CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 20648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 22/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'indagato, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei riguardi di D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei reati di partecipazione - con ruolo apicale- alla associazione mafiosa denominata ndrangheta (capo 1), esercizio abusivo di attività finanziaria (capo 37), estorsione aggravata (capi 38- 40- 44- 96), usura (capi 43- 45), danneggiamento seguito da incendio (capo 108), violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (capo 110), falsa testimonianza (capc 111), scambio elettorale politico mafioso (capi 170- 171). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando più motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. Il tema attiene alle intercettazioni dei colloqui in carcere tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui sarebbe emersa la prova del ruolo di referente del gruppo dell'indagato. Si fa riferimento alla pronuncia della Corte europea dei diritto dell'uomo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo cui la sistematica registrazione dei colloqui nelle sale visita di una "prigione" per scopi diversi da quelli di sicurezza dell'istituto carcerario priverebbe le sale visita della loro ragion d'essere, cioè quella di permettere agli internati di mantenere una loro vita privata; dunque, si argomenta, le conversazioni tenute in occasione di visite al carcere dovrebbero essere sussunte sotto il concetto di vita privata e di corrispondenza di cui all'art. 8 Cedu. Si evidenzia come i colloqui valorizzati nel presente procedimento sarebbero intercorsi tra terze persone e sarebbero relativi ad un procedimento del 2013, rispetto al quale il ricorrente sarebbe rimasto del tutto estraneo. Nel caso di specie, si aggiunge, sarebbe stata valorizzata anche un'intercettazione ambientale - che non farebbe parte "del procedimento penale in parola" - risalente al 6.4.2014 e relativa ad un dialogo tra [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA], la cui valenza non sarebbe stata tuttavia spiegata. Anche le captazioni relative all'incontro del 16.72019 presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], compiute attraverso il sistema Spyware, non sarebbero riferibili ai fatti per i quali l'indagato è stato tratto in arresto. Né le dichiarazioni dei collaboratori, alcune de relato, avrebbero mai fatto riferimento al ruolo di reggente dell'indagato ed avrebbero ad oggetto fatti datati; né vi sarebbero sufficienti riscontri. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al capo 37) - esercizio abusivo dell'attività finanziaria-. Si richiama una sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il reato in questione non sarebbe configurabile nel caso di prestiti ad amici e conoscenti cui consegue la richiesta di "rimborso" del capitale e degli interessi convenuti. Nel caso di specie, si argomenta, le persone a cui sarebbe stato fatto credito sarebbero tutte private e nessuna di esse avrebbe presentato denuncia. Né, ancora, vi sarebbero gli estremi per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen.: dalle conversazioni intercettate non emergerebbe il metodo mafioso.2.3. Con il terzo motivo si fa riferimento ai reati contestati ai capi 40-43-45-96- 108- 109- 110- 111: il tema attiene alla giudizio di gravità indiziaria. Si fa riferimento alla estorsione e all'usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (i capi di imputazione sono i 43-44) e si assume che non sarebbe stato chiarito quali intercettazioni fondino il giudizio di gravità indiziaria. Non diversamente, quanto all'usura in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 45), non sarebbe stato spiegato perché dalle conversazioni utilizzate dovrebbe discendere il quadro di gravità indiziaria. Con riferimento al capo 96 (estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dalle intercettazioni non emergerebbe la prova del concorso nel reato. Quanto ai capi 108- 109- 110- 111, non vi sarebbe prova dell'accordo preventivo finalizzato a intimorire l'assessore Toscano. Quanto ai capi 170- 171, le conversazioni, in parte riportate, sarebbero generiche e non avrebbero adeguata capacità dimostrativa. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari e si chiede la sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3. Sono stati presentati motivi aggiunti dall'avv.ssa Ferrari che attengono, da una parte, al capo 171) in relazione all'ipotizzato voto di scambio e, dall'altra, al capo 108). 4. Sono stati presentati motivi nuovi da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione del reato associativo; in particolare, si valorizza una conversazione in cui gli autori avrebbero ricostruito l'organigramma del gruppo senza tuttavia fare menzione del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. I motivi, per come strutturati, oltre che del tutto generici, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato - con il quale obiettivamente non si confrontano - e si risolvono in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della ordinanza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Un ricorso, quello in esame, che si sviluppa in decine di pagine, nemmeno numerate, che alterna parti espositive di doglianza con estratti di atti e che è strutturalmente difforme dal modello del ricorso per cassazione perchè svuota la possibilità di compiere l'istituzionale sindacato di legittimità da parte della Corte. Come già è stato osservato "non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa, è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, e ridondanti (...). Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sè all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura" (Sez. 2, n. 29607, del 14/05/2019 , Castaldo, Rv. 276748). 3. L'inammissibilità strutturale del ricorso rende inammissibile anche i motivi l, aggiunti, di per sé a loro volta generici. È consolidato il principio secondo cui l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, anche idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387). L'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34216 del 19/04/2014, Cennamo, Rv. 260859). 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar