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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46847/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 dicembre 2020, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. il Tribunale di Grosseto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis C.d.S. sostituendo la pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità e disponendo la revoca della patente di guida e la confisca dell'autovettura

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, formulando tre motivi di impugnazione.

3. Con le doglianze, fra loro strettamente connesse, il ricorrente lamenta che il giudice, pur ritenendo la sussistenza dell'aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale, ha accolto l'istanza di patteggiamento non ritenendo ostativa la circostanza di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S., lasciando intendere di avere accolto la tesi difensiva, secondo cui l'imputato non aveva provocato, ma subito il sinistro.

Osserva che, ciononostante, il giudice ha disposto la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo senza disporne la sospensione, in violazione del disposto dell'art. 186, comma 9 bis C.d.S..

Rileva che il giudice, accogliendo la richiesta di applicazione della pena concordata, ma disponendo la sanzione amministrativa accessoria e la confisca, ha applicato due fattispecie sanzionatorie fra loro inconciliabili, senza motivare in alcun modo.

Ricorda che la Corte costituzionale con sentenza del 20 aprile 2020 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 224 ter C.d.S. nella parte in cui rende obbligatoria da parte del Prefetto la confisca del veicolo anche in seguito all'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della prova o del lavoro di pubblica utilità.

Sostiene che il giudice laddove avesse ritenuto di non sospendere la sanzione amministrativa e di disporre la confisca avrebbe dovuto respingere l'istanza di patteggiamento e dar corso al dibattimento.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca dell'autovettura sino all'esito del lavoro di pubblica utilità, disponendo la sospensione di tali sanzioni.

5. Il ricorso deve essere accolto.

6. E' sufficiente ricordare che "In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9- bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca. (Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018, Rv. 272531; Sez. 4, Sentenza n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040).

7. Occorre pertanto annullare la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione della sanzione amministrativa della revoca della patente e della confisca del veicolo, disponendola.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca dell'autovettura indicata in atti sino all'esitcipositivoldel lavoro di pubblica utilità, disponendo la sospensione di tali sanzioni.

Coss deciso il 14/12/2021 Il C nsigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2020, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. il Tribunale di Grosseto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis C.d.S. sostituendo la pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità e disponendo la revoca della patente di guida e la confisca dell'autovettura 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, formulando tre motivi di impugnazione. 3. Con le doglianze, fra loro strettamente connesse, il ricorrente lamenta che il giudice, pur ritenendo la sussistenza dell'aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale, ha accolto l'istanza di patteggiamento non ritenendo ostativa la circostanza di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S., lasciando intendere di avere accolto la tesi difensiva, secondo cui l'imputato non aveva provocato, ma subito il sinistro. Osserva che, ciononostante, il giudice ha disposto la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo senza disporne la sospensione, in violazione del disposto dell'art. 186, comma 9 bis C.d.S.. Rileva che il giudice, accogliendo la richiesta di applicazione della pena concordata, ma disponendo la sanzione amministrativa accessoria e la confisca, ha applicato due fattispecie sanzionatorie fra loro inconciliabili, senza motivare in alcun modo. Ricorda che la Corte costituzionale con sentenza del 20 aprile 2020 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 224 ter C.d.S. nella parte in cui rende obbligatoria da parte del Prefetto la confisca del veicolo anche in seguito all'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della prova o del lavoro di pubblica utilità. Sostiene che il giudice laddove avesse ritenuto di non sospendere la sanzione amministrativa e di disporre la confisca avrebbe dovuto respingere l'istanza di patteggiamento e dar corso al dibattimento. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca dell'autovettura sino all'esito del lavoro di pubblica utilità, disponendo la sospensione di tali sanzioni. 5. Il ricorso deve essere accolto. 6. E' sufficiente ricordare che "In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9- bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca. (Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018, Rv. 272531; Sez. 4, Sentenza n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040). 7. Occorre pertanto annullare la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione della sanzione amministrativa della revoca della patente e della confisca del veicolo, disponendola. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca dell'autovettura indicata in atti sino all'esitcipositivoldel lavoro di pubblica utilità, disponendo la sospensione di tali sanzioni. Coss deciso il 14/12/2021 Il C nsigliere estensore
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