricorso è peraltro infondato. Non è infatti in discussione, in questa sede, la ritualità della notificazione dell'istanza di fallimento effettuata, a seguito dell'estinzione della società de- bitrice e della sua cancellazione dal registro delle imprese, personalmente presso il liquidatore, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., anziché nelle forme speciali di cui all'art. 15 della legge fall., la cui previsione, rispondente ad esigenze di celerità connaturate alla peculiarità del procedimento prefallimen- tare, è stata peraltro ritenuta da questa Corte inidonea ad escludere l'ammis- sibilità del ricorso ad ogni altra forma di notificazione scelta dal creditore istante, ove la stessa si riveli più garantista per il debitore, consentendo a quest'ultimo di esercitare più agevolmente il diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. I, 4/11/2022, n. 32533).Ciò di cui si discute è invece la validità della notifica effettuata presso il domicilio del liquidatore risultante dal registro delle im- prese, ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, cod. civ., richiamato per le so- cietà a responsabilità limitata dall'art. 2475, secondo comma, cod. civ., ed applicabile anche ai liquidatori, ai sensi dell'art. 2475, primo comma, cod. civ., anziché presso la residenza dello stesso, come previsto dall'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. In proposito, la giurisprudenzadi legittimità ha fatto registrare opinioni dissonanti, essendostata dichiarata in taluni casi la nullità della notifica ef- fettuata presso l'indirizzo riportato in una visura camerale prodotta in giudi- zio, ove lo stesso non corrisponda con la residenza effettiva, per la cui deter- minazione è stato peraltro confermato il valoremeramente presuntivo delle risultanze anagrafiche, ritenute superabili dalla prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (cfr. Cass., Sez. I, 6/06/2013, n. 14338), ed essendo stata invece ritenuta valida, in altri casi, la notifica effettuata presso il domicilio reso noto ai terzi mediante l'iscrizione nel registro delle imprese, consideratocome l'unico opponibil e ai terzi , ai sensi dell'art. 2193 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 12/12/2012, nn. 22753e 22754). Nella specie, tuttavia, tali divergenze devono ritenersi concretamente irrilevanti, avuto riguardo alla circostanza, emergente dalla sentenza impugnataed idonea, che la residenza anagrafica del liquidatore ed il domicilio dallo stesso indicato all'atto della nomina erano entrambi situati nel Comune di Milano: in caso di coincidenza del Comune di residenza con quello di domicilio, trova infatti applicazione il principio, più volte ribadito da questa Corte in tema di notificazione,secondo cui non opera il criterio preferenziale fondato sull'ordine tassativo dei luoghi indicato dallo art. 139 cod. proc. civ., potendo il destinatario essere ricercato, alternativamente ed indifferentemente, nella casa di abitazione o nell'ufficio ovvero nel luogo in cui esercita l'industria o il commercio (cfr. Cass., Sez. III, 28/01/2005, n. 1753; 2/07/1997, n. 5945; 5/05/1975, n. 1743; v. anche, con specifico riguardo alla notificazione dell'istanza di fallimento, Cass., Sez. I, 27/03/2018, n. 7555; 6/06/2013, n. 14338, cit.). 2.3. Tale conclusione, pur consentendo di escludere l'irritualità della scelta compiuta dagl'istanti nell'individuazionedel luogo in cui doveva essere eseguita la notifica, non risulta peraltro sufficiente a giustificare la cassazione della sentenza impugnata, la quale, nel dichiarare la nullità della notificazione, non si è limitata a rilevare l'erroneità della predetta scelta, ma ha addotto anche un altroordine di considerazioni, autonomamente idoneo a sorreggere la statuizione adottata, e costituito dall'avvenuta consegna delricorso intro- duttivo ad una persona non legittimata a riceverlo, in quanto qualificatasi come «incaricato a ricevere alla sede legale», anziché ad una persona «di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda» del destinatario, come prescritto dall'art. 139 cod. proc. civ. Tale affermazione si sottrae alle censure sollevate dai ricorrenti, risul- tando conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 cod. proc. civ., secondo cui nel relativo procedimento, imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna ad unapersona che, pur coabitando con lo stesso, non sia a lui legata da un rapporto di parentela o non sia addetta alla casa, non può ritenersi assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso,e non consente quindi il perfezionamento della notifica, che deve con- seguentemente ritenersi nulla(cfr. Cass., Sez. VI, 6/02/2014, n. 2705; Cass., Sez. V, 15/07/2009, n. 16444; 25/10/2006, n. 22879). Nessun rilievo può assumere, in contrario, la fede privilegiata di cui go- dono le dichiarazioni riportate nella relata di notifica, la quale fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto per quanto riguarda l'attestazione dell'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dich iarazioni resegli, e non anche per quanto riguarda l'identificazione della relazione esistente tra il destinatario dell'atto e il luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto risultante da un'attività meramente informativa, né per quanto riguardacontenuto intrin- seco delle dichiarazioni rese dalla persona che ha ricevuto la consegna dello atto, delle quali l'ufficiale giudiziario si limita a dare atto, senza svolgere in- dagini in ordine alla loro veridicità(cfr. Cass., Sez. VI, 20/02/2014, n. 4095; 12/03/2012, n. 3906; Cass., Sez. III, 11/04/2000, n. 4590). Nella specie, d'altronde, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, il conte- nuto di tali dichiarazioni depone in senso esattamente opposto a quello pre- teso dai ricorrenti, inducendo a ritenere che la persona che ha ricevuto la consegna della copia dell'istanza di fallimento non fosse addetta al domicilio personale del liquidatore, presso il quale ha avuto luogo la notificazione, ma alla sede legale di una persona giuridica, plausibilmente identificata dalla Corte d'appello con quella della società debitrice, che era pacificamente si- tuata altrove. 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ri- corrential pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
Sentenza Cassazione n. 23987/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris